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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34575/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugna il decreto che ha rigettato l'opposizione allo stato passivo relativa al credito professionale di Mattei per €513.864,00. Le questioni centrali sono: (i) la prova della "data certa" dei mandati (rilevanza ai fini dell'iscrizione del credito nello stato passivo); (ii) la possibile "strumentalità" del credito rispetto alle attività illecite del proposto (Balini/ATI) e la conseguente esclusione della buona fede del creditore ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 159/2011; (iii) la qualificazione della natura dell'incarico (se mera difesa tributaria o consulenza ampia che lo avrebbe reso consapevole dello stato di dissesto); (iv) censure processuali sull'estensione del thema decidendum da parte del giudice del rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato e ha disposto un nuovo annullamento con rinvio. In sintesi: la Corte ha censurato la motivazione del Tribunale laddove non ha adeguatamente motivato il nesso di strumentalità tra l'attività svolta dal Mattei (principalmente patrocinio tributario) e le condotte illecite del proposto, nonché la esclusione della buona fede su quella base. Tuttavia la Corte ha considerato corretta e incensurabile, sul piano logico, la valutazione del Tribunale che ha ritenuto provata una attività professionale di ampia portata (non limitata al mero patrocinio) che poteva giustificare la conoscenza della situazione societaria. Per questi motivi il ricorso è stato accolto in parte e il decreto impugnato annullato con rinvio perché il giudice di merito dia conto in modo più completo e coerente dei passaggi argomentativi relativi a data certa, strumentalità e buona fede.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 59)

    Disciplina la procedura di verifica dei crediti nello stato passivo nelle misure di prevenzione; la Corte ricorda che il ricorso per cassazione può dedurre i vizi previsti dall'art. 606 c.p.p. (ampia possibilità di censura) e che la verifica mira a bilanciare la tutela dei terzi creditori con l'interesse pubblico alla confisca

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 52, comma 1, lett. b)

    Norma chiave per l'esclusione della buona fede del creditore quando il credito è strumentale all'attività illecita. La Corte evidenzia che il Tribunale doveva verificare separatamente il nesso di strumentalità e la buona fede, tenendo conto anche delle modifiche normative intervenute (L. 161/2017) ma valutando la fattispecie ratione temporis

  • codice civile (art. 2704)

    Riguarda la nozione di "data certa" delle scritture private: la Corte sottolinea che l'art. 2704 non fornisce un elenco tassativo degli elementi che possono conferire data certa e che il giudice di merito deve valutare, alla stregua degli elementi prodotti, se risulta l'anteriorità del credito

  • codice civile (art. 2751-bis)

    Richiamato in ordine alla sussistenza del privilegio generale mobiliare per crediti professionali relativamente agli ultimi due anni di prestazione; la Corte prende atto che tale aspetto non è più controverso

  • Codice antimafia (art. 45)

    al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi

    Il richiamo serve a chiarire la finalità del Titolo IV (confisca definitiva) e l'esigenza di bilanciare l'interesse pubblico con la tutela dei creditori terzi nella verifica dei crediti

  • codice di procedura penale (art. 606)

    Determina i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte conferma che, nella materia delle misure di prevenzione, il ricorso può dedurre i vizi elencati dall'art. 606 c.p.p., non essendo applicabili le limitazioni previste dall'art. 10 d.lgs. 159/2011

  • legge 17 ottobre 2017, n. 161

    Novella rilevante per la formulazione dell'art. 52 d.lgs. 159/2011; la Corte segnala che, pur essendo rilevante, la questione dell'applicabilità della versione antecedente o successiva non è decisiva rispetto all'obbligo del Tribunale di vagliare strumentalità e buona fede

  • codice di procedura penale (art. 321)

    Riferimento al sequestro preventivo confluito in confisca nel procedimento penale parallelamente esaminato; contestualizza i fatti rilevanti per la verifica della strumentalità

Massime di principio

  • Nei procedimenti di prevenzione/accertamento crediti (art.59 d.lgs.159/2011) il giudice deve valutare separatamente: a) l'esistenza e la "data certa" del titolo e b) il nesso di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita, e solo dopo verificare la buona fede del creditore
  • La "data certa" di una scrittura privata non è esclusivamente determinabile con un elenco formale: il giudice di merito può desumerla da documenti connessi (mandati, sentenze, altri elementi probatori) purché dia motivazione adeguata e non meramente assertiva
  • La qualificazione della natura dell'incarico (patrocinio limitato vs consulenza ampia) è decisiva: se l'incarico era effettivamente 'ad ampio raggio' può giustificare la conoscenza della situazione societaria; se era mero patrocinio, va valutata con maggior rigore la prova della consapevolezza del dissesto
  • La mera proposizione di ricorsi tributari non è di per sé prova che il credito sia strumentale all'attività illecita: il giudice deve spiegare concretamente in che modo l'attività professionale abbia agevolato o è servita all'attività delittuosa
  • Il giudice del rinvio, quando la Cassazione annulla parzialmente con rinvio, può e deve riesaminare le questioni devolute nel perimetro indicato dalla decisione di legittimità; non è vietato approfondire la natura degli incarichi se la questione era stata dedotta e devoluta
  • Per il creditore è fondamentale documentare sia la sussistenza del mandato e la relativa data, sia argomentare perché l'attività svolta non può essere considerata strumentale: produzione di mandati, sentenze favorevoli, corrispondenza e documenti societari sono elementi utili

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