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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16044/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (beneficiaria)

La controversia

La controversia traeva origine da un'azione proposta da una creditrice di un soggetto terzo, che sosteneva di agire per ottenere la declaratoria di falsità di un testamento olografo con cui il solo immobile appartenuto alla de cuius era stato attribuito alla beneficiaria convenuta, con conseguente lesione della quota di legittima del coniuge del debitore, indicato come solo usufruttuario. L'obiettivo dichiarato era quello di ricondurre il bene nel patrimonio del debitore per soddisfare le ragioni creditorie. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibili le domande e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo insussistenti i presupposti dell'azione ex art. 2900 c.c. In cassazione la ricorrente aveva proposto quattro motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso con contestuale accettazione sottoscritta dai difensori delle parti. La Corte ha rilevato che i difensori non risultavano muniti di uno specifico mandato speciale a rinunciare agli atti e ad accettare la rinuncia, requisito necessario ex art. 390, comma 2, c.p.c.; perciò la rinuncia non era idonea a determinare l'estinzione del giudizio. Tuttavia l'atto manifestava il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente alla prosecuzione della lite e, essendo stato accettato dalla controparte costituita, integrava una cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere, ritenendo non perfezionata la rinuncia agli atti per difetto del necessario mandato speciale ai difensori, ma valorizzando comunque la sopravvenuta carenza di interesse delle parti, anche alla luce dell'accordo intervenuto tra loro. Ha quindi ritenuto ultronea ogni ulteriore questione, anche processuale, e ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, richiamando il fatto che esso presuppone una declaratoria di inammissibilità, improcedibilità o rigetto nel merito dell'impugnazione, non ricorrente nel caso di specie.

Norme richiamate

  • art. 2900 c.c.

    richiamato come fondamento dell'azione del creditore esercitata in sostituzione del debitore; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, perché la controversia viene definita per cessazione della materia del contendere

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia agli atti e la relativa accettazione richiedono uno specifico potere del difensore; in mancanza, l'atto non produce l'effetto estintivo del giudizio di cassazione

  • art. 82 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 83 e 84 c.p.c. per delimitare la rappresentanza processuale conferita ai procuratori

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 82 e 84 c.p.c. per la rappresentanza e il conferimento dei poteri al difensore

  • art. 84 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 82 e 83 c.p.c. per affermare che la rappresentanza processuale non implica automaticamente il potere di rinunciare al giudizio

  • art. 13 DPR n. 115/2002

    il raddoppio del contributo unificato è escluso perché presuppone una declaratoria di inammissibilità, improcedibilità o rigetto nel merito dell'impugnazione, non una cessazione della materia del contendere

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione produce l'effetto estintivo solo se è compiuta con il necessario mandato speciale al difensore e con i requisiti formali previsti dall'art. 390 c.p.c.
  • Se la rinuncia al ricorso, pur inidonea a determinare tecnicamente l'estinzione per difetto di potere del difensore, manifesta un sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio ed è accettata dalla controparte, il processo va definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
  • La rappresentanza processuale del difensore, anche se ampia, non comprende di per sé il potere di rinunciare agli atti o di accettare la rinuncia, trattandosi di potere che deve essere espressamente conferito.
  • Quando il giudizio è definito per cessazione della materia del contendere, sono superflue le ulteriori questioni, anche processuali, e le spese possono essere compensate integralmente secondo la valutazione della Corte.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica in presenza di cessazione della materia del contendere, perché la norma lo collega alle sole ipotesi di inammissibilità, improcedibilità o rigetto dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTestamento
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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