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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12245/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza (art.186 comma 2 lett.c) e 2‑bis C.d.S.) e per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art.187 comma 1 C.d.S.), con contestazione della utilizzabilità dei referti ospedalieri (esami su sangue e urine) per l'omesso avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore al momento del prelievo (art.114 disp.att. c.p.p.), dedotta incongruenza tra il rapporto informativo redatto dall'agente e la sua deposizione testimoniale, e censura del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto ammissibile la prova testimoniale resa dall'operante di polizia giudiziaria in ordine all'avviso orale, anche se non verbalizzato nell'immediato rapporto informativo, dato che il conducente era in condizioni di semi‑coscienza e l'avviso fu effettivamente rivolto in serata in ospedale prima che gli esami avessero valenza probatoria. Ha confermato la legittimità dell'uso dei referti ospedalieri e ha ritenuto congrua la motivazione del giudice circa il diniego delle attenuanti generiche, considerata la gravità della condotta e delle conseguenze dell'incidente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Codice della Strada, art.186 comma 2 lett.c) e 2‑bis

    Norme che puniscono la guida in stato di ebbrezza; nella vicenda sono state ritenute applicabili e fondate sui risultati degli accertamenti biologici.

  • Codice della Strada, art.187 comma 1

    Norma che sanziona la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; applicata sulla base degli esami urinari che hanno rilevato cannabinoidi.

  • Disposizioni di attuazione del cod. proc. pen., art.114

    Prevede l'avviso al conducente circa la facoltà di farsi assistere prima degli accertamenti urgenti; la Corte ha affermato che tale avviso non richiede necessariamente forma scritta e può essere provato mediante deposizione dell'operante, purché il giudice valuti con rigorosa motivazione precisione, completezza e ragioni della mancata verbalizzazione.

  • Codice di procedura penale, art.357 comma 2

    Richiama le operazioni e gli accertamenti urgenti; la Corte ha ricordato che la mancata redazione formale degli atti non comporta automaticamente nullità o inutilizzabilità degli elementi raccolti.

  • Codice di procedura penale, art.373

    Norme sulla forma degli atti; richiamata per affermare che la mancata verbalizzazione non è di per sé causa di inutilizzabilità quando sussistono giustificazioni oggettive.

  • Codice penale, art.133

    Criteri per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia valutato correttamente i criteri soggettivi e oggettivi e che il diniego non sia viziato.

Massime di principio

  • L'avviso previsto dall'art.114 disp.att. c.p.p. non richiede necessariamente una forma scritta: può essere provato mediante deposizione dell'operante, purché il giudice motivi rigorosamente sulla precisione, completezza e sulle ragioni della mancata verbalizzazione.
  • L'omessa verbalizzazione immediata di operazioni e accertamenti urgenti non determina automaticamente l'inutilizzabilità degli esami clinici; il giudice deve valutare la tempestività dell'avviso e la plausibilità delle spiegazioni fornite dagli operatori.
  • Se il conducente è inabile a ricevere l'avviso (es. incoscienza, ricovero in codice rosso), l'avviso può essere fornito successivamente in ospedale; la tempestività rispetto all'esame e la prova dell'avviso restano elementi da valutare dal giudice.
  • Le censure in Cassazione che si limitano a chiedere una diversa valutazione della prova, senza denunciare un travisamento o un vizio di motivazione specifico, sono inammissibili.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche è una valutazione discrezionale del giudice di merito e può essere sindacata in sede di legittimità solo se la motivazione è illogica o contraddittoria.
  • In caso di ricorso giudicato manifestamente infondato la Corte può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle Ammende.

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