Cassazione Civile, Ordinanza n. 29443/2024 del 14/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui un tribunale aveva ingiunto agli eredi di un fideiussore di pagare una somma dovuta in base a fideiussione omnibus prestata dal loro dante causa a garanzia delle obbligazioni di una società debitrice principale. Gli opponenti avevano eccepito l’incompetenza territoriale del tribunale monitorio, sostenendo che il fideiussore dovesse essere qualificato come consumatore, poiché la garanzia era stata prestata per scopi privati e non nell’esercizio della sua attività professionale di medico; deducevano inoltre che, pur essendo stato per un periodo amministratore unico della società, non era socio, non partecipava agli utili e non aveva un reale interesse economico nella società. Il tribunale aveva rigettato l’eccezione con ordinanza emessa senza aver previamente rimesso la causa in decisione e senza aver invitato le parti a precisare le conclusioni. Con un unico motivo di ricorso per regolamento necessario di competenza, gli opponenti hanno denunciato violazione delle norme sulla competenza territoriale consumeristica e dell’art. 637 c.p.c., insistendo sull’applicazione del foro del consumatore (indicando, per alcuni ricorrenti, i tribunali del luogo di residenza).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. Ha ritenuto che l’ordinanza del tribunale di merito, con cui era stata disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale e fissata la prosecuzione del giudizio, non integrasse una decisione affermativa della competenza impugnabile ai sensi dell’art. 42 c.p.c., perché era stata resa senza previa rimessione della causa in decisione e senza invito a precisare le conclusioni integrali, anche di merito. Di conseguenza, il regolamento di competenza non era esperibile contro quel provvedimento. La Corte ha posto le spese del regolamento a carico dei ricorrenti e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206/2005
Invocato dai ricorrenti quale criterio di competenza territoriale del foro del consumatore per la fideiussione prestata da un soggetto asseritamente consumatore.
Richiamato dai ricorrenti in relazione ai criteri di competenza del procedimento monitorio.
L’ordinanza impugnata era stata resa in sede di scioglimento della riserva su un’istanza ex art. 177 c.p.c., senza rimessione in decisione della causa.
Il regolamento di competenza è stato ritenuto inammissibile perché l’ordinanza non costituiva una vera decisione affermativa della competenza impugnabile ai sensi di tale norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La decisione che afferma la competenza è impugnabile con regolamento di competenza solo se il giudice abbia previamente rimesso la causa in decisione dopo l’invito a precisare le conclusioni, incluse quelle di merito.
- Se il giudice monocratico si limita, in un’ordinanza resa in corso di causa e senza quella previa rimessione in decisione, a respingere un’eccezione di incompetenza e a disporre la prosecuzione del processo, il provvedimento non ha natura di decisione sulla competenza impugnabile ex art. 42 c.p.c.
- Nel giudizio monitorio, la mera statuizione sull’eccezione di incompetenza territoriale contenuta in un provvedimento ordinatorio privo dei requisiti decisori non consente il regolamento di competenza.
- Ai fini dell’ammissibilità del regolamento di competenza occorre verificare non solo il contenuto sostanziale del provvedimento, ma anche la sua forma processuale e il momento in cui è stato adottato.
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