Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 41201/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva ritenuto prescritto il credito azionato tramite decreto ingiuntivo e aveva affermato che l'opposizione proposta da una sola delle coobbligate solidali (Giuseppa Gulisano) non interrompeva la prescrizione nei confronti dell'altra (Agatina). Aurora SPV deduceva violazione degli artt. 1306 e 1310 c.c., sostenendo che la costituzione del creditore nel giudizio di opposizione e la domanda di rigetto interrompono la prescrizione e che tale interruzione si estende a tutti i coobbligati solidali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo. Ha affermato che la costituzione del creditore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e la domanda di rigetto interrompono la prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., con gli effetti permanenti dell'art. 2945, co. 2, e che, ai sensi dell'art. 1310 c.c., tale interruzione opera anche nei confronti degli altri coobbligati solidali non opponenti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, rimettendo a quest'ultima anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Fondamento procedurale del motivo di cassazione: invocato per dedurre violazione di norme di diritto sostanziale e applicazione erronea della disciplina sulla prescrizione e sulla solidarietà delle obbligazioni.

  • art. 1306 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle obbligazioni solidali; la Corte ha fatto riferimento alla disciplina della solidarietà tra debitori come cornice normativa (interpretazione riferita agli effetti tra coobbligati).

  • art. 1310 c.c.

    Interpretato dalla Corte nel senso che l'interruzione della prescrizione prodotta nei confronti di uno dei debitori solidali opera anche nei confronti degli altri coobbligati.

  • art. 2943, comma 2, c.c.

    Riconosciuto come norma che stabilisce le cause di interruzione della prescrizione (tra le quali la resistenza in giudizio/atto introduttivo di giudizio), applicata per ritenere che la costituzione del creditore nel giudizio di opposizione interrompe la prescrizione.

  • art. 2945, co. 2, c.c.

    Richiamato per l'effetto 'permanente' dell'interruzione della prescrizione: l'interruzione produce effetti con le caratteristiche previste da questa norma.

Massime di principio

  • La costituzione del creditore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con domanda di rigetto, interrompe la prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c.
  • L'interruzione della prescrizione ottenuta nei confronti di un coobbligato solidale si estende anche agli altri coobbligati ai sensi dell'art. 1310 c.c.
  • La questione se il giudicato formatosi tra creditore e uno dei coobbligati possa essere invocato direttamente dal non opponente è distinta dalla questione dell'interruzione della prescrizione; la sentenza affronta solo l'effetto interruttivo condiviso, non la riutilizzabilità automatica del giudicato nei confronti dei non opponenti sul piano del merito.
  • Perché l'interruzione operi è necessario che il creditore si sia effettivamente costituito e abbia proposto o resistito con una domanda idonea a produrre l'interruzione; atti formali o assenze del creditore nel processo possono influire sull'effetto interruttivo.
  • L'interruzione così determinata produce gli effetti di cui all'art. 2945, co. 2 (effetti 'permanenti'), e quindi va considerata nella determinazione del nuovo termine di prescrizione.
  • In situazioni analoghe valutare sempre: a) chi ha introdotto il giudizio e con quali richieste, b) se il creditore si è costituito e ha chiesto il rigetto, c) la natura della solidarietà tra debitori, e d) eventuali differenze tra effetto interruttivo e effetto del giudicato sul merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.