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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27099/2026 del 17/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionaria)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. 130 del 5 marzo 2020, emesso per conto del Comune in relazione all’omesso versamento dell’IMU 2018, pari complessivamente a € 15.432,10, su immobili siti nel Comune. La contribuente chiedeva la riduzione d’imposta prevista per gli immobili inagibili o inabitabili. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari, con sentenza del 27 marzo 2023, aveva accolto il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, con sentenza del 25 marzo 2025, n. 426/3/2025, aveva accolto l’appello della concessionaria, rilevando che non risultava provata la sussistenza dei requisiti per l’agevolazione e che non risultavano comunicazioni negli archivi comunali. La società contribuente ha proposto un unico motivo di cassazione, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1335 e 2697 c.c. e sostenendo che il giudice d’appello non avesse considerato tre dichiarazioni sostitutive sullo stato degli immobili, inviate alla precedente concessionaria con raccomandate e ricevute il 19 e 20 giugno 2012, come attestato dagli avvisi di ricevimento. Ha dedotto che la presunzione di conoscenza dell’atto ricevuto avrebbe dovuto operare e che l’onere di provare l’eventuale difformità o mancanza del contenuto del plico gravava sul destinatario. Dopo la proposta di definizione accelerata per manifesta inammissibilità, la ricorrente ha chiesto la decisione e depositato memoria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, dichiarando il motivo inammissibile e, comunque, infondato. La censura, pur formulata come violazione di legge e di riparto dell’onere probatorio, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze documentali e dei fatti, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha rilevato che il giudice tributario d’appello aveva correttamente posto a carico della contribuente la prova dei presupposti dell’agevolazione e aveva accertato che non era stata prodotta l’idonea dichiarazione prescritta dall’art. 13, comma 3, lett. b), del d.l. n. 201/2011. La prospettata ricezione delle dichiarazioni e degli avvisi di ricevimento contrastava con l’accertamento di merito e non consentiva di denunciare, con il motivo proposto, un errore di giudizio; ove si fosse trattato di una svista circa l’esistenza di documenti effettivamente inseriti nei fascicoli, il rimedio indicato dalla Corte sarebbe stato la revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla controricorrente € 200,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge; è stata inoltre condannata, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., a pagare € 3.000,00 alla controricorrente e, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, in ragione dell’istanza di decisione formulata dopo la proposta accelerata e della definizione conforme a essa. La Corte ha infine dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La prospettata censura è inammissibile in quanto la società ricorrente, sotto la veste formale della violazione di legge ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., mira surrettiziamente a sollecitare una nuova valutazione delle risultanze probatorie.

    Il motivo di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    È, del resto principio consolidato della Suprema Corte, quello secondo cui il vizio di violazione delle regole che disciplinano il riparto dell’onere probatorio si configura solo ove il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole di scomposizione della fattispecie.

    La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste quando il giudice assegna l’onere probatorio alla parte diversa da quella cui esso spetta secondo le regole applicabili alla fattispecie; non ricorre quando la censura contesta soltanto la valutazione delle prove o l’esito dell’accertamento.

  • art. 13, comma 3, lett. b), d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

    A ben vedere, la CGT-2, con motivazione adeguata, ha espresso un ragionamento logicamente coerente ed esaustivo, giungendo al convincimento che la prova dell'inagibilità dell'immobile non fosse stata raggiunta; e tale valutazione poggia, peraltro, sul dato oggettivo e dirimente della accertata (in fatto) mancata produzione di idonea dichiarazione prescritta dall'art. 13, comma 3, lett. b) del D.L. n. 201 del 2011, la quale costituisce un onere documentale imprescindibile per l'accesso al beneficio fiscale in materia di IMU, posto a carico del contribuente che lo invoca.

    Per accedere alla riduzione IMU prevista per gli immobili inagibili o inabitabili, il contribuente deve assolvere l’onere documentale relativo alla dichiarazione prescritta dalla disposizione; in mancanza di tale adempimento, non può beneficiare della riduzione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Laddove, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata circa l’inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte), di documenti che, invece, risultino esservi incontestabilmente inseriti, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4), cod. proc. civ., e non di ricorso per cassazione.

    La falsa percezione dell’esistenza, nel fascicolo, di un documento incontestabilmente presente integra errore di fatto deducibile con la revocazione, non un errore di giudizio censurabile con ricorso per cassazione.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una «somma equitativamente determinata», non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (di una loro frazione o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia.

    La somma dovuta alla controparte ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. è determinata equitativamente, senza un limite quantitativo predeterminato, nel rispetto della ragionevolezza; può essere commisurata alle spese processuali o al valore della controversia.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Inoltre, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (come novellato dall’art. 3, comma 28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende - nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta - deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori.

    Quando il ricorrente chiede la decisione dopo la proposta accelerata e la Corte definisce il giudizio conformemente a essa, la condanna prevista dall’art. 96, quarto comma, c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende deve essere pronunciata anche se gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

  • art. 1335 c.c.

    La Corte non sviluppa un’autonoma interpretazione dell’art. 1335 c.c.: la presunzione di conoscenza delle dichiarazioni spedite per raccomandata è invocata dalla ricorrente, ma la censura è decisa perché mira a una rivalutazione del fatto e delle prove, estranea al sindacato di legittimità.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Come è noto, infatti, il vizio denunziabile per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., postula che il giudice di merito abbia formulato un apprezzamento, nel senso che, dopo aver percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui è stato prospettato dalla parte, abbia omesso di valutarlo, cosicché l'omissione si sia risolta in un implicito apprezzamento negativo sulla rilevanza del fatto stesso, ovvero in una valutazione insufficiente o illogica;

    Il vizio previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. presuppone che il giudice abbia percepito correttamente il fatto storico e ne abbia omesso la valutazione, oppure lo abbia valutato in modo insufficiente o illogico; non ricomprende la falsa percezione dell’esistenza di un documento.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Inoltre, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (come novellato dall’art. 3, comma 28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende - nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta - deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori.

    Nel procedimento di decisione accelerata, la richiesta del ricorrente di sottoporre la causa alla decisione della Corte e la definizione conforme alla proposta comportano l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 96, quarto comma, c.p.c., anche in assenza di difese degli intimati.

Massime di principio

  • In sede di cassazione, una censura formulata come violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile quando, nella sostanza, mira a sostituire la valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito con una diversa ricostruzione della parte.
  • La violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova ricorre soltanto se il giudice attribuisce l’onere alla parte diversa da quella che ne è gravata secondo la disciplina della fattispecie; non ricorre per il solo fatto che la parte contesti l’esito dell’accertamento probatorio.
  • Il contribuente che invoca la riduzione IMU per inagibilità o inabitabilità deve provare i presupposti dell’agevolazione e assolvere l’onere documentale previsto dall’art. 13, comma 3, lett. b), del d.l. n. 201/2011.
  • La falsa percezione, da parte del giudice di merito, dell’esistenza nel fascicolo di un documento che vi risulti incontestabilmente inserito integra errore di fatto deducibile con revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.; è distinta dall’omessa valutazione di un fatto correttamente percepito, deducibile nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
  • Quando il ricorrente formula istanza di decisione dopo la proposta accelerata e la Corte definisce il giudizio conformemente alla proposta, la condanna prevista dall’art. 96, quarto comma, c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende è applicabile anche se la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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