Cassazione Civile, Sentenza n. 41139/2021 del 22/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa al pagamento dei contributi consortili per l'anno 2014 su immobili compresi nel comprensorio. Il Guidi, nudo proprietario, impugnava la cartella di pagamento sostenendo che il soggetto passivo fosse l'usufruttuario (art. 1008 c.c.). Il Consorzio impugnava in cassazione la sentenza della CTR: primo motivo di ricorso per nullità del procedimento d'appello e della sentenza per mancata/irrituale comunicazione dell'avviso di trattazione all'indirizzo PEC del difensore del Consorzio; secondo motivo di merito sulla corretta individuazione del soggetto passivo (proprietario vs usufruttuario) ai sensi degli artt. 1008 e 1009 c.c. e della normativa consortile e regionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato l'omessa comunicazione dell'avviso di trattazione della CTR al difensore del Consorzio (invio a PEC errata, notificazione risultata negativa) e ha dichiarato la nullità della trattazione in pubblica udienza per violazione del diritto di difesa. Tuttavia, ritenendo che la questione fosse di mero diritto e che non fossero necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha ritenuto inutile la rimessione alla CTR e ha affrontato il merito: richiamando proprie pronunce precedenti (anche tra le stesse parti) ha affermato che i contributi consortili costituiscono oneri reali dovuti da chi è titolare della proprietà al momento dell'esazione. Ha interpretato gli artt. 1008 e 1009 c.c. nel senso che gravano sull'usufruttuario i carichi connessi al godimento e al reddito, mentre gravano sul proprietario i carichi gravanti sul capitale/proprietà; inoltre la normativa regionale richiede la comunicazione al Consorzio se si intende che l'usufruttuario sia tenuto al pagamento. Non essendo provata alcuna comunicazione da parte del proprietario al Consorzio, la Corte ha accolto il ricorso del Consorzio, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettato il ricorso originario del contribuente Guidi. Ha condannato il soccombente alle spese.
Norme richiamate
"L'usufruttuario è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito. Per l'anno in corso al principio e alla fine dell'usufrutto questi carichi si ripartiscono tra il proprietario e l'usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto."
La Corte interpreta l'art. 1008 c.c. nel senso che l'usufruttuario è tenuto ai carichi connessi al godimento e al reddito; tali carichi sono distinti dai carichi legati alla proprietà (capitale).
"Al pagamento dei carichi imposti sulla proprietà durante l'usufrutto, salvo diverse disposizioni di legge, è tenuto il proprietario, ma l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse della somma pagata. Se l'usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto di essere rimborsato del capitale alla fine dell'usufrutto."
La Corte interpreta l'art. 1009 c.c. come norma che pone a carico del proprietario i carichi imposti sulla proprietà, pur riconoscendo il diritto di rimborso e l'obbligo di interessi a favore del proprietario nel rapporto tra le parti.
R.D. n. 215 del 1933, art. 21
La normativa sui contributi consortili li qualifica come oneri reali gravanti sugli immobili del comprensorio; la giurisprudenza ne ricava che sono dovuti da chi è titolare della proprietà al tempo dell'esazione.
d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 16-bis, 31, 61, 59, 32
Le norme del processo tributario richiamate regolano, tra l'altro, la comunicazione della data di udienza (art. 31) e le modalità di appello; la mancata comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza incide sul diritto di difesa e può determinare la nullità della decisione, salvo sanatoria ove la parte sia comunque presente o abbia depositato memorie/documenti.
La norma sulle nullità e la loro sanatoria è richiamata per valutare se l'omessa comunicazione possa considerarsi sanata dal comportamento della parte (presenza in udienza o deposito di memorie).
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al principio del giusto processo e del diritto di difesa; la Corte valuta la violazione di tali principi nella mancata comunicazione dell'udienza.
Norma che individua i motivi di cassazione; richiamata per specificare i rilievi di legittimità proposti (nullità processuali e violazione di norme di diritto sostanziale).
L.R. Toscana n. 34/1994, art. 15
Prevede che i titolari di diritti reali di godimento parziari (es. usufruttuario) possano essere tenuti al pagamento del contributo di bonifica solo se il proprietario ha comunicato al Consorzio l'esistenza dell'usufrutto e l'assunzione dell'obbligo di pagamento.
Legge regionale della Toscana n. 79 del 2012, artt. 8 e 29
Norme regionali richiamate in primo grado; la Corte considera la disciplina regionale integrativa rispetto alla normativa statale sui contributi consortili e sulla loro imputazione.
Massime di principio
- La mancata o irrituale comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza (anche per PEC inviata a indirizzo errato) costituisce una nullità che può travolgere la decisione per violazione del diritto di difesa, salvo che la nullità sia sanata dalla presenza effettiva della parte o dal deposito di memorie/documenti nei termini.
- La nullità processuale accertata in sede di legittimità non comporta automaticamente la rimessione della causa al giudice d'appello quando la questione sia di mero diritto e non richieda accertamenti di fatto: in tali casi la Corte di cassazione può decidere direttamente il merito per evitare inutili ritardi, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo.
- I contributi consortili di bonifica hanno natura di oneri reali: sono dovuti da chi è titolare della proprietà al momento dell'esazione; dunque, in assenza di diversa comunicazione al Consorzio, il proprietario (anche nudo proprietario) è soggetto passivo del contributo.
- Gli artt. 1008 e 1009 c.c. devono essere interpretati distinguendo carichi connessi al godimento/reddito (a carico dell'usufruttuario) e carichi gravanti sulla proprietà/capitale (a carico del proprietario); tuttavia la ripartizione operante nei rapporti interni tra proprietario e usufruttuario non esenta il proprietario nei confronti del Consorzio, salvo che sia stata data specifica comunicazione al Consorzio stessa.
- Chi intende far gravare i contributi sul titolare di un diritto reale di godimento (usufruttuario) dovrebbe assicurarsi della comunicazione/annotazione prevista dalla normativa consortile/regionale, poiché l'onere della prova di tale comunicazione/informazione ricade su chi la invoca.
- In caso di contenzioso tributario, il giudice d'appello è tenuto a valutare il merito quando possibile; le nullità processuali proceduralmente rilevanti possono essere sanzionate senza automatica rimessione se la decisione sul punto di diritto può essere resa senza indagini fattuali ulteriori.
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