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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29915/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di esdebitazione del sovraindebitato incapiente proposta dinanzi al Tribunale ai sensi dell'art. 283 C.C.I.I. Il Tribunale aveva prima rilevato che la documentazione e la relazione dell'OCC depositate non erano coerenti con la procedura richiesta, poiché la relazione era stata predisposta in funzione di un piano del consumatore e non della specifica procedura di esdebitazione dell'incapiente; poi aveva dichiarato inammissibile la domanda per mancanza dei presupposti documentali e per il comportamento della debitrice. La parte soccombente aveva quindi proposto reclamo alla Corte d'Appello, sostenendo che il reclamo fosse ammissibile anche contro il provvedimento reso in prima battuta nel procedimento di esdebitazione e che il giudice non potesse considerarsi vincolato alla qualificazione data dall'OCC, né subordinare la domanda alla perfetta corrispondenza tra istanza del debitore e relazione del gestore. La Corte d'Appello ha però dichiarato inammissibile il reclamo. Avverso tale decreto è stato proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo si denunciava la violazione dell'art. 283, comma 8, C.C.I.I. per avere escluso l'impugnabilità in reclamo del decreto di inammissibilità pronunciato de plano; con il secondo si deduceva la violazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 7 dell'art. 283 C.C.I.I. e dell'art. 115 c.p.c., contestando l'assunto secondo cui la domanda di esdebitazione sarebbe subordinata alla corrispondenza con la soluzione prospettata dall'OCC e lamentando la mancata richiesta di integrazione documentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel regime temporale applicabile, il provvedimento impugnato non avesse i requisiti della decisorietà e definitività necessari per il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., poiché si trattava di una declaratoria di inammissibilità della domanda di esdebitazione pronunciata senza esame del merito e quindi non idonea a incidere in modo irreversibile sui diritti delle parti. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza in materia di sovraindebitamento secondo cui i provvedimenti che si arrestano alla fase dell'inammissibilità non sono ricorribili per cassazione. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese per mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre disposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 283 C.C.I.I.

    Nel testo vigente ratione temporis disciplinava il decreto di esdebitazione dell'incapiente e il successivo rimedio dell'opposizione/reclamo, ma non rendeva ricorribile per cassazione un provvedimento che si fosse arrestato alla sola inammissibilità della domanda.

  • art. 50 C.C.I.I.

    È richiamato per identificare il rimedio dell'opposizione cui fa seguito, nel sistema allora vigente, il decreto reclamabile; nel caso concreto tale fase non si era però verificata.

  • art. 111 Cost.

    Il ricorso straordinario è ammissibile solo contro provvedimenti con caratteri di decisorietà e definitività; tali requisiti sono stati esclusi per il decreto impugnato.

  • d.lgs. n. 136/2024

    È richiamato come modifica successiva del quadro normativo, irrilevante ratione temporis rispetto alla controversia.

  • l. n. 3/2012

    La giurisprudenza formatasi sotto tale legge è stata utilizzata in via analogica per affermare che i provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità della domanda di sovraindebitamento non sono ricorribili per cassazione.

  • art. 7 l. n. 3/2012

    È citato come parametro per i requisiti la cui mancanza può condurre all'inammissibilità della domanda di sovraindebitamento.

  • art. 14-ter l. n. 3/2012

    È richiamato, insieme all'art. 7, quale esempio di ipotesi in cui la domanda di sovraindebitamento sia dichiarata inammissibile per carenza di presupposti.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato nel ricorso per lamentare l'erronea valutazione del materiale documentale e la mancata richiesta di integrazione, ma la Corte non entra nel merito del motivo, arrestando il giudizio sull'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    È applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

  • L. n. 228/2012

    È richiamata quale norma che ha inserito nel testo dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002 il comma 1-quater sul contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, il provvedimento che si limita a dichiarare inammissibile la domanda per difetto dei presupposti o della documentazione richiesta non ha normalmente natura decisoria e definitiva e, perciò, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
  • La ricorribilità per cassazione dei provvedimenti in materia di sovraindebitamento dipende non dalla denominazione formale dell'atto, ma dalla sua attitudine a incidere in modo irreversibile su diritti soggettivi o sullo stato di sovraindebitamento; se la domanda può essere riproposta, manca la definitività.
  • Il reclamo previsto dal sistema del codice della crisi va collocato entro la sequenza procedimentale espressamente delineata dalla norma: non è ammissibile estendere il rimedio a provvedimenti diversi da quelli che il legislatore ha collegato alla precedente opposizione, quando il meccanismo speciale non si sia completato.
  • In sede di controllo sull'ammissibilità dell'impugnazione straordinaria, la Corte arresta l'esame dei motivi che investono il merito della decisione impugnata, se il provvedimento non presenta i requisiti processuali per essere scrutinato nel merito.
  • Nei procedimenti concorsuali minori, la giurisprudenza esclude la ricorribilità per cassazione dei provvedimenti di mera inammissibilità, in quanto non producono un giudicato sostanziale sulla situazione debitoria e non esauriscono la tutela azionabile dal debitore.

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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