Cassazione Civile, Ordinanza n. 07852/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'apertura di un punto vendita a Mazara del Vallo e dall'assetto occupazionale concordato in un accordo collettivo del 24 aprile 2012 tra le società interessate e le organizzazioni sindacali, in occasione del trasferimento di sette punti vendita e della collocazione in mobilità di parte del personale. I lavoratori deducevano che, in presenza di un successivo incremento delle vendite e del fabbisogno di personale, la società avrebbe dovuto attingere al bacino dei lavoratori collocati in mobilità secondo i criteri stabiliti nell'accordo, invece di procedere ad altre scelte organizzative. Il Tribunale e la Corte d'appello avevano accolto la domanda, dichiarando il diritto all'assunzione a tempo indeterminato dal momento di apertura del punto vendita e condannando la società al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite dalla costituzione in mora. In cassazione la società ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che i giudici di merito avrebbero accolto la domanda sulla base di un obbligo di assunzione mai dedotto, mentre i lavoratori avevano solo contestato la mancata corretta applicazione dei criteri di scelta; 2) violazione degli artt. 1362 e seguenti c.c., per avere la Corte territoriale interpretato l'accordo e il verbale di incontro come fonte di un obbligo di assumere personale in mobilità, anziché come mera previsione di criteri da seguire in caso di assunzioni; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'esigenza di collocare personale già dipendente a copertura dei nuovi posti, circostanza che avrebbe dovuto prevalere rispetto all'assunzione di lavoratori in mobilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto alla posizione del lavoratore che aveva conciliato la lite in corso di giudizio, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, senza estinguere il giudizio in parte qua per mancanza di prova della notificazione dell'atto di rinuncia alla controparte; le spese relative a tale posizione sono state compensate perché definite in sede conciliativa. Nei confronti degli altri lavoratori, la Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo perché mirava a ottenere una diversa interpretazione della domanda e, quindi, non denunciava un vero vizio di ultrapetizione; il secondo perché si risolveva in una mera contrapposizione interpretativa dell'accordo sindacale e del verbale d'incontro, senza indicare un errore censurabile nei canoni ermeneutici applicati; il terzo perché il fatto asseritamente omesso era stato invece esaminato dalla Corte d'appello, la quale ne aveva apprezzato la valenza recessiva rispetto all'impegno ad assumere il personale in mobilità. La ricorrente è stata condannata alle spese nei confronti dei lavoratori non conciliati e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
La doglianza di ultrapetizione è ammissibile solo se il giudice abbia omesso di decidere su una domanda o abbia pronunciato oltre i limiti del petitum; se invece si contesta l'interpretazione della domanda data dal giudice di merito, la censura attiene all'accertamento di fatto e non configura di per sé violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale va dedotto quando si assume una difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale, come nell'ipotesi di omessa pronuncia o ultrapetizione vera e propria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
L'errore nella qualificazione giuridica dei fatti allegati nell'atto introduttivo va censurato come error in judicando, non come ultrapetizione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame è deducibile solo se il fatto storico decisivo non sia stato affatto considerato dal giudice di merito.
La censura di interpretazione contrattuale non può risolversi nella mera proposta di una lettura alternativa dell'accordo rispetto a quella plausibilmente adottata dal giudice di merito.
Richiamato solo per il deposito della memoria illustrativa nella fase camerale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'interpretazione del contenuto della domanda è riservata al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire a tale ricostruzione una diversa lettura dei fatti e delle conclusioni se non nei limiti del vizio processuale o del vizio di motivazione/censura tipizzata.
- Non ricorre ultrapetizione quando il giudice, pur esaminando il contenuto di un accordo o di un atto richiamato dalle parti, lo utilizza per delimitare il petitum già dedotto in giudizio e per valutare la fondatezza della pretesa azionata.
- La censura di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali è inammissibile se si limita a opporre un'interpretazione alternativa dell'accordo senza individuare un concreto errore nel percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto sia stato comunque considerato dal giudice di merito, ancorché ritenuto recessivo o non decisivo rispetto ad altri elementi della decisione.
- Quando interviene una conciliazione con uno solo dei litisconsorti o controricorrenti, il ricorso può diventare inammissibile per difetto di interesse limitatamente a quella posizione; l'estinzione richiede però la prova della rituale notificazione della rinuncia alla controparte.
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