Cassazione Civile, Ordinanza n. 09443/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia origina da un precetto intimato dall'Unione Europea per il pagamento di euro 268.825,35, fondato su una decisione della Commissione Europea del 12 gennaio 2011 relativa al recupero di una sovvenzione concessa a un consorzio per il progetto "Train in the Trainer". La società destinataria del precetto ha proposto opposizione deducendo, in sintesi, che il titolo esecutivo era stato formato solo nei confronti del consorzio, non le era stato notificato, essa era estranea alla compagine consortile e, comunque, il consorzio non aveva agito per suo conto, sicché non operava la responsabilità verso i terzi ex art. 2615, secondo comma, c.c. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione; la Corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che la società fosse consorziata, che il consorzio avesse agito come mera intermediazione rispetto alle finalità delle imprese aderenti e che le obbligazioni assunte dal consorzio, compreso il finanziamento che aveva generato il recupero, dovessero considerarsi assunte nell'interesse anche della società. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: omessa pronuncia sull'eccezione di inopponibilità del titolo esecutivo; omesso esame del fatto decisivo costituito dalla mancata indicazione della società tra i destinatari della decisione; violazione dell'art. 2615, secondo comma, c.c. per l'opponibilità alla società di una decisione resa verso un altro soggetto; violazione delle regole sulle presunzioni e del principio di prova ex artt. 115 e 116 c.p.c.; errata estensione della responsabilità solidale ai consorziati; violazione dell'art. 2697 c.c. per avere addossato alla società la prova della non appartenenza al consorzio. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: i primi tre perché la questione dell'inopponibilità del titolo esecutivo era coperta da giudicato interno implicito, non essendo stata devoluta in appello con impugnazione incidentale; i motivi sulle prove e sulle presunzioni perché in parte non correttamente formulati e in parte diretti solo a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti; l'ultimo motivo perché colpiva solo una ratio decidendi autonoma, mentre restava intatta l'altra motivazione, non censurata, sulla sussistenza del rapporto consortile. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, confermando quindi la decisione della Corte d'appello che aveva respinto l'opposizione al precetto proposta contro l'Unione Europea. Ha ritenuto preclusa la censura sull'inopponibilità del titolo per giudicato interno implicito, perché la relativa questione, respinta dal primo giudice, non era stata impugnata con gravame incidentale; ha inoltre reputato inammissibili le doglianze sulla partecipazione al consorzio e sulla responsabilità ex art. 2615, comma 2, c.c., poiché miravano a una diversa valutazione del materiale probatorio e non denunciavano un reale errore di diritto. La parte soccombente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La doglianza di omessa pronuncia è stata ritenuta inammissibile, poiché la questione pregiudiziale risultava preclusa da giudicato interno implicito.
art. 2615, secondo comma, c.c.
È stato richiamato quale norma invocata per contestare l'estensione verso terzi delle obbligazioni assunte dal consorzio; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché i motivi sono dichiarati inammissibili.
Le censure sulle presunzioni sono state ritenute inammissibili perché volte solo a contrapporre una diversa lettura del materiale indiziario, senza evidenziare una macroscopica violazione delle regole inferenziali.
La violazione di tali norme è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o attribuisce a prove legali una valutazione non consentita; nel caso concreto il ricorrente non ha assolto all'onere di specifica allegazione.
Norma invocata per contestare la responsabilità dei consorziati; la censura è stata dichiarata inammissibile.
La doglianza sul riparto dell'onere della prova è stata respinta perché diretta contro una ratio autonoma non utilmente impugnata.
Richiamato per il rito camerale e il deposito di memorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- Se una questione di merito è stata respinta in primo grado, anche solo implicitamente, la parte vittoriosa in primo grado deve proporre appello incidentale per rimetterla in discussione; la mera riproposizione non basta quando la questione è stata già decisa, neppure implicitamente.
- Il giudicato interno implicito preclude non solo la nuova deduzione della questione in appello, ma anche il suo rilievo officioso in sede successiva.
- In cassazione la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta come critica alla valutazione del merito: occorre indicare l'uso di prove non introdotte dalle parti, l'omesso rispetto di una regola legale di valutazione o l'attribuzione a una prova legale di un valore diverso da quello consentito.
- La censura sulle presunzioni è ammissibile solo se si denuncia una macroscopica violazione delle regole inferenziali; non è consentito sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa inferenza probabilistica rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso che colpisce una sola ratio decidendi autonoma è inammissibile se la sentenza si fonda anche su un'altra ratio non impugnata, perché la decisione resterebbe comunque sorretta da quest'ultima.
- La responsabilità del consorziato per le obbligazioni assunte dal consorzio richiede un accertamento di fatto sulla partecipazione al consorzio e sulla riferibilità dell'obbligazione all'interesse dei consorziati; in sede di legittimità non è sindacabile la mera contestazione del ragionamento presuntivo del giudice di merito.
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