Cassazione Civile, Ordinanza n. 08110/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento INPS relativo alla contribuzione su somme corrisposte ai soci lavoratori per trasferte e per spostamenti casa-lavoro in occasione della pausa pranzo. La Corte d'appello aveva ritenuto esenti da contribuzione i rimborsi per trasferte effettuate col mezzo proprio per esigenze di servizio, mentre aveva mantenuto la contribuzione sulle somme erogate per recarsi a casa a pranzo, escludendo l'applicazione analogica della disciplina dei buoni pasto. L'INPS ricorre deducendo violazione dell'art. 12 l. n. 153/1969 e dell'art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che l'esenzione contributiva dei rimborsi trasferta non è assoluta, ma opera solo entro determinati limiti: per le trasferte nello stesso Comune resta imponibile, e per quelle fuori Comune è imponibile la quota eccedente lire 30.000 giornaliere. La cooperativa resiste e propone ricorso incidentale, lamentando la violazione dei medesimi articoli e degli artt. 1362 e 1363 c.c., assumendo che l'accordo sindacale del 20 gennaio 2006 avesse attribuito ai rimborsi per trasferte casa-lavoro natura riparatoria e sostitutiva dei buoni pasto. La Cassazione accoglie il ricorso principale, ritenendolo manifestamente fondato, e dichiara inammissibile il ricorso incidentale per difetto di autosufficienza, poiché il testo dell'accordo sindacale non era trascritto né adeguatamente localizzato nel ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, affinché compia i necessari accertamenti di fatto sull'entità dei rimborsi erogati a titolo di trasferta e sull'estensione delle trasferte entro o fuori dal territorio comunale. La Corte del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione. Il ricorso incidentale della cooperativa è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
Norme richiamate
Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni dell'art. 48 del TUIR, con conseguente necessità di verificare i presupposti e i limiti di imponibilità previsti dalla disciplina fiscale richiamata.
art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/1986
La norma non esclude in assoluto la imponibilità contributiva delle somme per trasferta, ma disciplina l'esenzione entro limiti legati all'ambito territoriale della trasferta e alla misura del rimborso; il giudice deve accertare tali elementi costitutivi della fattispecie.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura attiene a violazione di legge per erronea applicazione della norma alla fattispecie, non a nuove questioni di fatto.
Invocato nel ricorso incidentale per l'interpretazione dell'accordo sindacale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
Invocato nel ricorso incidentale per l'interpretazione sistematica dell'accordo sindacale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
Richiamato dall'art. 12 l. n. 153/1969 come base del criterio di calcolo della base imponibile contributiva.
d. l. n. 692/1945
Richiamato solo in quanto legge modificata dall'art. 12 l. n. 153/1969.
Indicato come intervento di modifica dell'art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/1986.
Massime di principio
- In materia di contribuzione previdenziale sui rimborsi per trasferte, il giudice deve verificare tutti gli elementi costitutivi della disciplina richiamata dalla legge, inclusi l'ambito territoriale della trasferta e la soglia economica del rimborso, senza desumere un'esenzione generalizzata non prevista dalla norma.
- La violazione di legge sussiste quando il giudice attribuisce alla disposizione un contenuto diverso o più ampio di quello effettivamente risultante dalla sua fattispecie normativa.
- La deduzione di una diversa qualificazione convenzionale delle somme corrisposte richiede un ricorso autosufficiente: il testo dell'accordo collettivo invocato deve essere riportato o comunque specificamente localizzato, altrimenti la censura è inammissibile.
- Le norme fiscali richiamate dalla disciplina previdenziale sulle trasferte operano nei limiti testualmente previsti e non possono essere applicate in via analogica per estendere l'esenzione a somme aventi diversa funzione o diversa causa economica.
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