Cassazione Civile, Ordinanza n. 16610/2025 del 20/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'istanza di rimborso presentata da un istituto bancario per recuperare somme asseritamente versate in eccedenza a titolo di IRPEG e ILOR nell'ambito della dichiarazione dei redditi 1993. La banca sosteneva di aver compilato erroneamente il quadro A del Mod. 760/94, indicando una variazione in aumento superiore al dovuto perché vi aveva incluso anche importi relativi a cespiti ceduti nel 1993, per i quali l'ammortamento civilistico, eccedente quello fiscale, era già stato ripreso a tassazione negli anni 1991 e 1992. L'Ufficio non aveva accolto l'istanza di rimborso e il giudizio era stato definito in primo e secondo grado a favore della contribuente. L'Agenzia delle Entrate, con unico motivo di ricorso per cassazione, ha denunciato nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., deducendo la violazione dell'art. 1 e dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992, dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Sosteneva che la CTR si fosse limitata ad affermazioni generiche sull'esistenza di documentazione probatoria, senza indicare quali documenti fossero stati prodotti, perché fossero idonei a dimostrare il diritto al rimborso e senza confrontarsi davvero con le eccezioni dell'Ufficio, in particolare sulla tardività della rettifica e sull'onere probatorio gravante sul contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che la sentenza impugnata era viziata da motivazione solo apparente, perché non svolgeva una effettiva valutazione critica delle ragioni dell'appello e si limitava a richiami generici alla documentazione asseritamente prodotta dalla contribuente, senza specificarne il contenuto né spiegare in modo controllabile la ragione del riconoscimento del rimborso. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, sezione staccata di Sassari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il vizio denunciabile in cassazione è la nullità della sentenza per violazione delle norme sulla motivazione e sul contenuto indispensabile della decisione.
Richiamato in combinazione con le norme processuali civili per censurare la motivazione della sentenza tributaria.
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile la ratio decidendi e a consentire il controllo di legittimità.
La mancanza o apparenza della motivazione determina nullità della sentenza.
La motivazione deve essere concreta, intellegibile e non meramente assertiva.
È il rimedio per chiedere il rimborso delle imposte versate in eccedenza, nel quadro della vicenda descritta.
Norma richiamata per la definizione accelerata della controversia.
Norma richiamata per il deposito della memoria illustrativa.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito un nuovo esame del merito e della valutazione delle prove; il controllo è limitato alla correttezza giuridica e alla coerenza logico-formale della motivazione.
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando il giudice indica in modo generico le fonti del proprio convincimento senza esplicitare gli elementi di fatto e le ragioni logiche e giuridiche che sorreggono la decisione.
- Nel processo tributario, una motivazione per relationem è ammissibile solo se è realmente autosufficiente e consente di comprendere quali argomenti e quali prove siano stati condivisi dal giudice, con autonoma valutazione critica; altrimenti la sentenza è nulla.
- Se il giudice d'appello conferma la decisione di primo grado, deve comunque mostrare di aver esaminato i motivi di gravame e le allegazioni difensive; il semplice richiamo a una documentazione 'idonea' non basta se non ne sono specificati contenuto e portata probatoria.
- In tema di rimborso d'imposte, il contribuente che invoca un credito verso l'Erario deve allegare e dimostrare i presupposti del diritto restitutorio, e la decisione deve dar conto in modo controllabile della valutazione compiuta su tali elementi.
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