Cassazione Civile, Ordinanza n. 18033/2023 del 23/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che un produttore agricolo aveva ricevuto per la campagna olearia 2003-2004 un importo inferiore a quello ritenuto dovuto, perché l'amministrazione aveva operato un recupero di somme in relazione ad aiuti già erogati per le campagne 1998/1999 e 1999/2000, in seguito a una decisione della Commissione europea che aveva rideterminato il quantitativo nazionale massimo garantito ammissibile all'aiuto comunitario. In primo grado la domanda di pagamento della differenza venne rigettata; in appello il gravame fu respinto. Nel ricorso per cassazione il ricorrente deduceva cinque motivi: 1) nullità della sentenza per violazione delle norme sul rinvio dell'udienza in appello e sulla comunicazione all'appellante non comparso; 2) violazione di regolamenti comunitari e vizio motivazionale per avere escluso la prescrizione quadriennale del credito di recupero e per avere negato rilievo alla buona fede del beneficiario; 3) e 5) violazione di legge e motivazione apparente per aver ritenuto legittimo il recupero in assenza di preventiva e specifica comunicazione delle ragioni e degli importi, nonché per il criterio di recupero adottato; 4) violazione di legge e motivazione apparente per avere escluso l'applicabilità dei regolamenti del 2004 e del 2001 e per non aver riconosciuto la tutela del legittimo affidamento del produttore incolpevole.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la mancata comunicazione del rinvio all'appellante assente non gli attribuisce interesse a dolersi se la causa è stata comunque decisa nel merito e non dichiarata improcedibile. Ha respinto il secondo motivo affermando che, per l'ordinamento italiano, il recupero degli aiuti indebitamente percepiti è soggetto al termine ordinario decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2946 c.c., non al termine quadriennale invocato, e che la disciplina europea richiamata sulla buona fede non era applicabile ratione temporis alle campagne olearie 1998/1999 e 1999/2000. Ha dichiarato inammissibili i motivi terzo e quinto nella parte in cui introducevano una critica astratta al criterio di calcolo e alle modalità di recupero senza indicare se la questione fosse stata ritualmente dedotta nei gradi di merito, e li ha comunque ritenuti infondati quanto alle asserite violazioni procedimentali, perché desunte da norme riferite a diversa fattispecie sanzionatoria. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché fondato su regolamenti inapplicabili ratione temporis, con assorbimento della questione della loro applicabilità ratione materiae. Il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La comunicazione del rinvio all'appellante assente è prevista per evitare una declaratoria di improcedibilità senza che la parte possa comparire all'udienza successiva, ma non gli consente di impedire la decisione del gravame se la causa viene comunque trattenuta e decisa.
Richiamato insieme all'art. 348 c.p.c. sul rinvio dell'udienza e sulle relative comunicazioni in appello.
Regolamento CEE n. 2988/1995
Consente agli Stati membri di applicare un termine più lungo per il recupero; nel sistema italiano ciò si traduce nel termine ordinario decennale della ripetizione dell'indebito.
È il termine ordinario decennale applicabile all'azione di ripetizione dell'indebito nel recupero degli aiuti comunitari indebitamente percepiti.
È estraneo al recupero degli aiuti comunitari, perché disciplina solo la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse.
Regolamento CE n. 796/2004
La disposizione sulla buona fede come causa impeditiva della restituzione è applicabile solo alle domande di aiuto presentate a decorrere dal 1° gennaio 2005; non si applica alle campagne oggetto della lite.
Regolamento CE n. 2419/2001
Analogamente, le disposizioni sul termine di quattro anni e sulla buona fede si applicano solo alle domande di aiuto presentate a decorrere dal 1° gennaio 2002; non si applicano ai recuperi relativi alle campagne 1998/1999 e 1999/2000.
Regolamento CE n. 2955/1995
Richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quadriennale, ma la Corte non ne accoglie la lettura.
Fondamento del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Ha introdotto la previsione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la mancata comunicazione all'appellante non comparso del rinvio della prima udienza non determina nullità utile a chi si duole solo della decisione nel merito, se il gravame non è stato dichiarato improcedibile.
- Nel recupero degli aiuti comunitari indebitamente percepiti, il termine di prescrizione applicabile nell'ordinamento italiano è quello ordinario decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito, salvo diversa disciplina specifica applicabile ratione temporis.
- Le norme europee che subordinano la ripetizione alla buona fede del beneficiario o introducono un termine quadriennale non possono essere applicate a periodi di aiuto anteriori alla loro entrata in vigore o alla decorrenza temporale espressamente prevista.
- La contestazione del criterio di calcolo del recupero o delle modalità di trattenuta deve essere specificamente dedotta nei gradi di merito; in cassazione non è consentito trasformarla in una censura astratta e generica su apprezzamenti di fatto.
- Le garanzie procedimentali previste per le sanzioni amministrative non sono automaticamente estensibili al recupero di somme erogate indebitamente a titolo di aiuto comunitario, che costituisce fattispecie distinta.
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