Cassazione Penale, Sentenza n. 30469/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva: dichiarato estinto per prescrizione il capo C) (bancarotta semplice documentale); confermato e parzialmente riformato la sentenza di primo grado condannando Boarolo per bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione di una Ferrari - capo A) e per bancarotta fraudolenta documentale (capo B) e rideterminando la pena. Il ricorrente denunciava travisamento della prova (in particolare sulla compravendita della Ferrari e sulla successiva rivendita), errore nella valutazione dello stato patrimoniale della società al momento dell'operazione (2008 vs bilanci 2009/2010), vizi nella qualificazione giuridica dei fatti (bancarotta fraudolenta vs semplice), violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per l'estensione di contestazioni contabili non imputate e carenze di motivazione sulla sussistenza del dolo (specifico o generico) e sulla idoneità dell'operazione distrattiva a porre in pericolo il patrimonio della società. Inoltre censurava la commisurazione delle pene accessorie fallimentari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. In particolare ha accolto i rilievi relativi ai profili probatori e motivazionali con riferimento alla configurazione della bancarotta fraudolenta documentale (capo B), evidenziando insufficiente istruttoria e confusione tra contestazioni ascrivibili alla bancarotta semplice e quelle di grado fraudolento. Quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione dell'autovettura Ferrari) la Corte ha ritenuto fondate alcune censure ma ha evidenziato carenze probatorie rispetto allo stato patrimoniale dell'impresa al momento dell'atto; complessivamente la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per il capo B) (bancarotta fraudolenta documentale) e ha rigettato gli altri profili nella misura in cui non ritenuti affetti da vizio tale da richiedere annullamento. La Corte ha inoltre richiamato limiti procedurali (es.: improponibilità in Cassazione di censure di correlazione non dedotte in appello) e ha indicato la necessità che il giudice di merito espliciti dati patrimoniali e indici di fraudolenza quando motiva una fattispecie di bancarotta fraudolenta.
Norme richiamate
R.D. n. 267 del 1942 (Legge fallimentare), art. 216
Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale: prima ipotesi (sottrazione/distruzione/occultamento) richiede dolo specifico; seconda ipotesi (tenuta in modo da impedire la ricostruzione) richiede dolo generico. La Corte ha richiamato la distinzione e l'applicazione differenziata delle due ipotesi.
R.D. n. 267 del 1942 (Legge fallimentare), art. 217 comma 2
Regola la bancarotta semplice documentale: si concentra su omissioni/irregolarità formali nella tenuta delle scritture, punibili anche a titolo di colpa; non richiede l'impedimento della ricostruzione del patrimonio, a differenza della bancarotta fraudolenta documentale.
Legge fallimentare, art. 219 comma 2 n. 1
Norma richiamata in relazione all'aggravante contestata e al confronto con le attenuanti generiche; rilevata nella fase di determinazione del trattamento sanzionatorio.
Codice civile, art. 2214 e art. 2217
Art. 2214 (obbligo di tenuta libri contabili per talune imprese) ed art. 2217 (contenuto del libro degli inventari): la corretta tenuta e il dettaglio analitico delle attività e passività sono rilevanti per valutare se le scritture consentono la ricostruzione del patrimonio.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 13, 15, 16
Norme fiscali che impongono obblighi contabili per società soggette a determinati regimi; richiamate per stabilire l'obbligatorietà di alcuni registri (es. registro cespiti) e il relativo valore probatorio.
Codice di procedura penale, artt. 521-522
Principio di correlazione tra accusa e sentenza: la Corte ha richiamato che violazioni di tale principio, se originate in primo grado, dovevano essere dedotte già in appello e non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione.
Disposizioni attuative codice procedura penale, art. 173 comma 1
Limiti di sintesi delle censure in cassazione (richiami ai motivi in forma sintetica) richiamati nella descrizione dei motivi del ricorso.
Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (Sez. 5)
La Corte ha richiamato orientamenti sulla nozione di "zona di rischio penale", sulla necessità di individuare "indici di fraudolenza" e su criteri ex ante per valutare la pericolosità concreta dell'atto distrattivo rispetto alla massa dei creditori.
Massime di principio
- Non ogni diminuzione patrimoniale integra bancarotta fraudolenta patrimoniale: è necessario dimostrare la concreta idoneità dell'atto a porre in pericolo il patrimonio rispetto alla massa creditoria (criteri "ex ante" e "indici di fraudolenza").
- La distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale (art. 216) e bancarotta semplice documentale (art. 217) è cruciale: la prima richiede dolo (specifico o generico a seconda dell'ipotesi) e l'impedimento della ricostruzione; la seconda riguarda omissioni/irregolarità formali, anche colpose, che non necessariamente impediscono la ricostruzione.
- Quando si contesta la mancata o irregolare tenuta di scritture contabili, il giudice deve esaminare se la documentazione disponibile consente comunque la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; se sì, la fattispecie resta nel perimetro della bancarotta semplice.
- Il tempo in cui l'atto è compiuto rispetto alla dichiarazione di fallimento è rilevante: operazioni molto anteriori possono non essere idonee, da sole, a integrare la bancarotta fraudolenta salvo che presentino caratteristiche oggettive di grave spoliazione.
- Non è consentita la commistione tra contestazioni diverse (es. fatti attribuiti al capo C dichiarato prescritto) per sostenere una diversa imputazione senza chiara correlazione probatoria: il principio di correlazione accusa-sentenza va rispettato e le contestazioni nuove o diverse devono essere adeguatamente formalizzate nei gradi di merito.
- Questioni di nullità o di correlazione assorbite nel primo grado devono essere dedotte tempestivamente in appello; non possono essere in generale sollevate per la prima volta in Cassazione.
- Il giudice d'appello, se conferma responsabilità per reati fallimentari, deve esplicitare con precisione i dati patrimoniali e gli indici di fraudolenza che giustificano la qualificazione come bancarotta fraudolenta, soprattutto quando esistono contestazioni multiple di diverso grado nel medesimo fallimento.
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