Cassazione Penale, Sentenza n. 39575/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza di patteggiamento e l'ordinanza con tre motivi principali: 1) omessa e insufficiente motivazione sulla quantificazione delle spese liquidate alla parte civile (liquidate in soli euro 600,00) e violazione delle regole di quantificazione rispetto ai minimi tariffari e alle prestazioni svolte; 2) censura della mancata integrazione del capo di imputazione riguardo a una diversa qualificazione giuridica (rilevando che le condotte avrebbero potuto integrare anche il reato di cui all'art. 648-ter 1 c.p. per l'utilizzo delle somme anche in giochi/giocate); 3) contestazione della confisca delle somme sottoposte a vincolo in esecuzione del sequestro preventivo anziché della loro restituzione alla parte civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato solo il primo motivo: ha annullato la sentenza limitatamente alla quantificazione delle spese dovute alla parte civile per omessa motivazione e ha disposto il rinvio per la determinazione della somma al giudice civile competente per il grado d'appello (art. 622 c.p.p.). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione della parte civile a impugnare la qualificazione giuridica in sede di patteggiamento (tale impugnazione spetta al pubblico ministero e all'imputato); il terzo motivo è stato respinto perché la sentenza di patteggiamento non ha statuizioni risarcitorie e, quindi, la richiesta di restituzione deve essere fatta valere in sede civile; la confisca disposta nel processo penale è risultata sostenuta sul presupposto che non c'era statuizione risarcitoria da eseguire in favore della parte civile. Conseguentemente la sentenza è stata annullata solo sul punto della quantificazione delle spese e confermata negli altri profili; le spese di legittimità saranno regolate dal giudice del rinvio.
Norme richiamate
procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
La sentenza impugnata è una sentenza di patteggiamento emessa ai sensi di tale norma; su alcune questioni (es. qualificazione giuridica) l'impugnabilità è limitata.
Richiamata dal ricorso in relazione alle modalità di liquidazione delle spese: la Corte valuta la motivazione del giudice sulla quantificazione.
Regole circa i motivi di ricorso per cassazione; qui invocato per censurare errori di diritto e omessa motivazione.
Riferita alla possibilità di chiedere integrazione del capo di imputazione prima dell'udienza; la richiesta della parte civile di ordine al P.M. è stata respinta dal Tribunale.
Richiamata in relazione alla disciplina della impugnazione delle decisioni in sede di giudizio abbreviato/patteggiamento e delle misure processuali correlate.
Norma che disciplina la confisca per equivalente; la Corte ha ritenuto che, in assenza di statuizioni risarcitorie nel patteggiamento, la materia della restituzione/recupero debba essere valutata in sede civile.
Stabilisce i limiti dell'impugnazione della parte civile: il suo potere di impugnazione è circoscritto ai capi che riguardano l'azione civile e a specifici casi di proscioglimento.
art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Limita la legittimazione a ricorrere in Cassazione per motivi di errata qualificazione giuridica della fattispecie nel patteggiamento ai soli P.M. e imputato; usata per dichiarare l'inammissibilità del secondo motivo della parte civile.
Norma richiamata per stabilire che, se la Cassazione annulla la quantificazione delle spese, il rinvio avviene al giudice civile competente per valore in grado d'appello per la determinazione del quantum.
Riferimento ai minimi tariffari professionali invocati dalla parte civile per sostenere l'insufficienza della liquidazione; la Corte osserva che il Tribunale non ha motivato il discostamento dai minimi.
Richiamato impropriamente dal Tribunale secondo il ricorrente (disciplina del gratuito patrocinio); la Corte nota l'errore di riferimento ma annulla solo per omessa motivazione sulla quantificazione.
Massime di principio
- La parte civile può proporre ricorso in Cassazione avverso la statuizione di condanna alla refusione delle spese quando la quantificazione è manifestamente illegittima o priva di motivazione; tuttavia deve documentare la manifesta e oggettiva illegalità del quantum.
- In caso di patteggiamento, la legittimazione a impugnare la qualificazione giuridica del fatto è riservata al pubblico ministero e all'imputato; la parte civile non ha titolo a impugnare quel profilo.
- Se la sentenza penale di patteggiamento non contiene statuizioni risarcitorie, le pretese di restituzione o risarcimento della parte civile devono essere esperite in sede civile; la confisca disposta in sede penale può rimanere autonoma rispetto alla domanda civile.
- Quando il giudice penale liquida compensi/onorari a favore della parte civile deve motivare il criterio di quantificazione e tenere conto dei minimi tariffari applicabili; l'omessa motivazione sulla misura è motivo di annullamento limitato a quel profilo.
- In caso di annullamento della quantificazione delle spese a favore della parte civile con patteggiamento, il rinvio per la nuova quantificazione può essere disposto al giudice civile competente per valore in grado d'appello (art. 622 c.p.p.).
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