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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32391/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2001, con riprese sia per reddito d'impresa individuale sia per reddito di partecipazione in una s.r.l. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente; in appello la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto parzialmente il gravame, ritenendo ammissibile e fondata anche la contestazione relativa al reddito di partecipazione nella società. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo in particolare la violazione degli artt. 18 e 57 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che il motivo di appello concernente il reddito di partecipazione era nuovo e quindi inammissibile perché non dedotto nel ricorso introduttivo di primo grado. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che nel processo tributario il contribuente deve specificamente indicare nel ricorso introduttivo i motivi di contestazione della pretesa fiscale, e che in appello non possono essere introdotte nuove domande o difese fondate su fatti diversi da quelli già dedotti, salvo i casi consentiti dalla legge. Poiché la contestazione sul reddito di partecipazione non era stata formulata in primo grado, il motivo di appello doveva considerarsi nuovo e quindi vietato.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia, assorbendo gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito respingendo il ricorso introduttivo della contribuente anche quanto alla ripresa relativa al reddito di partecipazione nella società per l'anno 2001. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato la contribuente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    ex art. 360, primo comma, n. 4

    La doglianza è stata proposta come vizio processuale per violazione di norme sul contraddittorio e sul divieto di nova in appello tributario.

  • art. 18, comma 2, lett. e), d.lgs. 546/1992

    artt. 18, comma 2, lett. e) e comma 4

    Richiede la specifica indicazione dei motivi del ricorso introduttivo nel processo tributario.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. 546/1992

    artt. 18, comma 2, lett. e) e comma 4

    Concorre a delimitare il contenuto del ricorso introduttivo e quindi il thema decidendum del primo grado.

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    Vieta la proposizione in appello di domande ed eccezioni nuove nel processo tributario; la nuova difesa fondata su fatti diversi integra un motivo aggiunto non consentito.

  • art. 24 d.lgs. 546/1992

    I motivi aggiunti sono ammessi solo nel caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione.

  • art. 366, primo comma, nn. 3-5, c.p.c.

    art. 366, primo comma, n. 3-5

    Richiamato in relazione al principio di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione.

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    Cennato come base presuntiva della ripresa relativa al reddito d'impresa individuale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'oggetto del giudizio è delimitato dai motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo di primo grado: il giudice non può esaminare né annullare l'atto per profili diversi da quelli contestati dalla parte.
  • In appello tributario non possono essere introdotte nuove domande o eccezioni che amplino il thema decidendum e si fondino su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado; una simile allegazione costituisce motivo nuovo vietato dall'art. 57 d.lgs. 546/1992.
  • La contestazione di una specifica ripresa fiscale non dedotta nel ricorso di primo grado non può essere recuperata in appello come semplice difesa, se comporta l'introduzione di un nuovo tema di lite.
  • Quando il ricorso per cassazione censura correttamente la violazione del divieto di nova nel processo tributario e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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