Cassazione Civile, Sentenza n. 26290/2025 del 27/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il notaio ha impugnato l'ordinanza della Corte d'Appello che aveva rigettato il suo reclamo avverso la decisione della COREDI che gli aveva irrogato la sanzione disciplinare dell'avvertimento e la sospensione per complessivi sei mesi per tre serie di addebiti: (a) aver mantenuto e operato in più sedi secondarie/luoghi terzi (Catania, Vizzini, Licodia Eubea) e aver ricevuto o autenticato numerosi atti al di fuori della sede principale e dell'ufficio secondario, violando il divieto di "unicità" della sede secondaria; (b) aver ricevuto atti di compravendita tra ottobre 2016 e agosto 2017 in cui era indicata come provenienza l'usucapione non accertata giudizialmente e/o mancava il riferimento alla garanzia per evizione; (c) aver ricevuto due atti di trasferimento di fabbricati rurali iscritti al Catasto Terreni ma non dichiarati al Catasto Fabbricati. Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, l'insussistenza della "ricorrenza" di atti fuori sede, la liceità delle clausole di avvertimento inserite negli atti (art. 1353 c.c.), la conformità ai chiarimenti del Consiglio Nazionale del Notariato e la non obbligatorietà del censimento catastale per fabbricati in stato di collabenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto infondati i tre motivi: (1) non è stata commessa extrapetizione; la Corte d'appello ha valutato correttamente la percentuale di atti rogati fuori sede (112 su 1249 atti, 18% della produttività 2018) e ha applicato le norme deontologiche relative all'apertura formale dell'ufficio secondario; (2) il giudice di merito ha adeguatamente accertato la carenza degli accertamenti (ispezioni catastali/ipotecarie) sui trasferimenti per usucapione e l'insufficienza del mero avvertimento; la responsabilità disciplinare è autonoma rispetto alla validità civile dell'atto e l'art. 47 L.N. può comportare la sospensione, applicata nel minimo edittale; (3) l'art. 29, co. 1-bis L. n. 52/1985 impone a pena di nullità l'indicazione delle planimetrie e della dichiarazione di conformità catastale e la nullità dell'atto integra l'illecito disciplinare anche se l'atto sarebbe poi confermabile ai sensi del co. 1-ter. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (compensi liquidi, spese forfettarie, esborsi) e a ogni onere connesso, nonché al versamento eventuale del contributo unificato aggiuntivo ai sensi del DPR 115/2002 art.13.
Norme richiamate
Codice Deontologico (art. 10, 12, 31 lett. f), art. 14 lett. b), art. 44, art. 50)
Le norme deontologiche vietano la inesatta gestione delle sedi e prescrivono doveri di diligenza e correttezza nel ricevere atti: la Corte d'appello ha ritenuto violati tali doveri sia per l'apertura/formalità dell'ufficio secondario sia per la frequente stipula fuori sede; l'art. 10 non è applicabile per meri atti stipulati in Comuni monosede non formalmente dichiarati come sede secondaria
Legge Notarile (art. 26, art. 27, art. 28, art. 47, art. 138 comma 2, art. 147 lett. a) e b.)
La legge notarile impone obblighi di diligenza, di verifica e responsabilità disciplinare. La violazione di art. 47 può comportare la sospensione; l'autonomia della responsabilità disciplinare rispetto alla validità civile dell'atto consente la sanzione anche se l'atto non è nullo.
Art. 29, comma 1-bis e comma 1-ter, L. n. 52/1985
Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati gia' esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unita' immobiliari urbane, a pena di nullita', oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformita' allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie... Se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione... non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformita' dallo stato di fatto, l'atto puo' essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo...
L'art. 29, co.1-bis stabilisce la causa di nullita' degli atti senza i riferimenti catastali/planimetrie; la Corte afferma che la nullita' integra illecito disciplinare al momento della stipula, indipendentemente dalla possibilita' di successiva conferma prevista dal co.1-ter; la sopravvenuta conferma incide solo sulla gravita' della sanzione.
Codice Civile (art. 1175 c.c.)
Il dovere generale di diligenza e correttezza (art.1175) impone al notaio di svolgere accertamenti adeguati e non limitarsi a registrare le dichiarazioni delle parti; la Corte ha ritenuto gli accertamenti del notaio lacunosi e quindi inadempienti a tale dovere.
Costituzione e norme processuali citate (art. 24, art. 111, art. 112 c.p.c.; art. 6 CEDU; art. 117 Cost.)
Le doglianze costituzionali e di violazione dei diritti processuali sono state ritenute infondate: non si e' configurata extrapetizione e le garanzie CEDU non rendono applicabili le norme penali ove la sanzione disciplinare sia stata qualificata non penale dalla giurisprudenza.
D.P.R. 115/2002 art. 13
Previsione procedurale sul contributo unificato: la Corte ha disposto l'eventuale versamento aggiuntivo da parte del ricorrente se dovuto.
Massime di principio
- La responsabilità disciplinare del notaio e' autonoma rispetto alla validità civilistica dell'atto: un atto formalmente valido o sanabile non esclude l'illecito disciplinare se i doveri professionali non sono stati rispettati.
- Per le prestazioni fuori sede non basta il numero assoluto di atti: il giudice disciplinare valuta la ricorrenza e la percentuale rispetto alla produttività complessiva in un arco temporale significativo; percentuali rilevanti (es. 18% in semestre) possono essere considerate indice di violazione.
- Il notaio ha l'obbligo di svolgere accertamenti adeguati (visure catastali, ispezioni ipotecarie, verifiche tecniche) quando l'acquisto e' fondato su usucapione non accertata: il mero avvertimento scritto non esonera da tale obbligo.
- L'art. 29 L. n. 52/1985 stabilisce a pena di nullita' adempimenti catastali obbligatori; la nullita' dell'atto, pur sanabile successivamente, costituisce fatto consumativo dell'illecito disciplinare al momento della stipula.
- Le questioni di merito circa la valutazione dei fatti e l'entita' della sanzione sono rimesse al giudice di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione se fondate su valutazioni probatorie e apprezzamenti di fatto.
- La formalita' di apertura dell'ufficio secondario e la corretta indicazione delle sedi sono elementi essenziali: stipulare sistematicamente atti in comuni diversi senza aver formalmente dichiarato la sede secondaria configura violazione deontologica.
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