Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 41234/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di un "avviso di intimazione" (ex art. 50, comma 2 d.P.R. n. 602) relativo al pagamento COSAP per gli anni 2002-2005: la SEAD eccepiva di non avere mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale, denunciava la nullità della notifica in quanto effettuata tramite servizio postale e non da ufficiale giudiziario, contestava la conformità di copia della ricevuta dell'avviso di ricevimento e l'illegittimità degli interessi moratori; inoltre deduceva che la pretesa era già interessata da provvedimenti tributari favorevoli (giudicato esterno).

La decisione

Il Tribunale di Roma accoglieva l'opposizione ritenendo nulla la notifica e non provata la cartella. La Corte d'appello di Roma ribaltava il giudizio, ritenendo infondata l'eccezione di giudicato esterno, valida la notifica della cartella anche se effettuata dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento (art. 26 d.P.R. n. 602) e inammissibile per genericità l'eccezione sulla conformità della copia. La SEAD ha proposto ricorso per cassazione, che però è stato dichiarato inammissibile per tardività: la sentenza d'appello è stata depositata il 19/07/2017, il semestre ex art. 327 c.p.c. è scaduto il 19/01/2018 e il ricorso è stato notificato il 12/02/2018. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato SEAD al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 3.000, oltre IVA, cassa e spese vive) e ha dato atto della possibile integrazione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2

    art. 50, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    L'"avviso di intimazione" è atto propedeutico all'esecuzione forzata che l'erario deve notificare quando è trascorso oltre un anno dalla cartella; l'opposizione verte sull'idoneità dell'atto ad avviare l'esecuzione.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25

    art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La cartella esattoriale ha funzione analoga al precetto (art. 480 c.p.c.): è il titolo che legittima l'esecuzione e la sua validità e notificazione sono centrali nella opposizione ex art. 615 c.p.c.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26

    articolo 26 d.p.r. 602/72 (nel testo indicato come 602/72)

    Secondo la Corte d'appello, ai sensi di tale disposizione la cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento; ciò rende valida la notifica effettuata per posta dall'ente riscossore.

  • Codice di Procedura Civile, art. 615, comma 1

    L'opposizione ex art. 615 c.p.c. è lo strumento per contestare la legittimità dell'esecuzione (qui: pre-esecutiva sulla possibilità di procedere rispetto alla cartella).

  • Codice di Procedura Civile, art. 327

    Stabilisce il termine semestrale per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello: la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per decorso di tale termine.

  • Legge 7 ottobre 1969 n. 742, art. 3

    art. 3 della L. 7.10.1969 n. 742

    La sospensione feriale dei termini non si applica alle controversie esecutive: il termine semestrale non è soggetto alla sospensione estiva.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Prevede l'ulteriore onere contributivo in sede di cassazione in determinate ipotesi: la Corte ha dato atto della possibile integrazione del contributo unificato a carico della ricorrente.

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2, comma 2

    art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55

    Norma di riferimento per la liquidazione forfettaria delle spese di giudizio: la Corte ha liquidato le spese secondo i parametri indicati.

Massime di principio

  • Prima di proporre ricorso per cassazione verificare rigorosamente i termini: il semestre di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla data di deposito della sentenza di appello e non è sospeso per ferie nelle controversie esecutive.
  • Nelle opposizioni ex art. 615 c.p.c. è decisiva la prova della regolare notificazione della cartella esattoriale: la cartella, avendo funzione di precetto, deve essere dimostrata con documenti idonei e conformi all'originale.
  • La notifica della cartella da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento può essere considerata valida ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602; contestazioni generiche sulla conformità di copie e ricevute possono essere dichiarate inammissibili se non specificamente fondate.
  • Un precedente provvedimento tributario non impedisce automaticamente l'esecuzione se concerne atti diversi (anni diversi, titoli diversi) o non menziona espressamente la cartella vigente: l'eccezione di "giudicato esterno" richiede che il provvedimento tributario abbia deciso la stessa controversia oggetto dell'esecuzione.
  • In caso di notifiche o documenti prodotti dal concessionario, curare tempestivamente il disconoscimento formale se si contesta la conformità all'originale; l'inattività o contestazioni generiche sono deboli in giudizio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.