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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19265/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento per imposta unica su concorsi pronostici e scommesse riferito all'annualità 2007, emesso in relazione all'attività di raccolta scommesse svolta tramite un centro di trasmissione dati (CTD) in Italia, ritenuto dalla CTR assimilabile a una ricevitoria operante per conto di terzi. Le società ricorrenti hanno impugnato la conferma dell'accertamento sostenendo, in sintesi, che: il CTD non fosse soggetto passivo dell'imposta né integrasse il presupposto soggettivo del tributo; l'atto impositivo fosse viziato perché la CTR avrebbe mutato i presupposti dell'accertamento qualificando il bookmaker come unico obbligato; mancasse il presupposto territoriale; fosse errata l'aliquota applicata; vi fosse violazione del contraddittorio endoprocedimentale per mancata notifica del PVC anche ai coobbligati; la disciplina nazionale contrastasse con il diritto UE per discriminazione, violazione della libera prestazione di servizi e lesione del legittimo affidamento; e la solidarietà tra bookmaker e ricevitore dovesse essere ricondotta alla disciplina civilistica, non a una solidarietà tributaria. Una delle ricorrenti ha anche proposto una conciliazione in Cassazione, ma senza esito, perché il nuovo regime non si applicava al giudizio pendente e l'Agenzia non ha aderito.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o infondato il tentativo di conciliazione in Cassazione, perché la disciplina richiamata non si applicava al giudizio già pendente e l'Amministrazione non aveva accettato la proposta. Nel merito, ha respinto i motivi principali osservando che, per l'annualità 2007, il bookmaker estero privo di concessione resta soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse; che la responsabilità solidale prevista dalla normativa tributaria speciale non è una mera obbligazione dipendente dalla posizione del CTD; che la territorialità del tributo si radica nelle attività di organizzazione e raccolta svolte in Italia; che la censura sull'aliquota era inammissibile per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata e per impropria inversione dell'onere probatorio; che il contraddittorio endoprocedimentale non era dovuto in via generalizzata per un tributo non armonizzato e comunque non sussisteva un obbligo di notifica del PVC ai coobbligati non sottoposti a verifica; e che la solidarietà tributaria speciale prevale sulla disciplina civilistica. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti soccombenti.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998

    Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse

    La Corte lo legge insieme alla norma interpretativa del 2010 nel senso che soggetto passivo può essere anche chi gestisce scommesse per conto terzi, compresi operatori esteri privi di concessione.

  • art. 1, comma 66, lett. b), L. n. 220 del 2010

    soggetto passivo d'imposta è chiunque (...) gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi (...) concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni

    È norma interpretativa applicabile anche ai rapporti pregressi; per il periodo anteriore al 2011 esclude la responsabilità della ricevitoria ma mantiene quella del bookmaker estero.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come parametro della censura sulla motivazione/struttura dell'avviso, ma il motivo è respinto e dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 288 del 1998

    Invocato per il profilo territoriale del tributo; la Corte reputa infondata la censura perché la territorialità dipende dalle attività di raccolta e organizzazione svolte in Italia.

  • art. 4, comma 1, lett. b), partizione 3.2), n. 3, d.lgs. n. 504 del 1998

    Richiamato sulla determinazione dell'aliquota; la censura è inammissibile perché non si confronta con la motivazione di merito e pretende una diversa valutazione dell'onere probatorio.

  • artt. 7 e 12 L. n. 212 del 2000

    La Corte esclude una violazione generalizzata del contraddittorio endoprocedimentale per un tributo non armonizzato e ritiene che il diritto al contraddittorio preventivo ex art. 12 spetti solo in caso di verifiche/accessi nei locali del contribuente interessato.

  • art. 48-bis d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per la richiesta di fissazione dell'udienza finalizzata alla conciliazione; la Corte nega l'applicabilità al giudizio di cassazione nel caso concreto.

  • art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte osserva che disciplina la conciliazione fuori udienza e, come modificato, non si applica al presente giudizio di cassazione, essendo riferito ai giudizi instaurati dal 4 gennaio 2024.

  • art. 48-ter d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte richiama la previsione del pagamento al 60% del minimo in caso di conciliazione in Cassazione, ma la ritiene inapplicabile al processo in esame.

  • art. 4 d.lgs. n. 220 del 2023

    Le nuove disposizioni processuali tributarie si applicano ai giudizi instaurati successivamente al 1° settembre 2024, salvo eccezioni; la norma sulla conciliazione non opera per il presente giudizio.

  • art. 267 TFUE

    La Corte reputa non necessario il rinvio pregiudiziale perché la questione è già risolta dalla giurisprudenza unionale.

  • art. 56 TFUE

    Interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che assoggetti a imposta sulle scommesse i CTD stabiliti nello Stato membro e, in solido, gli operatori esteri loro mandanti senza concessione.

  • art. 3 Cost.

    Invocato in relazione alla disparità di trattamento; la Corte esclude la lesione, richiamando la compatibilità della disciplina con la giurisprudenza costituzionale e unionale.

  • art. 53 Cost.

    La Corte richiama la sentenza costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità solo per le ricevitorie, non per i bookmaker esteri, per l'impossibilità di traslare l'imposta nel periodo antecedente al 2011.

  • art. 136 Cost.

    Richiamato come parametro nel primo motivo insieme alla sentenza della Corte costituzionale; non conduce all'accoglimento del ricorso.

  • art. 30, comma 1, L. n. 87 del 1953

    Richiamato in relazione agli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale, ma non incide sulla posizione del bookmaker estero per il 2007.

  • art. 64, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    Invocato per sostenere che la solidarietà dovrebbe essere civilistica; la Corte lo esclude, affermando la natura speciale tributaria della solidarietà applicata.

Massime di principio

  • Nell'imposta unica sulle scommesse, il presupposto impositivo è l'organizzazione e gestione del servizio di gioco, non la sola giocata in sé; rilevano le attività concretamente svolte sul territorio italiano nella raccolta e trasmissione delle scommesse.
  • La norma interpretativa del 2010 sull'imposta unica va letta nel senso che il bookmaker privo di concessione resta soggetto passivo e obbligato solidale, mentre la declaratoria di illegittimità costituzionale incide solo sulla posizione delle ricevitorie per le annualità anteriori al 2011, per l'impossibilità di traslare retroattivamente il carico fiscale già cristallizzato nei rapporti negoziali.
  • La solidarietà prevista dalla disciplina tributaria speciale non è riconducibile alla disciplina civilistica generale delle obbligazioni solidali, perché deriva da una specifica regola fiscale che collega più soggetti che concorrono alla realizzazione del medesimo presupposto d'imposta.
  • Per i tributi non armonizzati non sussiste un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale; il diritto al contraddittorio preventivo opera solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come le verifiche e gli accessi nei locali del contribuente interessato.
  • In sede di legittimità, la censura sull'aliquota o su altri aspetti dell'avviso di accertamento è inammissibile se non si confronta puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e se mira, in realtà, a una rivalutazione del materiale probatorio o a un'inversione dell'onere della prova.
  • Il diritto dell'Unione non osta a una normativa nazionale che assoggetti a imposta sulle scommesse i centri di trasmissione dati stabiliti nello Stato membro e, in solido, gli operatori esteri mandanti privi di concessione, quando la disciplina colpisce un'attività di servizio svolta sul territorio nazionale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione internazionale
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaTutela del legittimo affidamento

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