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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19824/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società, poi dichiarata fallita, aveva impugnato un avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2014 con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato IRES e IVA e irrogato sanzioni, contestando da un lato la presunta inesistenza oggettiva di un’operazione documentata da fattura avente ad oggetto attività immobiliare e, dall’altro, la non inerenza di ulteriori costi documentati da altre fatture di acquisto. La CTP aveva rigettato il ricorso. In appello, il giudice tributario regionale aveva confermato la decisione di primo grado, reputando inammissibile anche un secondo motivo di appello del fallimento. In cassazione il fallimento ha dedotto, con due motivi strettamente connessi, la nullità della sentenza di appello per motivazione solo apparente/inesistente e per omessa pronuncia: la CTR avrebbe rigettato il primo motivo di appello relativo alla non inerenza senza esporre un autonomo percorso argomentativo, e avrebbe inoltre erroneamente qualificato come nuova una censura che, secondo la ricorrente, era già stata introdotta in primo grado e costituiva solo una diversa argomentazione difensiva, non un novum vietato in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i due motivi e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini le domande/censure non esaminate e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che la motivazione della sentenza di appello era sotto il minimo costituzionale perché non rendeva comprensibile il percorso logico seguito; inoltre, la qualificazione di novità delle censure era erronea, poiché le mere argomentazioni difensive possono essere formulate anche in appello se non introducono nuovi fatti, domande, eccezioni o prove. Il ricorso è stato quindi accolto con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza può essere denunciata in cassazione quando la motivazione sia mancante o meramente apparente, cioè non consenta di comprendere l’iter logico-giuridico della decisione.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la mancanza di un percorso argomentativo intelligibile integra nullità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve rendere percepibile la ratio decidendi; non è sufficiente un richiamo generico o non esplicativo.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Le regole del processo tributario richiamano, per quanto compatibili, i principi sulla motivazione e sulla disciplina dell’appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; l’omessa considerazione di una censura rilevante integra vizio denunciabile.

  • art. 115 c.p.c.

    La decisione deve essere fondata sulle prove dedotte dalle parti e acquisite al processo, senza travisare il contenuto degli atti.

  • art. 32, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato nel quadro delle regole processuali tributarie, in relazione alla produzione e valutazione degli atti nel giudizio di appello.

  • art. 18 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato per la disciplina introduttiva del giudizio tributario e dei contenuti del ricorso.

  • art. 20 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato in relazione al contenuto e alla struttura degli atti processuali nel rito tributario.

  • art. 24 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato nel contesto delle preclusioni e delle difese nel processo tributario.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato per il divieto di nuove domande ed eccezioni in appello nel processo tributario, che non si estende alle mere difese o argomentazioni.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo indirettamente nel contesto della prova dell’inerenza e della contestazione dei costi, senza una specifica statuizione sul riparto dell’onere probatorio.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza di appello è nulla quando non consenta di ricostruire, in modo comprensibile e autonomo, le ragioni della decisione; il semplice richiamo alla sentenza di primo grado è sufficiente solo se il giudice di appello esplicita anche le ragioni della propria adesione critica a quella decisione.
  • Nel processo tributario il divieto di nova in appello non impedisce la proposizione di nuove argomentazioni difensive su questioni già dedotte in primo grado, purché non vengano introdotti nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande, nuove eccezioni in senso tecnico o nuove prove.
  • Quando l’appello è stato dichiarato inammissibile o rigettato sulla base della pretesa novità di una censura, il giudice deve verificare se si tratti davvero di una questione nuova oppure solo di una diversa illustrazione difensiva della medesima doglianza già proposta.
  • Se la sentenza di merito confonde motivi distinti o attribuisce a una censura un contenuto diverso da quello effettivamente dedotto, la motivazione può risultare apparente o perplessa e quindi nulla.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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