Cassazione Civile, Ordinanza n. 17694/2023 del 20/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta dal proprietario di un villino confinante, il quale lamentava che i vicini avessero eseguito interventi sul proprio immobile tali da violare le distanze legali e i diritti di veduta: trasformazione di un lastrico solare non agevolmente accessibile in terrazzo fruibile mediante scala, con innalzamento del muretto di coronamento, installazione di vasca Jacuzzi, copertura del piano di calpestio e pali con teli; realizzazione di un vano in aderenza al confine; messa a dimora di una siepe a ridosso del confine. Chiedeva la demolizione o riduzione in pristino e il risarcimento dei danni. Il Tribunale e poi la Corte d'appello accolsero le domande, ritenendo violate le distanze per le vedute ex artt. 905 e 906 c.c. e per il vano e la siepe. In cassazione i convenuti soccombenti deducevano cinque motivi: (1) violazione degli artt. 905, 906 e 2697 c.c. e dell'art. 113 c.p.c., sostenendo che non fosse stata provata la concreta distanza dei manufatti dal confine; (2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su argomenti difensivi svolti in appello, in particolare sull'assenza di prova della misura delle distanze e sull'aggravamento di servitù preesistenti; (3) violazione degli artt. 115 e 101, comma 2, c.p.c., per avere la Corte d'appello valorizzato atti del processo penale non acquisiti; (4) violazione delle norme sull'usucapione/estinzione delle servitù e omessa pronuncia sulla pretesa usucapione del diritto di mantenere il vano e la siepe a distanza non legale; (5) violazione dell'art. 2043 c.c. per aver liquidato equitativamente un danno pur in difetto di allegazione e quantificazione specifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo, il terzo e il quinto motivo, e in parte inammissibile e comunque infondato il secondo; ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, osservando che l'usucapione non era stata tempestivamente e specificamente dedotta come eccezione riconvenzionale. La Corte ha confermato che l'accertamento della violazione delle distanze e della sussistenza del danno poteva fondarsi su testimonianze, fotografie e consulenza tecnica d'ufficio percipiente, senza necessità di una misurazione millimetrica delle distanze una volta provata la violazione; ha inoltre ribadito che per il pregiudizio da violazione delle distanze legali il danno patrimoniale può essere liquidato equitativamente, in quanto normalmente implicato dalla lesione del diritto di proprietà e dalla diminuzione di valore del fondo. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
la mancata produzione della relata di notifica della sentenza impugnata non determina improcedibilità se il ricorso per cassazione è stato comunque notificato entro il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza
disciplina le distanze minime per le vedute dirette; la loro violazione può essere accertata anche tramite CTU, testimonianze e fotografie
disciplina le distanze minime per le vedute laterali od oblique; la loro violazione è sufficiente a fondare la condanna al ripristino anche se non sia stata indicata la misura esatta della distanza
l'onere della prova non è violato quando il giudice fonda l'accertamento su prova testimoniale, fotografie e CTU percipiente che verifica l'effettiva costituzione della veduta e delle altre violazioni
non risulta violato laddove il giudice decida la controversia sulla base delle prove ritualmente acquisite e dell'accertamento tecnico
l'omessa pronuncia rileva solo se manca una statuizione su domanda, eccezione o motivo di appello; non basta l'omesso esame di singoli argomenti difensivi
il giudice può fondare la decisione su prove ritualmente acquisite nel contraddittorio delle parti e su circostanze non contestate
non è violato se la decisione non utilizza atti estranei al processo e si fonda su prove già presenti nel giudizio
non risulta violato quando la valutazione delle prove è coerente con il materiale istruttorio acquisito
richiamato dai ricorrenti in tema di estinzione delle servitù per prescrizione, ma la censura è stata ritenuta infondata per mancanza di tempestiva e specifica deduzione dell'usucapione/estinzione
richiamato con riferimento all'aggravamento della servitù e alla pretesa legittimità del mantenimento del vano e della siepe; la Corte ha confermato la tutela contro l'aggravamento illecito
richiamato per evidenziare la tempestività delle eccezioni non rilevabili d'ufficio nella comparsa di costituzione
richiamato per affermare che le eccezioni in senso stretto, come l'usucapione, devono essere dedotte tempestivamente, a pena di decadenza
la lesione delle distanze legali può generare un danno risarcibile anche se liquidato equitativamente, trattandosi di pregiudizio normalmente correlato alla diminuzione di valore del fondo e alla compressione della riservatezza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto
Massime di principio
- La violazione delle distanze legali in materia di vedute e manufatti può essere provata mediante un insieme di elementi istruttori, comprese testimonianze, fotografie e consulenza tecnica d'ufficio percipiente, senza necessità che il giudice effettui una misurazione analitica quando l'esistenza della violazione risulti già accertata.
- L'onere della prova della violazione delle distanze non impone al giudice una prova matematica della distanza esatta, se il compendio probatorio consente di accertare la creazione di una veduta o di un'opera in violazione delle prescrizioni legali.
- L'omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice non si pronunci su una domanda, eccezione o motivo di impugnazione; non è sufficiente che manchi una risposta a singoli argomenti difensivi sviluppati nelle difese finali.
- L'usucapione o l'estinzione di una servitù, ove non rilevabile d'ufficio, devono essere eccepite in modo tempestivo e specifico, indicando il possesso utile, la sua decorrenza e l'oggetto del diritto pretesamente usucapito.
- Il danno da violazione delle distanze legali può essere liquidato equitativamente perché normalmente coincide con la compressione del diritto di proprietà, la diminuzione di valore del fondo e, se del caso, la lesione della riservatezza del proprietario confinante.
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