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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37284/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di conferma della condanna per reati di acquisto, detenzione e cessione di stupefacenti (marijuana), deducendo principalmente: vizio di motivazione e insufficienza probatoria (le intercettazioni sarebbero inidonee e non corroborate da riscontri oggettivi); richiesta di derubricazione nella ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 per mancata certezza sulla quantità/qualità; dedotta ingiustificata esclusione delle circostanze attenuanti generiche; per Fuselli, contestazione anche della rilevanza della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi riproducessero le stesse censure già proposte e motivatamente respinte in appello e che non sussistessero vizi di logicità o carenze tali da consentire il sindacato in sede di legittimità. In particolare ha confermato che: le intercettazioni e altri elementi costituiscono riscontri adeguati rimessi alla valutazione del giudice di merito; la derubricazione per lieve entità è stata correttamente esclusa dopo valutazione complessiva di modalità, quantità (anche riferimento ad approvvigionamento di circa 8 kg di marijuana) e altri elementi; l'esclusione delle attenuanti generiche è adeguatamente motivata con riferimento alla pericolosità e alla mancanza di collaborazione/pentimento; la recidiva di Fuselli è stata valutata coerentemente con i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Conseguenze pratiche: conferma delle condanne di merito (Fuselli: 4 anni e 8 mesi di reclusione e multa di euro 16.000,00; Currao: 4 anni e 4 mesi di reclusione e multa di euro 17.000,00), condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 81, 110 codice penale

    Richiamate in relazione alla concorso di persone nel reato: la sentenza conferma l'applicazione dei principi di concorso e responsabilità concorrente sulla base degli elementi probatori valutati dal giudice di merito.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    art. 73, commi 1, 4 e 6; art. 73, comma 5

    L'art. 73 disciplina le fattispecie di detenzione/cedimento di stupefacenti; la Corte ricorda che la derubricazione alla ipotesi di lieve entità (comma 5) richiede valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze e soprattutto quantità/qualità della sostanza; la semplice incertezza non è sufficiente per la derubricazione se elementi oggettivi indicano altrimenti.

  • art. 62-bis, art. 99 e art. 133 codice penale

    art. 62-bis, 99 e 133 cod. pen.

    Collegate alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena: la Corte sottolinea che il giudice deve applicare i criteri di cui all'art. 133 e che, in caso di esclusione delle attenuanti, è sufficiente una motivazione che dimostri di aver valutato tali criteri; se si concede l'attenuante, invece, occorre motivazione positiva che ne giustifichi l'esistenza.

  • art. 173 codice procedura penale

    art. 173, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione ai motivi di impugnazione che i ricorrenti dovevano indicare; la Corte osserva che i ricorsi riproponevano censure già svolte in appello e perciò sono inammissibili se non confrontano criticamente il provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non riesamina i fatti né rielabora una diversa lettura delle intercettazioni se la motivazione del giudice di merito è logica e congrua; le valutazioni probatorie sono in larga parte questione di fatto riservata al giudice di merito.
  • Per ottenere la derubricazione alla lieve entità ex art. 73, comma 5 DPR 309/1990 è necessario che il giudice valuti e renda esplicito il confronto di tutti gli elementi normativi (mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza); l'assenza di tale valutazione può giustificare il riconoscimento della lieve entità, la sola incertezza interpretativa non è sufficiente.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche deve essere motivata sul presupposto che, se si afferma la loro esistenza, occorre motivazione positiva; tuttavia il rifiuto non richiede un'analisi iper-dettagliata, è sufficiente che il giudice dia conto di aver valutato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
  • La contestazione della recidiva richiede una motivazione che confronti i precedenti con il fatto attuale; la mera elencazione di precedenti non basta, ma se il giudice spiega il nesso e la persistenza dell'inclinazione criminale la valutazione è legittima.
  • In sede di cassazione i ricorsi che si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello e non confutano criticamente le ragioni del giudice di merito sono inammissibili; chi impugna deve indicare specifici vizi di motivazione manifestamente illogici o travisamento della prova.

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