Cassazione Civile, Ordinanza n. 22119/2025 del 31/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato al contribuente maggiori redditi professionali, ritenendo imponibili gli introiti affluiti sui suoi conti correnti bancari. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario di primo grado, ottenendo accoglimento; in appello la decisione era stata riformata solo in parte. Successivamente egli aveva proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. e art. 64 d.lgs. n. 546/1992 contro la sentenza d'appello, sostenendo che il giudice avesse omesso di considerare documenti a lui favorevoli non specificamente contestati dall'Ufficio e che, per effetto dell'art. 115 c.p.c., tali risultanze dovessero ritenersi incontrovertibili; deduceva quindi un errore di fatto percettivo. La CTR ha rigettato la revocazione ritenendo che la censura investisse non una falsa percezione della realtà, ma la valutazione delle prove. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c. e dell'art. 64 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che la CTR si fosse basata su mod. 770 dell'Agenzia non prodotti in causa e avesse errato nel considerare come integralmente versamenti bancari i maggiori redditi, invece in parte riconducibili a contanti; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per la mancata motivazione sull'istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione ex art. 398, comma 4, c.p.c. formulata nel giudizio di revocazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha innanzitutto dato atto che la cancellazione dall'albo dei difensori del ricorrente non determinava interruzione del giudizio di cassazione, ma aveva giustificato il rinvio per consentire la nomina di nuovo difensore; preso atto dell'inerzia della parte dopo la comunicazione, ha quindi esaminato il ricorso. Nel merito ha ritenuto infondato il primo motivo perché la doglianza non integrava un errore di fatto revocatorio, ma tendeva a ottenere una diversa valutazione delle prove e degli atti processuali: l'errore ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione immediatamente rilevabile dagli atti, non un errore di giudizio o di interpretazione delle risultanze istruttorie. Ha inoltre osservato che il richiamo all'art. 115 c.p.c. non mutava la natura della censura e che, nel processo tributario, il principio di non contestazione non impone all'Amministrazione un ulteriore onere di allegazione oltre l'atto impositivo. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché non verteva su un fatto storico decisivo, ma su una questione processuale; ha comunque precisato che il rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 398, comma 4, c.p.c. ha natura ordinatoria e che, se la revocazione è manifestamente infondata, non è consentito giovarsi della sospensione del termine per cassare. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione è ammissibile solo in presenza di un errore percettivo, consistente in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale immediatamente rilevabile dal confronto tra sentenza e atti, non quando la censura investe la valutazione o l'interpretazione delle prove.
Nel processo tributario la revocazione segue le regole dell'art. 395 c.p.c., richiedendo un errore di fatto revocatorio e non un riesame del merito.
Il richiamo al principio di non contestazione non trasforma una censura sulla valutazione delle prove in errore di fatto; nel processo tributario l'Amministrazione non ha un onere di allegazione ulteriore rispetto all'atto impositivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per dedurre la violazione di legge, ma la Corte ha escluso che la doglianza sulla revocazione integrasse una vera violazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e non una questione processuale o una singola valutazione del giudice.
La sospensione del termine per impugnare non può essere sfruttata quando la revocazione sia manifestamente infondata; il rigetto dell'istanza di sospensione ha natura ordinatoria.
Richiamato per escludere la necessità di reiterare ulteriori adempimenti dopo l'inerzia della parte, una volta comunicato il differimento per la nomina di nuovo difensore.
È richiamato come parametro di lealtà processuale nel bilanciamento sulla sospensione del termine per ricorrere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. è esperibile solo quando il giudice abbia percepito in modo erroneo un dato fattuale incontestabilmente risultante dagli atti; resta escluso ogni sindacato sulla valutazione o sull'interpretazione delle prove.
- Non integra errore revocatorio la doglianza che, sotto l'apparenza della falsa percezione, miri in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie o a contestare la maggiore o minore attendibilità di documenti e fonti di prova.
- Nel processo tributario, il principio di non contestazione non comporta per l'Ufficio un onere probatorio o di allegazione ulteriore rispetto all'atto impositivo, che costituisce l'oggetto del giudizio nei limiti delle censure del contribuente.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede un fatto storico preciso e decisivo, non una questione processuale né il mancato esame di una singola istanza incidentale.
- La sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione chiesta nel giudizio di revocazione non può essere utilizzata quando l'impugnazione revocatoria appaia manifestamente infondata; il rigetto dell'istanza di sospensione non incide sulla decisione finale sul merito della revocazione.
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