Cassazione Civile, Ordinanza n. 04272/2024 del 16/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto dell'acquirente alla cancellazione dell'ipoteca e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita immobiliare in cui il venditore aveva alienato un immobile gravato da ipoteca in favore di Equitalia, prevedendo contrattualmente un termine entro il quale l'ipoteca dovesse essere cancellata. L'acquirente ha chiesto al Tribunale la cancellazione dell'ipoteca, deducendo che, tramite quindici cambiali consegnate a garanzia tramite notaio, il corrispettivo fosse stato estinto a seguito del mancato rispetto, da parte del venditore, dell'obbligo di ottenere la cancellazione del vincolo. Il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione del venditore. In Cassazione il venditore ha denunciato, in modo poco analitico e non chiarissimo, violazione e falsa applicazione di norme di diritto: ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere nuova la deduzione dell'inadempimento della compratrice ex art. 1498 c.c., assumendo che l'inadempimento al pagamento del prezzo dovesse essere rilevato dal giudice; in subordine ha invocato l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., contestando il rigetto della relativa pretesa sul presupposto della mancata prova della perdita economica e della provenienza delle somme pagate per estinguere l'ipoteca. La Corte di cassazione ha però ritenuto il ricorso inammissibile perché il motivo era frammentario, aspecifico e non confrontava adeguatamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, non chiarendo i termini esatti della vicenda né indicando dove fosse stata prospettata in primo grado l'eccezione di inadempimento, e non contestando in modo puntuale il rilievo circa la mancata prova che il pagamento fosse stato effettuato dal ricorrente; inoltre ha ritenuto condivisibile l'esclusione dell'azione di arricchimento, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, poiché il ricorrente non aveva prima proposto un'azione contrattuale tipica.
Norme richiamate
Richiamato quale rito introduttivo del giudizio di primo grado promosso per ottenere la cancellazione dell'ipoteca.
Richiamato come parametro formale del motivo di ricorso per cassazione, ma il motivo è stato ritenuto generico e poco specifico.
Invocato dal ricorrente per sostenere l'inadempimento dell'acquirente nel pagamento del prezzo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata e non indicava se e dove la questione fosse stata tempestivamente prospettata.
Invocato in via subordinata per dedurre un ingiustificato arricchimento dell'acquirente; la Corte ha ritenuto infondate e aspecifiche le doglianze e ha richiamato il limite dell'azione di arricchimento quando non sia stata proposta previamente un'azione contrattuale tipica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per attestare i presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono formulati in modo frammentario, poco comprensibile e non consentono di ricostruire con precisione la vicenda processuale e fattuale su cui si innesta la censura.
- La censura di violazione di legge deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non basta riproporre affermazioni apodittiche o meramente assertive.
- Chi deduce in cassazione un'eccezione o una questione di fatto deve indicare in modo puntuale dove essa sia stata proposta nei gradi di merito, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità.
- La contestazione della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito richiede una critica argomentata degli elementi valorizzati nella decisione, non essendo sufficiente negare in modo generico l'esito istruttorio.
- L'azione di arricchimento senza causa non è esperibile quando il ricorrente non abbia prima coltivato un'azione contrattuale tipica, essendo tale rimedio subordinato e residuale rispetto ai mezzi di tutela specificamente previsti dall'ordinamento.
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