Cassazione Civile, Ordinanza n. 16803/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il canone di abbonamento RAI dovuto per l'anno 2015. La contribuente aveva contestato, nei gradi di merito, la regolarità formale della cartella e della sua notifica: mancata o invalida sottoscrizione digitale dell'atto, file notificato ritenuto incompleto o non leggibile, assenza di un valido titolo e di atti prodromici, difetto di motivazione, omissione delle indicazioni per impugnare e violazione del contraddittorio. Aveva inoltre dedotto di aver comunicato la cessazione dell'abbonamento RAI con dichiarazione di rottamazione del televisore. In Cassazione ha proposto quattro motivi, lamentando soprattutto omessa pronuncia sui motivi di appello, motivazione apparente della sentenza regionale, violazione delle regole di valutazione della prova e, con il quarto motivo, l'illegittima regolazione delle spese del primo grado in favore della controparte contumace. In memoria ha anche richiamato una successiva sentenza regionale su un diverso periodo d'imposta (2018), invocandone l'efficacia nel giudizio, ma senza produrre prova del giudicato e comunque relativa a un diverso anno d'imposta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili la maggior parte delle censure perché il ricorso era formulato in modo non specifico e autosufficiente, senza una chiara indicazione dei fatti processuali, del contenuto degli atti e delle ragioni effettivamente dedotte nei gradi di merito. Ha escluso inoltre l'utilità della sentenza regionale richiamata in memoria, sia perché non provata come passata in giudicato sia perché relativa a un diverso periodo d'imposta, in una materia in cui l'efficacia del giudicato esterno opera solo per elementi della fattispecie tendenzialmente permanenti e non per fatti variabili da periodo a periodo. La Corte ha però accolto, per quanto di ragione, il primo e il quarto motivo limitatamente alla statuizione sulle spese del primo grado, rilevando che non possono essere liquidate spese in favore della parte vittoriosa rimasta contumace e quindi non avente sostenuto spese difensive in quel grado. La sentenza impugnata è stata cassata solo in relazione a tale profilo, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il termine per il deposito delle memorie va computato come termine non libero.
Chi invoca il giudicato deve produrre la sentenza munita di attestazione di cancelleria per provarne il passaggio in giudicato.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Viene richiamata la struttura dei motivi di ricorso per cassazione e il limite del sindacato sulla motivazione nei soli casi di anomalie rilevanti come nullità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve essere autosufficiente e indicare atti e documenti in modo da consentire la comprensione della controversia senza ricorso ad altre fonti.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
L'atto o documento richiamato deve essere specificamente indicato e collocato nella fase del processo in cui è stato prodotto o formato.
La censura di omessa pronuncia è scrutinabile solo se il motivo è specifico e chiaramente riferibile a una domanda o eccezione ritualmente proposta.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 32 e 36
Sono richiamati come norme processuali tributarie la cui violazione viene denunciata dalla ricorrente.
Richiamato in relazione alla dedotta omissione di valutazione della prova documentale.
Richiamato in relazione alla dedotta erronea valutazione delle prove.
Richiamato dalla ricorrente con riguardo alla prova della disdetta/cessazione dell'abbonamento.
Le spese non possono essere poste a carico della controparte contumace per attività difensiva non svolta.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura di omessa pronuncia o di vizio motivazionale richiede una esposizione specifica e autosufficiente dei fatti processuali, del contenuto degli atti e delle questioni dedotte nei gradi di merito; il mero rinvio per relationem a ricorsi, atti o sentenze non trascritti o non riassunti non soddisfa l'onere di specificità.
- La denuncia di motivazione apparente è configurabile solo quando la sentenza, pur esistente graficamente, non consenta di ricostruire le ragioni della decisione; non è sufficiente lamentare una motivazione sintetica, insufficiente o un preteso errore nell'accertamento di fatto.
- Chi intende avvalersi del giudicato esterno deve provarne l'esistenza e il passaggio in giudicato mediante produzione della decisione munita dell'attestazione di cancelleria; inoltre, in materia tributaria, l'efficacia espansiva del giudicato opera solo per elementi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, non per fatti variabili da periodo d'imposta a periodo d'imposta.
- In tema di spese processuali, non è legittima la condanna della parte contumace al rimborso delle spese in favore della controparte per il grado in cui essa non abbia svolto attività difensiva e quindi non abbia sostenuto spese da rifondere.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è ridotto al minimo costituzionale e consente di censurare solo anomalie motivazionali radicali, non il semplice difetto di sufficienza o completezza della motivazione.
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