Cassazione Civile, Ordinanza n. 05638/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un atto di contestazione di sanzioni tributarie irrogato a un commercialista, ritenuto concorrente esterno nelle violazioni fiscali commesse da una società cliente per l’anno 2011. L’Ufficio gli addebitava di avere, grazie alle proprie competenze tecniche, agevolato la società nel non versare imposte dovute o nel versarle in misura inferiore, nonché nel conseguire crediti d’imposta non spettanti, anche mediante deduzione di costi non documentati. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del professionista valorizzando il fatto che egli non avesse redatto materialmente le dichiarazioni, ma si fosse limitato a trasmetterle telematicamente. La CTR aveva confermato tale esito, ritenendo applicabile l’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 e negando la responsabilità del terzo in assenza di prova di un interesse esclusivamente proprio o di una fictio societaria. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 7 d.l. n. 269 del 2003 e 9 d.lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso il concorso del commercialista: secondo l’Ufficio, la sua partecipazione consapevole emergeva dalla trasmissione delle dichiarazioni e dalla posizione di soggetto esperto e tenutario delle scritture, oltre che dalla sistematicità delle violazioni; in alternativa, quantomeno, egli avrebbe concorso colposamente omettendo i controlli dovuti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, anche per le spese. Ha affermato che l’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 non esclude la responsabilità dei terzi estranei all’ente, ma riguarda le figure interne alla società; resta quindi applicabile l’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, che disciplina il concorso di persone nelle violazioni tributarie. Ne deriva che il commercialista può rispondere a titolo di concorso anche se non abbia redatto materialmente le dichiarazioni, purché abbia posto in essere condotte che abbiano reso possibile o agevolato l’illecito. Inoltre, non è necessario provare un autonomo vantaggio economico personale del consulente, essendo sufficiente il contributo causale e psicologico alla violazione; il relativo vantaggio può al più assumere valore indiziario. La CTR, invece, aveva negato la responsabilità del professionista richiedendo impropriamente la prova di un beneficio personale o di una fictio societaria, senza verificare i presupposti del concorso ex art. 9.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge nella sentenza impugnata
art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003
la Corte ne limita l’ambito alle figure interne alla società o ente con personalità giuridica; non esclude il concorso del terzo ex art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997
art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997
disciplina il concorso di persone nelle violazioni tributarie e consente la sanzionabilità anche del terzo che fornisca un contributo materiale o psicologico alla violazione
art. 2 del d.lgs. n. 472 del 1997
esprime il principio di personalità della sanzione, richiamato per escludere una lettura dell’art. 7 che elimini il concorso di persone
art. 4 del d.lgs. n. 472 del 1997
richiama il requisito dell’imputabilità ai fini della sanzione amministrativa
art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997
sancisce la responsabilità per azione od omissione cosciente e volontaria, dolosa o colposa
art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997
la intrasmissibilità agli eredi è indicata come corollario del carattere personale della responsabilità
art. 10 del d.lgs. n. 472 del 1997
è richiamato come norma del sistema sanzionatorio coerente con la responsabilità personale
art. 11 del d.lgs. n. 472 del 1997
è richiamato come disciplina della responsabilità individuale di dipendenti, rappresentanti e soggetti in rapporto organico con l’ente
la diligenza del professionista va valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata
è richiamato quale modello di riferimento del concorso di persone recepito dalla disciplina tributaria
art. 5 della L. n. 689 del 1981
è richiamato come ulteriore modello generale del concorso di persone nelle violazioni amministrative
Massime di principio
- In tema di sanzioni amministrative tributarie, l’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 si riferisce alle figure interne alla società o ente con personalità giuridica e non abroga il concorso di persone previsto dall’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997.
- Il terzo estraneo all’ente, incluso il professionista che assiste il contribuente, può rispondere a titolo di concorso nelle violazioni tributarie se abbia fornito un contributo causale, materiale o psicologico, anche solo agevolativo, alla consumazione dell’illecito.
- Per la responsabilità concorsuale del terzo nelle violazioni tributarie non è necessario provare che abbia conseguito un autonomo vantaggio economico personale: tale vantaggio può al più costituire un indizio, non un elemento costitutivo della fattispecie.
- Quando il professionista è incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni e anche della tenuta della contabilità, la sua condotta deve essere valutata alla luce della diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., con dovere di verificare la coerenza delle dichiarazioni trasmesse con le scritture contabili e la normativa applicabile.
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