Cassazione Civile, Ordinanza n. 21191/2025 del 24/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento per imposta di registro relativo alla registrazione del decreto di omologazione di un concordato fallimentare con terzo assuntore. La società contribuente sosteneva che l'atto dovesse scontare imposta fissa, perché l'omologazione rientrerebbe tra gli atti di cui all'art. 8, lett. g), della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, e perché non vi sarebbe stato trasferimento di beni immobili; l'Ufficio, invece, pretendeva l'imposta proporzionale, ritenendo che l'omologazione producesse effetti immediatamente traslativi. In cassazione la ricorrente articolava cinque motivi: 1) omessa pronuncia sul giudicato interno e sulla mancata produzione del decreto di omologazione; 2) violazione dell'onere della prova, assumendo che spettasse all'Amministrazione produrre l'atto tassato; 3) violazione delle norme sull'imposta di registro, per avere la CTR escluso il criterio nominalistico e applicato la tassazione proporzionale; 4) motivazione apparente, per mancato esame del fatto che non vi sarebbero stati immobili trasferiti e delle contestazioni su base imponibile e aliquote; 5) omessa pronuncia sulle questioni relative alla determinazione della base imponibile e alle aliquote, deducendo in particolare duplicazioni del passivo, esclusione di interessi e sanzioni, distinzione tra crediti privilegiati e chirografari, applicazione del principio di alternatività IVA, esclusione di crediti da ruoli e corretta valorizzazione dell'attivo trasferito.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi quattro motivi, ritenendo infondate le censure su omessa pronuncia, onere probatorio, qualificazione fiscale dell'atto e motivazione apparente: ha ribadito che, nel concordato fallimentare con terzo assuntore, l'omologazione può avere effetti immediatamente traslativi e quindi essere tassata in misura proporzionale; ha inoltre escluso che fosse necessario il deposito del decreto di omologazione, perché l'atto era già nella conoscenza della contribuente e la questione era essenzialmente giuridica. È stato invece accolto il quinto motivo, perché la CTR non si era pronunciata sulle specifiche questioni relative alla base imponibile e alle aliquote applicate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anche per le spese. In sede di rinvio il giudice dovrà esaminare i profili non decisi, tenendo conto del principio secondo cui l'imposta di registro si calcola sul valore dei beni e diritti trasferiti e non sull'ammontare del debito accollato, essendo gli accolli di debiti collegati e contestuali ad altre disposizioni non autonomamente soggetti a imposta.
Norme richiamate
Il richiamo generico agli atti di omologazione opera solo in via residuale; non esclude la tassazione proporzionale quando l'omologazione produca effetti immediatamente traslativi riconducibili ad altra previsione della tariffa.
art. 8, parte prima, tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986
Il decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore è tassabile in misura proporzionale quando il provvedimento determina il trasferimento dei beni fallimentari.
L'imposizione di registro va ancorata agli effetti economico-giuridici dell'atto e non al solo suo titolo nominale.
art. 21, comma 3, d.P.R. n. 131/1986
Non sono soggetti a imposta gli accolli di debiti e oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni; il debito accollato non entra nella base imponibile del trasferimento.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'errore della CTR sull'applicazione del principio nominalistico e della tassazione proporzionale.
Richiamato in tema di poteri istruttori e onere della prova nel processo tributario.
Richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza tributaria.
Richiamato per la dedotta omessa pronuncia su eccezioni e questioni specificamente devolute.
Richiamato per sostenere che spettasse all'Amministrazione provare i presupposti della pretesa fiscale.
Richiamato in relazione al dedotto giudicato interno su alcune questioni non appellate.
Richiamato in tema di sufficienza della motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione.
r.d. n. 267 del 1942, art. 124
Il concordato fallimentare è disciplina concorsuale da cui derivano effetti previsti dalla legge e non dalla sola autonomia negoziale delle parti.
Massime di principio
- Nel concordato fallimentare con terzo assuntore, l'omologazione non va tassata in base al solo nomen iuris dell'atto, ma in base agli effetti giuridici concretamente prodotti; se il provvedimento realizza un trasferimento immediato di beni o diritti, si applica l'imposta proporzionale.
- Il criterio nominalistico previsto per gli atti di omologazione ha portata residuale e non opera quando l'atto di omologa sia direttamente produttivo di effetti traslativi autonomamente rilevanti ai fini dell'imposta di registro.
- Ai fini dell'imposta di registro, la base imponibile si determina sul valore dei beni e diritti trasferiti, non sull'ammontare del debito accollato; gli accolli di debiti e oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni non sono autonomamente soggetti a imposta.
- Nel processo tributario, la sentenza incorre in vizio di omessa pronuncia quando omette di esaminare specifiche questioni ritualmente riproposte in appello e decisive per la decisione, come quelle sulla base imponibile e sulle aliquote applicabili.
- La motivazione è apparente solo quando non consenta di comprendere la ratio decidendi; è invece sufficiente se, pur sintetica, chiarisce il fondamento giuridico della decisione e il percorso argomentativo essenziale.
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