Cassazione Civile, Ordinanza n. 16279/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di intimazione relativo a IRAP, avverso il quale la società contribuente aveva proposto ricorso. La Commissione tributaria regionale, accogliendo l’appello dell’Agente della riscossione, aveva confermato il rigetto del ricorso di primo grado. In cassazione la società aveva inizialmente proposto ricorso affidato a tre motivi, ma prima dell’udienza ha depositato dichiarazione di rinuncia, sottoscritta dal difensore e dal legale rappresentante, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio perché aveva aderito alla definizione agevolata prevista dalla L. n. 197/2022.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, regolarmente comunicata alle controparti e al Pubblico Ministero, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 390, comma 2, c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese processuali. La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando la natura eccezionale e sanzionatoria della norma, non estensibile oltre i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
ai sensi del secondo comma dell’art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso, quando regolarmente comunicata e non ostativa, consente di dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002
l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto in caso di estinzione del giudizio per rinuncia, poiché la disposizione ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere estesa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
è richiamata solo come base della definizione agevolata cui la ricorrente ha aderito, causa della rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso sottoscritta dalla parte e dal difensore, ove regolarmente comunicata alle controparti e non vi siano ostacoli processuali, determina l’estinzione del processo.
- La definizione agevolata della pretesa tributaria può far venir meno l’interesse alla coltivazione dell’impugnazione e legittimare la rinuncia al ricorso.
- L’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ha applicazione tassativa e non può essere esteso ai casi di estinzione per rinuncia.
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