Cassazione Penale, Sentenza n. 37284/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di conferma della condanna per reati di acquisto, detenzione e cessione di stupefacenti (marijuana), deducendo principalmente: vizio di motivazione e insufficienza probatoria (le intercettazioni sarebbero inidonee e non corroborate da riscontri oggettivi); richiesta di derubricazione nella ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 per mancata certezza sulla quantità/qualità; dedotta ingiustificata esclusione delle circostanze attenuanti generiche; per Fuselli, contestazione anche della rilevanza della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi riproducessero le stesse censure già proposte e motivatamente respinte in appello e che non sussistessero vizi di logicità o carenze tali da consentire il sindacato in sede di legittimità. In particolare ha confermato che: le intercettazioni e altri elementi costituiscono riscontri adeguati rimessi alla valutazione del giudice di merito; la derubricazione per lieve entità è stata correttamente esclusa dopo valutazione complessiva di modalità, quantità (anche riferimento ad approvvigionamento di circa 8 kg di marijuana) e altri elementi; l'esclusione delle attenuanti generiche è adeguatamente motivata con riferimento alla pericolosità e alla mancanza di collaborazione/pentimento; la recidiva di Fuselli è stata valutata coerentemente con i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Conseguenze pratiche: conferma delle condanne di merito (Fuselli: 4 anni e 8 mesi di reclusione e multa di euro 16.000,00; Currao: 4 anni e 4 mesi di reclusione e multa di euro 17.000,00), condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamate in relazione alla concorso di persone nel reato: la sentenza conferma l'applicazione dei principi di concorso e responsabilità concorrente sulla base degli elementi probatori valutati dal giudice di merito.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
art. 73, commi 1, 4 e 6; art. 73, comma 5
L'art. 73 disciplina le fattispecie di detenzione/cedimento di stupefacenti; la Corte ricorda che la derubricazione alla ipotesi di lieve entità (comma 5) richiede valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze e soprattutto quantità/qualità della sostanza; la semplice incertezza non è sufficiente per la derubricazione se elementi oggettivi indicano altrimenti.
art. 62-bis, art. 99 e art. 133 codice penale
art. 62-bis, 99 e 133 cod. pen.
Collegate alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena: la Corte sottolinea che il giudice deve applicare i criteri di cui all'art. 133 e che, in caso di esclusione delle attenuanti, è sufficiente una motivazione che dimostri di aver valutato tali criteri; se si concede l'attenuante, invece, occorre motivazione positiva che ne giustifichi l'esistenza.
art. 173 codice procedura penale
art. 173, comma 1, cod. proc. pen.
Norma citata in relazione ai motivi di impugnazione che i ricorrenti dovevano indicare; la Corte osserva che i ricorsi riproponevano censure già svolte in appello e perciò sono inammissibili se non confrontano criticamente il provvedimento impugnato.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti né rielabora una diversa lettura delle intercettazioni se la motivazione del giudice di merito è logica e congrua; le valutazioni probatorie sono in larga parte questione di fatto riservata al giudice di merito.
- Per ottenere la derubricazione alla lieve entità ex art. 73, comma 5 DPR 309/1990 è necessario che il giudice valuti e renda esplicito il confronto di tutti gli elementi normativi (mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza); l'assenza di tale valutazione può giustificare il riconoscimento della lieve entità, la sola incertezza interpretativa non è sufficiente.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche deve essere motivata sul presupposto che, se si afferma la loro esistenza, occorre motivazione positiva; tuttavia il rifiuto non richiede un'analisi iper-dettagliata, è sufficiente che il giudice dia conto di aver valutato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
- La contestazione della recidiva richiede una motivazione che confronti i precedenti con il fatto attuale; la mera elencazione di precedenti non basta, ma se il giudice spiega il nesso e la persistenza dell'inclinazione criminale la valutazione è legittima.
- In sede di cassazione i ricorsi che si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello e non confutano criticamente le ragioni del giudice di merito sono inammissibili; chi impugna deve indicare specifici vizi di motivazione manifestamente illogici o travisamento della prova.
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