Cassazione Civile, Sentenza n. 41233/2021 del 22/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di merito che aveva respinto l'opposizione della ricorrente contro l'esecuzione mobiliare promossa dall'INPS. La ricorrente deduceva che i pignoramenti presso terzi notificati ad INPS da parte di creditori di quest'ultimo (in particolare Tiziano Maialetti e la stessa Tralicci) avrebbero creato un vincolo di indisponibilità sul credito verso Tralicci, rendendo improseguibile l'espropriazione mobiliare inizialmente promossa dall'INPS e esponendola al rischio di pagar due volte; richiamava varie norme del codice di procedura civile (artt. 543, 546, 547, 511, 553, e altre) e riferimenti penali relativi a sottrazione del compendio pignorato
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il pignoramento presso terzi del credito vantato dall'INPS non rende automaticamente improseguibile l'esecuzione mobiliare già promossa dall'INPS contro Tralicci. Solo con l'ordinanza ex art. 553 c.p.c., che assegna il credito e determina la sostituzione del titolare, o mediante istanza di sostituzione ai sensi dell'art. 511 c.p.c., viene modificata la titolarità e la legittimazione ad agire. Il terzo pignorato (qui la Tralicci quale debitor debitoris) ha l'onere di rendere una dichiarazione completa ex art. 547 c.p.c. informando della contemporanea azione esecutiva sul credito; l'omissione espone al rischio di dover adempiere sia al creditore originario sia al creditore sostitutivo. Condanna della ricorrente alle spese e declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Norme richiamate
Disciplina il pignoramento presso terzi; il pignoramento di cui si tratta riguarda il credito vantato dall'INPS verso la Tralicci e non i beni mobili già pignorati dall'INPS alla debitrice
Riguarda il vincolo di indisponibilità dell'oggetto del pignoramento presso terzi; la Corte afferma che tale vincolo, da solo, non impedisce la prosecuzione di una esecuzione mobiliare preesistente promossa dal creditore originario
L'ordinanza di assegnazione del credito è il provvedimento che, concretamente, determina la sostituzione del titolare del credito (successio in titolo particolare): solo da tale ordinanza discende la perdita della titolarità e della legittimazione all'azione esecutiva da parte del creditore originario
Consente ai creditori del creditore pignorante di intervenire nell'esecuzione (sostituzione), beneficiando delle azioni esecutive già in corso; è rimessa all'iniziativa degli interessati e non opera d'ufficio
Impone al terzo pignorato di rendere dichiarazioni sul credito; la Corte interpreta questo articolo come onere del terzo di fornire dichiarazioni complete anche rispetto a pignoramenti o esecuzioni in corso sul credito pignorato, onde evitare il rischio di duplice obbligazione
Collegato all'efficacia delle dichiarazioni del terzo; la Corte richiama il principio dell'onere di completezza della dichiarazione in rapporto al ruolo di ausiliario del giudice che il terzo riveste
art. 2917 cod. civ. e Corte cost. 374/96
Richiamati dalla Corte territoriale nella valutazione degli effetti patrimoniali e delle garanzie generali sul patrimonio del debitore; la Cassazione richiama il principio generale ma conclude che i diversi oggetti delle esecuzioni impediscono effetti automatici tra di esse
Citato in relazione alla successione a titolo particolare determinata dall'ordinanza di assegnazione; la Corte evidenzia che l'assegnazione comporta successione nel credito ai sensi delle regole sulla successione a titolo particolare
Richiamati dalla ricorrente in tema di sottrazione del compendio pignorato; la Corte esclude che dalla corretta interpretazione delle norme processuali discendano automaticamente le conseguenze penalistiche prospettate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012)
La Corte dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato (pari a quello dovuto per lo stesso grado) a carico della ricorrente, essendo il ricorso stato proposto dopo il 30/01/2013 ed essendo stato rigettato
Massime di principio
- Il pignoramento presso terzi di un credito già azionato in sede esecutiva non estingue né impedisce automaticamente la prosecuzione di una esecuzione mobiliare già promossa dal creditore originario: la titolarità e la legittimazione a proseguire l'esecuzione cambiano solo con provvedimenti specifici (ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. o istanza di sostituzione ex art. 511 c.p.c.)
- Il terzo pignorato ha l'onere di dichiarare in modo completo, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., l'esistenza di pignoramenti o procedure esecutive in corso sul credito oggetto del pignoramento presso terzi; l'omissione espone al rischio di dover adempiere sia al creditore originario sia al creditore sostitutivo
- Non esiste un coordinamento d'ufficio fra esecuzioni diverse instaurate da soggetti differenti e aventi oggetti differenti: la tutela dei diritti dei creditori richiede l'iniziativa processuale degli interessati (opposizioni, istanze di sostituzione, istanze di assegnazione)
- I creditori che hanno pignorato il credito dell'originario creditore possono tutelarsi mediante l'istanza di sostituzione ex art. 511 c.p.c. o chiedendo l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c.; fino a quel momento, la semplice notificazione del pignoramento presso terzi non muta la legittimazione del creditore procedente
- Il debitore esecutato (e l'eventuale debitor debitoris) ha l'onere di informare i giudici dell'esecuzione sulle esistenti procedure concorrenti e, se del caso, proporre opposizioni o dichiarazioni specifiche per evitare il rischio di duplici adempimenti
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