Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30641/2021 del 28/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione IRPEF, addizionale regionale IRPEF e IVA. Il giudice d'appello ha ritenuto rituale la notificazione dell'atto presso il domicilio fiscale indicato nella dichiarazione dei redditi e, conseguentemente, tardivo il ricorso introduttivo del contribuente perché proposto oltre il termine di 60 giorni. Il ricorrente ha impugnato in cassazione con due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che l'accertamento induttivo sarebbe stato illegittimamente ritenuto fondato su requisiti di gravità, precisione e concordanza pur in assenza, nell'atto, dell'indicazione dei presupposti che ne legittimavano il ricorso; (2) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla pretesa omessa notificazione dell'avviso di accertamento, deducendo che l'Ufficio, avuto riguardo al mancato riscontro a un questionario, avrebbe dovuto cercare il contribuente presso la residenza anagrafica nota all'Amministrazione.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, perché attinente alla tempestività del ricorso, e lo ha rigettato ritenendolo infondato. Ha affermato che la notificazione effettuata al domicilio fiscale indicato dallo stesso contribuente era valida, anche se difforme dalla residenza anagrafica, poiché il contribuente ha l'onere di indicare correttamente e aggiornare il proprio domicilio fiscale e l'Amministrazione non è tenuta a verificare la corrispondenza o l'attualità dell'indirizzo eletto. Accertata la ritualità della notifica, il ricorso introduttivo è stato considerato tardivo. Il primo motivo è rimasto assorbito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il motivo di ricorso è stato formalmente prospettato come omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo e assorbito il primo.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58

    L'indicazione del domicilio fiscale nella dichiarazione dei redditi deve essere resa dal contribuente e comporta l'onere di mantenere l'Ufficio informato delle variazioni.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e)

    In caso di mancato aggiornamento del domicilio fiscale, le notifiche possono essere effettuate al domicilio fiscale ultimo noto, anche nella forma semplificata prevista dalla norma.

  • L. Fall., art. 49

    È richiamata in via esemplificativa quale previsione che impone l'aggiornamento del domicilio fiscale in caso di fallimento.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Quando il contribuente indica un domicilio fiscale nella dichiarazione dei redditi, la notificazione dell'avviso di accertamento eseguita presso tale indirizzo è valida anche se non coincide con la residenza anagrafica.
  • Il contribuente ha l'onere di comunicare correttamente il proprio domicilio fiscale e di informare tempestivamente l'Amministrazione di ogni variazione; l'Amministrazione non ha un obbligo generale di ricerca del contribuente fuori dall'ultimo domicilio noto.
  • La ritualità della notificazione presso il domicilio fiscale indicato dal contribuente esclude il vizio dedotto e rende intempestiva l'impugnazione proposta oltre il termine decadenziale.
  • In presenza di una questione preliminare sulla tempestività del ricorso, il relativo motivo va esaminato con priorità rispetto alle altre censure di merito; se infondato, le ulteriori doglianze possono risultare assorbite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.