Cassazione Civile, Ordinanza n. 20914/2023 del 18/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
Una persona fisica aveva convenuto in giudizio il gestore della fornitura elettrica chiedendo di accertare l’inesistenza di un credito di Euro 4.850,26 richiesto alla cessazione dell’utenza. La domanda si fondava sulla dedotta sproporzione tra l’importo preteso e i consumi storici, sulla destinazione dell’utenza a una pompa di irrigazione per terreno agricolo e sulla circostanza che l’ultima lettura sarebbe stata eseguita contestualmente alla rimozione del contatore. Il gestore aveva resistito e, in riconvenzionale, aveva rideterminato il credito in Euro 4.118,20. Il giudice di pace aveva accolto la domanda dell’attrice e dichiarato inesistente il credito; in appello, però, il tribunale aveva riformato la decisione, ritenendo provato il consumo finale sulla base della scheda di cessazione dell’utenza del 17.9.2012, sottoscritta dall’utente, e ritenendo non dimostrato né allegato il malfunzionamento del contatore. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione irriducibilmente contraddittoria e violazione dell’art. 132 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando una errata valutazione delle prove, un errato riparto dell’onere probatorio e la valorizzazione di una scheda ritenuta falsa; 3) un preteso ricorso straordinario per emersione di un documento/prova decisiva, ancora incentrato sulla scheda di cessazione e sulla falsità della firma.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza d’appello non era né mancante né apparente né affetta da contraddizione irriducibile: il giudice di merito aveva chiarito che la lettura finale risultava dalla scheda di cessazione dell’utenza e che la sproporzione rispetto ai consumi storici non escludeva la reale effettuazione del consumo, in assenza di prova o anche di allegazione di un malfunzionamento del contatore. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché cumulava in modo promiscuo censure eterogenee, difettava di specificità quanto all’allegazione tempestiva del malfunzionamento e mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione; inoltre la doglianza sulla falsità della firma e sul documento di cessazione è stata ritenuta tardiva, poiché il documento era stato prodotto sin dal primo grado e non era stato specificamente contestato né disconosciuto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché non ricondotto a uno specifico vizio di legittimità sia perché non spiegava perché la sottoscrizione non fosse stata disconosciuta tempestivamente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il giudizio di cassazione è a critica vincolata; i motivi devono essere ricondotti a specifici vizi previsti dalla norma, altrimenti sono inammissibili.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità per difetto di motivazione sussiste solo se la motivazione manca, è meramente apparente, presenta un contrasto irriducibile o è obiettivamente incomprensibile.
art. 111, comma 6, Cost.
I provvedimenti giudiziari devono essere motivati; la violazione del dovere di motivazione può integrare nullità processuale.
La censura sulla valutazione delle prove non può tradursi in richiesta di nuova valutazione del merito; le contestazioni probatorie devono essere specifiche e tempestive.
La doglianza sul governo della prova non consente di sollecitare una nuova lettura del materiale istruttorio in cassazione.
La deduzione dell’errato riparto dell’onere della prova presuppone che la specifica allegazione sia stata tempestivamente formulata nel giudizio di merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare con precisione dove il documento si trovi nei fascicoli di causa e trascriverne o riassumerne il contenuto.
Il disconoscimento della sottoscrizione deve essere tempestivo; in mancanza, la questione non è utilmente deducibile in seguito.
La trattazione è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità ricorrono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La motivazione è nulla solo quando sia del tutto mancante, meramente apparente, perplessa o affetta da contraddizione irriducibile; non è sufficiente la mera non condivisibilità della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste di violazione di legge o di vizio motivazionale, se la censura mira in realtà a sostituire l’apprezzamento del giudice di merito.
- L’eccezione di malfunzionamento del contatore o di contestazione dell’addebito deve essere tempestivamente allegata e provata nel giudizio di merito; non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
- Le contestazioni su un documento prodotto in giudizio, incluse quelle relative alla sottoscrizione, devono essere specifiche e tempestive; se il documento non è stato disconosciuto nel merito, la questione non è più utilmente deducibile in sede di legittimità.
- Chi ricorre per cassazione ha l’onere di indicare con precisione la collocazione processuale dei documenti e di riportarne il contenuto essenziale, altrimenti la censura è inammissibile.
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