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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29075/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

Il giudizio riguarda tre persone condannate in primo grado per violenza privata e poi in appello con conferma della responsabilità. In appello, dopo la riforma introdotta dal d.lgs. 150/2022, la difesa ha eccepito che la fattispecie semplice di violenza privata era divenuta procedibile a querela e che, mancando querela, l'azione penale non poteva proseguire. La Corte d'appello ha però ritenuto che il fatto fosse in realtà connotato dall'aggravante delle più persone riunite, così mantenendo la procedibilità d'ufficio. I ricorsi deducevano: per uno degli imputati, violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p. per divieto di reformatio in peius in assenza di appello del pubblico ministero, poiché l'aggravante non poteva essere riconosciuta per la prima volta in appello; per gli altri due, violazione degli artt. 610 e 339 c.p. e dell'art. 521 c.p.p., sostenendo che l'aggravante non era stata contestata nemmeno in fatto e che la Corte avrebbe dovuto dichiarare il difetto sopravvenuto di procedibilità; infine, uno dei ricorsi lamentava anche vizi motivazionali sulla responsabilità, ma riproponendo valutazioni di merito già disattese nei gradi precedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il motivo relativo al divieto di reformatio in peius, ritenendo che la Corte d'appello non potesse riconoscere l'aggravante delle più persone riunite, non riconosciuta in primo grado e non impugnata dal pubblico ministero, perché ciò avrebbe prodotto un concreto effetto peggiorativo per gli imputati, consentendo di mantenere la procedibilità d'ufficio. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a contestare valutazioni di merito. Conseguentemente la sentenza d'appello e quella di primo grado sono state annullate senza rinvio, poiché, esclusa l'aggravante, il reato risultava procedibile a querela e la querela non era stata proposta.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.

    La violenza privata semplice, a seguito della riforma Cartabia, è procedibile a querela salvo che ricorrano aggravanti rilevanti per la procedibilità d'ufficio.

  • art. 339 c.p.

    Le aggravanti richiamate possono incidere sul regime di procedibilità, rendendo il reato procedibile d'ufficio se effettivamente contestate e sussistenti.

  • art. 521 c.p.p.

    È invocato come parametro del principio di correlazione tra accusa e sentenza, non violabile mediante il riconoscimento in appello di un'aggravante non effettivamente contestata.

  • art. 597, comma 3, c.p.p.

    Quando impugna il solo imputato, il giudice d'appello non può adottare decisioni concretamente peggiorative non impugnate dal pubblico ministero; il principio si estende al riconoscimento in appello di una circostanza aggravante non resa oggetto di impugnazione e idonea a produrre effetti pregiudizievoli.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    La riforma ha introdotto la procedibilità a querela per la violenza privata semplice, salvo le ipotesi aggravate.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • Il giudice di appello, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, non può riconoscere per la prima volta una circostanza aggravante non ritenuta in primo grado quando tale riconoscimento determini un concreto effetto peggiorativo per l'imputato, anche sul piano della procedibilità del reato.
  • Il divieto di reformatio in peius opera non solo sul trattamento sanzionatorio, ma anche su quelle statuizioni che, tramite il riconoscimento di un'aggravante, rendano il fatto più grave o facciano derivare conseguenze processuali sfavorevoli.
  • Quando, per effetto della disciplina sopravvenuta, un reato diventa procedibile a querela e l'aggravante idonea a mantenerne la procedibilità d'ufficio non può essere utilmente riconosciuta in appello, deve essere dichiarato il difetto di procedibilità se la querela non risulta proposta.
  • Le censure che si limitano a proporre una diversa lettura del compendio istruttorio e a contrapporre apprezzamenti di merito a quelli del giudice di merito sono inammissibili in cassazione, se la motivazione impugnata è congrua e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniViolenza privata
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiNe bis in idemNullità processuale

Testo integrale

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