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Sentenza

Sentenza del 10/10/2019 n. 25506 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'accertamento con cui l'Agenzia delle Dogane aveva richiesto tasse portuali di imbarco e sbarco relative agli anni 2002-2005, per prodotti petroliferi pompati da piattaforme offshore situate al largo del porto di Civitavecchia. Ha contestato: l'applicazione del termine ordinario decennale anziché dei più brevi termini previsti per i tributi doganali; l'assenza di un contraddittorio preventivo; l'insussistenza del presupposto territoriale, sostenendo che le piattaforme offshore fossero esterne all'area portuale; l'illegittimità costituzionale e convenzionale dell'interpretazione autentica della disciplina; e la contrarietà della tassa al diritto dell'Unione europea sulla libera circolazione delle merci.

La decisione

La Corte ha rigettato le contestazioni relative ai termini di prescrizione e decadenza, stabilendo che la tassa di imbarco e sbarco non è un tributo doganale e che si applica il termine ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c. Ha inoltre escluso l'obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per tale imposta, ha ritenuto possibile includere nell'area portuale anche scali o impianti situati fuori dal porto, se ricompresi nell'area portuale formalmente delimitata, e ha escluso l'illegittimità costituzionale, convenzionale o unionale del tributo. Tuttavia, ha accolto la censura relativa all'omesso accertamento dell'effettiva estensione geografica dell'area portuale di Civitavecchia-Fiumicino, elemento indispensabile per verificare il presupposto territoriale dell'imposta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per ulteriori accertamenti e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • Legge 9 febbraio 1963, n. 82, art. 33

    introduzione della tassa di imbarco e sbarco

    La norma costituisce la base della tassa portuale applicabile ratione temporis.

  • Legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 28, comma 6

    estensione della tassa di imbarco e sbarco a tutti i porti

    La disposizione consente di assoggettare alla tassa anche merci movimentate in scali esterni al porto fisico, purché situati nell'area portuale formalmente individuata.

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 986

    interpretazione autentica

    La norma ha confermato, secondo la Corte, un'interpretazione già possibile della disciplina previgente e non ha introdotto retroattivamente un nuovo tributo.

  • Codice civile, art. 2946

    prescrizione ordinaria decennale

    Poiché la tassa di imbarco e sbarco non è un tributo doganale, per il suo accertamento e recupero si applica il termine ordinario decennale.

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 84

    termini di prescrizione e decadenza per dazi e diritti di confine

    La disciplina non si applica alla tassa portuale, che ha natura non doganale.

  • D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, comma 5

    termine di decadenza in materia doganale

    Non trova applicazione perché la tassa di imbarco e sbarco non rientra tra i tributi doganali.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7

    contraddittorio preventivo

    Per le imposte domestiche non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale in assenza di una specifica previsione normativa.

  • Legge 28 gennaio 1994, n. 84, artt. 4 e 5

    individuazione dell'area portuale e pianificazione portuale

    L'inclusione di impianti o scali esterni nel presupposto territoriale richiede una formale delimitazione dell'area portuale tramite i procedimenti previsti dalla legge.

  • D.P.R. 30 agosto 1966, n. 1340, artt. 6, comma 2, e 36

    rinvio alla disciplina doganale e applicazione delle procedure doganali

    Il rinvio alle procedure doganali non comporta automaticamente l'applicazione dei termini doganali di prescrizione e decadenza.

  • D.P.R. 28 maggio 2009, n. 107, art. 2, comma 3

    applicazione delle procedure doganali per accertamento e riscossione dei diritti marittimi

    La disposizione conferma il rinvio alle procedure doganali, ma non estende i relativi termini di prescrizione e decadenza.

  • Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, libera circolazione delle merci

    La tassa è stata ritenuta compatibile con il diritto unionale poiché destinata al finanziamento dei servizi portuali e non qualificabile automaticamente come tributo sul mero transito delle merci.

Massime di principio

  • Una tassa portuale applicata alla movimentazione delle merci non deve essere automaticamente trattata come un tributo doganale: salvo previsione specifica, possono applicarsi i termini ordinari di prescrizione, incluso quello decennale.
  • L'assenza di un contraddittorio preventivo non determina necessariamente la nullità dell'accertamento per le imposte domestiche, se non esiste una specifica disposizione che lo renda obbligatorio.
  • Il presupposto territoriale di una tassa portuale può comprendere impianti o scali situati fuori dal porto fisicamente inteso, purché siano formalmente inclusi nell'area portuale mediante gli atti amministrativi e urbanistico-portuali previsti dalla legge.
  • In controversie analoghe, è decisivo verificare concretamente gli atti che delimitano l'area portuale applicabile al periodo d'imposta: la mera vicinanza geografica al porto non è sufficiente, ma neppure lo è la sola collocazione offshore per escludere il tributo.
  • Un'interpretazione autentica successiva non è retroattiva in senso illegittimo se si limita a chiarire uno dei significati già desumibili dalla norma originaria e già sostenuti dalla giurisprudenza.
  • Una tassa destinata a finanziare servizi portuali non contrasta necessariamente con la libera circolazione delle merci, se non costituisce un prelievo imposto esclusivamente per il passaggio delle merci attraverso il territorio.

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