Cassazione Civile, Ordinanza n. 06758/2025 del 14/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione ex art. 1137 c.c. di una delibera assembleare che aveva approvato il rendiconto consuntivo e il riparto spese di una gestione condominiale, imputando a due condomini specifici importi qualificati come "addebiti personali" per interventi relativi a terrazzi, pluviali e danni da tracimazione o perdita. Il tribunale aveva respinto l'impugnazione, mentre la corte d'appello aveva riformato la decisione dichiarando nulla la delibera nella parte in cui poneva tali importi a carico dei singoli condomini, ritenendo che l'assemblea avesse impropriamente attribuito responsabilità risarcitorie estranee alle sue competenze e che non si trattasse di una mera violazione dei criteri di riparto. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 5 e 8 d.lgs. 28/2010, sostenendo che la mancata partecipazione personale dei condomini alla mediazione dovesse comportare l'improcedibilità della domanda; 2) violazione degli artt. 1123 e 1137 c.c., deducendo che la delibera sarebbe stata al più annullabile e non nulla, con conseguente tardività dell'impugnazione; 3) violazione degli artt. 112 e 183, comma 6, n. 1, c.p.c., sostenendo di avere proposto tempestivamente in primo grado una domanda subordinata di condanna del condomino al pagamento delle somme per asserita responsabilità ex artt. 2051 e/o 2043 c.c., poi riproposta in appello. La Corte di cassazione, tuttavia, non ha esaminato nel merito tali motivi perché ha rilevato d'ufficio un vizio pregiudiziale: il ricorrente aveva allegato che la sentenza impugnata era stata notificata, ma non aveva depositato, entro il termine di legge, la copia autentica della sentenza con la relativa relata di notificazione, né tale documentazione risultava prodotta dai controricorrenti. Ne è derivata la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con condanna del condominio al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione del condominio perché, pur allegandosi la notificazione della sentenza impugnata, non era stata depositata la copia autentica della sentenza con la relata di notifica nei termini richiesti dall'art. 369 c.p.c.; la mancanza non era sanabile né per effetto della mancata contestazione avversaria né con produzione tardiva ex art. 372 c.p.c. Conseguentemente, il ricorso non è stato esaminato nel merito. Il condominio è stato condannato a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come base dell'impugnazione della delibera assembleare; la Corte d'appello aveva ritenuto la delibera nulla e quindi non soggetta al termine breve di decadenza dell'impugnazione.
Usato dalla corte territoriale per affermare che l'assemblea non può attribuire valutazioni di responsabilità risarcitoria ai condomini, attività che esula dalle sue attribuzioni.
Richiamati in relazione ai criteri legali di riparto delle spese, che il regolamento condominiale non derogava.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'improcedibilità della domanda in caso di mancata partecipazione alla mediazione; la corte d'appello aveva escluso tale effetto.
Richiamato dal ricorrente in tema di mediazione obbligatoria e conseguenze della mancata partecipazione.
Secondo la corte d'appello, la mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione può solo consentire al giudice di trarre argomenti di prova.
Evocato dal condominio come fonte della responsabilità del singolo condomino per i danni collegati al lastrico o al terrazzo.
Evocato dal condominio come ulteriore base della responsabilità risarcitoria del singolo condomino.
Richiamato nel terzo motivo per lamentare ultrapetizione o vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
Richiamato per sostenere che la domanda di condanna era stata precisata tempestivamente nella memoria istruttoria del primo grado.
Norma decisiva: impone il deposito della copia autentica della sentenza impugnata e della relativa relata di notificazione; la sua inosservanza ha determinato l'improcedibilità.
Esclusa la possibilità di sanare tardivamente l'omesso deposito della relata di notificazione mediante produzione oltre il termine ordinario.
La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dai controricorrenti, chiarendo che il controllo ex art. 360-bis va svolto per ogni singolo motivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando si deduce che la sentenza impugnata è stata notificata, è indispensabile depositare entro il termine di legge la copia autentica della sentenza con la relativa relata di notificazione; in mancanza il ricorso è improcedibile.
- La mancata contestazione della controparte non sana l'omesso deposito della relata di notificazione, se la Corte non abbia comunque acquisito il documento prescritto.
- L'omissione del deposito della relata non è sanabile con produzione tardiva ai sensi dell'art. 372 c.p.c., quando si tratti di documento necessario alla verifica della procedibilità del ricorso.
- La mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria, di per sé, non determina improcedibilità dell'azione, ma può rilevare solo come argomento di prova nel successivo giudizio, secondo l'orientamento richiamato dalla corte territoriale.
- L'assemblea condominiale non può attribuire ai singoli condomini responsabilità risarcitorie per danni asseritamente causati alla cosa comune o a terzi, se ciò comporta una valutazione di colpa o responsabilità estranea alle sue attribuzioni; in tale ipotesi la delibera può essere nulla, non meramente annullabile.
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