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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26260/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2013-2017 in relazione alla rivalutazione delle partecipazioni della ICM Srl e alla successiva cessione delle quote (28/12/2012) a Due M Srl, newco costituita il 17/12/2012. I soci (Dusi 60%, Guicciardi 40%) avevano effettuato una rivalutazione per complessivi € 10.400.000 versando imposta sostitutiva del 4% e poi ceduto le quote per gli stessi importi. L'Ufficio ha recuperato a tassazione le quote imponibili come dividendi percepiti negli anni successivi ritenendo configurato abuso del diritto. Il ricorrente ha dedotto l'esistenza di valide ragioni economiche extra-fiscali (passaggio generazionale, tutela della continuità aziendale) e ha censurato la sentenza di secondo grado per motivazione apparente e violazioni procedurali; ha chiesto l'annullamento delle conferme degli avvisi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e confermato la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado (sentenza n. 58/24 depositata il 12/01/2024) che aveva accolto le ragioni dell'Agenzia e confermato gli avvisi di accertamento. La Corte ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi proposti dal ricorrente: la motivazione della CGT è stata ritenuta logica e articolata; l'operazione è stata qualificata come priva di sostanza economica e finalità extrafiscali concrete, dato il permanere della sostanziale continuità di controllo e governance tra ICM e Due M (clausole statutarie, ruoli e poteri dei soci, nomine), l'assenza di effettivo sviluppo aziendale o di ingressi esterni e l'utilizzo del meccanismo per ottenere un vantaggio fiscale indebito. Viene inoltre confermato che l'avviso di accertamento era adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 10-bis. Ricorrente condannato alle spese di lite (liquidate in € 9.500,00 oltre spese) e ad eventuale contributo unificato previsto dalla normativa.

Norme richiamate

  • art. 10-bis, legge n. 212/2000 (statuto del contribuente)

    l'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonché ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 6.

    La Corte ha applicato l'art. 10-bis per qualificare l'operazione come abuso del diritto: è stato ritenuto che vi sia stato un aggiramento dell'ordinamento tributario per ottenere un vantaggio fiscale indebito e che l'atto impositivo fosse adeguatamente motivato in relazione alla condotta abusiva.

  • art. 36, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nella critica alla motivazione della sentenza di merito; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse congrua e che non sussistesse nullità per motivazione apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nelle censure processuali sulla motivazione; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze del ricorrente attinenti a motivazione apparente.

  • art. 24 Costituzione

    Invocato dal ricorrente in tema di diritto alla difesa; la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa non fosse stato compromesso e che il giudice avesse esaminato le argomentazioni difensive.

  • art. 2697 c.c.

    Riferito al riparto dell'onere della prova: la Corte ha evidenziato che il contribuente non ha fornito prove concrete e sufficienti delle valide ragioni economiche extra-fiscali invocate.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nella contestazione procedurale relativa alla prova e alle valutazioni di merito; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di fatto compiuta dal giudice d'appello.

  • art. 10-bis, comma 8, legge n. 212/2000

    l'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonché ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 6.

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento rispettasse la motivazione rafforzata richiesta dalla norma e che la CGT avesse adeguatamente richiamato condotta, norme eluse e vantaggi fiscali.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nella censura per omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto invece che le questioni fossero state esaminate.

  • art. 360 c.p.c. (motivazioni di ricorso per cassazione)

    Norma procedurale usata per inquadrare i motivi di cassazione; la Corte ha dichiarato infondati i motivi richiamati ai sensi dell'art. 360.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato in relazione all'obbligo eventuale di versamento di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (modifica DPR 115/2002)

    Normativa collegata alla disciplina del contributo unificato menzionata nella decisione.

Massime di principio

  • La qualificazione di abuso del diritto si basa sulla prevalente valutazione della sostanza economica sulla forma: operazioni che mantengono la medesima ripartizione di controllo, governance e poteri, nonché clausole statutarie che preservano il controllo originario, sono indizi forti di assenza di sostanza economica.
  • Per resistere a una contestazione di abuso del diritto il contribuente deve documentare convincentemente valide ragioni economiche, gestionali o organizzative extrafiscali: mera dichiarazione di intenti (es. passaggio generazionale) non è sufficiente se non accompagnata da evidenze concrete.
  • La temporizzazione e la sequenza delle operazioni (rivalutazione e subito dopo cessione a newco riconducibile ai medesimi soggetti) sono elementi valutati negativamente se suggeriscono la creazione di un veicolo strumentale al vantaggio fiscale.
  • Clausole statutarie che attribuiscono diritti di amministrazione e nomina tali da mantenere il controllo effettivo sui fatti della società costituiscono prova indiziaria di continuità sostanziale e possono essere decisive per la ricostruzione dell'abuso.
  • La disponibilità di soluzioni alternative non fiscali (es. aumento di capitale per il passaggio generazionale) e la mancata loro utilizzazione, unitamente all'assenza di mezzi finanziari dichiarati, possono essere valutate negativamente dal giudice come elemento di simulazione fiscale.
  • L'onere della prova circa l'esistenza di valide ragioni economiche grava sul contribuente: occorre produrre documenti, piani industriali, variazioni organizzative o operazioni di mercato che dimostrino la concreta utilità extrafiscale dell'operazione.
  • In sede di impugnazione, il giudice del merito può integrare la valutazione degli atti impositivi purché le nuove argomentazioni siano coerenti con la motivazione originaria e rispettino la motivazione rafforzata prevista per i casi di abuso.
  • Quando la fattispecie presenta elementi indiziari rilevanti (continuità di controllo, mancato ingresso di terzi, gestione invariata), la probabilità che l'operazione venga ritenuta abusiva e riclassificata fiscalmente (es. come distribuzione di utili) è elevata.

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