Cassazione Penale, Ordinanza n. 30852/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
L'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di inosservanza dell'ordine di allontanamento dal territorio nazionale: soggiornava in Italia senza regolare permesso, era stato raggiunto da decreto di espulsione con conseguente ordine di lasciare il territorio entro sette giorni dal 25 novembre 2020 e non vi aveva ottemperato, risultando controllato a Palermo il 4 dicembre 2020. Con il ricorso per cassazione deduceva, in sostanza, che nel fascicolo non vi sarebbe stata adeguata prova della presenza dei provvedimenti del Prefetto e del Questore e delle relative notifiche, della redazione degli atti in lingua a lui comprensibile e dell'eventuale presentazione di domanda di protezione internazionale. Inoltre censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, invocandole per il comportamento tenuto dopo il controllo e per l'esigenza di contenere la pena in modo proporzionato al fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di merito fosse sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta, basata su prove documentali e dichiarative univoche circa la mancata ottemperanza all'ordine di allontanamento. Le doglianze del ricorrente sono state considerate integralmente di merito e, comunque, aspecifiche e prive delle necessarie allegazioni. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non emergendo elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La Corte valorizza la sussistenza del reato di inosservanza dell'ordine di allontanamento dal territorio nazionale, fondato sulla permanenza dell'interessato in Italia senza titolo e sulla mancata ottemperanza al termine assegnato.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è ritenuto non censurabile in cassazione quando la doglianza è generica e non supportata da specifiche allegazioni.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non possono essere prospettate censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o delle prove, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica, coerente e completa.
- Le doglianze sulla regolare notificazione degli atti, sulla comprensibilità linguistica dei provvedimenti o su profili istruttori devono essere sorrette da puntuali allegazioni e specificità; in difetto, il motivo è inidoneo a incidere sulla decisione di cassazione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è censurabile efficacemente se il ricorso si limita ad affermazioni astratte o apodittiche sul comportamento dell'imputato e sulla misura della pena.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi sono elementi per escludere la colpa del ricorrente, deve essere applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30652/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30653/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30655/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30656/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30659/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30660/2025 del 15/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →