Cassazione Civile, Ordinanza n. 29129/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia origina da un’espropriazione presso terzi e dalla successiva esecuzione mobiliare promossa dalla creditrice in forza di un’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. resa in un precedente procedimento esecutivo in cui la società resistente era terzo pignorato. La società sosteneva di avere integralmente adempiuto quanto disposto dall’ordinanza di assegnazione, sicché l’ulteriore somma pretesa dalla creditrice non sarebbe stata coperta dal titolo. Il giudice di merito ha ritenuto che il titolo esecutivo spendibile nei confronti della società fosse soltanto l’ordinanza di assegnazione, limitatamente alle somme in essa indicate sulla base della prima dichiarazione di quantità, e che eventuali somme ulteriori emerse in una seconda dichiarazione del terzo non potessero essere recuperate se non mediante opposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza stessa. La ricorrente ha proposto due motivi per cassazione: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 112, 553, 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto satisfattivo il pagamento senza considerare la dichiarazione integrativa del terzo e senza riconoscere che la pretesa riguardava sempre il medesimo credito, divenuto più ampio in base alla seconda dichiarazione; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 112, 553 e 477 c.p.c., lamentando che il giudice d’appello avesse escluso l’efficacia del titolo rispetto alle somme ulteriori, pur a fronte dell’ordinanza di assegnazione e della possibilità per il terzo di integrare o correggere la dichiarazione di quantità. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili per difetto di specificità e perché non coglievano la ratio decidendi, fondata sul principio che l’ordinanza di assegnazione è titolo esecutivo solo nei limiti di quanto in essa assegnato; ogni eventuale omissione o errore nella considerazione della seconda dichiarazione avrebbe dovuto essere fatto valere con opposizione ex art. 617 c.p.c., non potendo essere surrettiziamente recuperato in una successiva esecuzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse confrontato in modo specifico i motivi con la decisione impugnata e che avesse censurato la valutazione di merito senza misurarsi con la reale ratio della sentenza, cioè l’assenza di titolo esecutivo per la parte di credito eccedente l’ordinanza di assegnazione non impugnata nei modi dovuti. La Corte ha quindi confermato l’impostazione del Tribunale, secondo cui il pagamento effettuato dalla società era liberatorio nei limiti dell’ordinanza ex art. 553 c.p.c. e non poteva essere ampliato sulla base di una seconda dichiarazione non recepita nel titolo. Inoltre, ha condannato la ricorrente alle spese di lite e, d’ufficio, al pagamento di euro 5.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c. per colpa grave, ritenendo il ricorso processualmente e giuridicamente insostenibile. Ha anche dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
L’ordinanza di assegnazione resa nel pignoramento presso terzi costituisce il titolo esecutivo spendibile nei confronti del terzo pignorato, ma solo nei limiti di quanto in essa assegnato; eventuali errori o omissioni nella sua formazione devono essere fatti valere con i rimedi tipici contro l’ordinanza.
Le contestazioni relative a vizi dell’ordinanza di assegnazione o alla mancata considerazione di dati emersi nel procedimento esecutivo devono essere fatte valere con opposizione agli atti esecutivi, non attraverso una successiva esecuzione oltre il contenuto del titolo.
Vige il principio nulla executio sine titulo: l’esecuzione forzata non può andare oltre il contenuto del titolo esecutivo.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico, indicando in modo puntuale le ragioni della censura, gli argomenti della sentenza impugnata e il nesso tra norme denunciate e decisione criticata, pena l’inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge richiede il confronto tra la norma asseritamente violata e la concreta affermazione di diritto della sentenza; non consente di censurare la mera ricostruzione della fattispecie compiuta dal giudice di merito.
La Corte richiama la norma tra quelle invocate, ma rileva che la censura non sviluppa un confronto specifico con la decisione impugnata.
La Corte richiama la norma tra quelle invocate, ma evidenzia l’assenza di una critica specifica alla motivazione del giudice di merito.
La Corte richiama la norma tra quelle invocate, ma osserva che il ricorso non dimostra in che modo il giudice avrebbe errato nella valutazione delle risultanze probatorie.
La Corte richiama la norma tra quelle invocate, ma ribadisce che il ricorso non costruisce un vero errore di riparto dell’onere della prova.
La Corte richiama la norma tra quelle invocate, ma non accoglie la tesi della ricorrente circa un ampliamento automatico dell’efficacia del titolo oltre il suo contenuto.
La proposizione di un ricorso con colpa grave, in quanto oggettivamente insostenibile e privo di serio sforzo argomentativo rispetto al diritto vivente, può comportare d’ufficio la condanna al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte, anche senza domanda e senza prova del danno.
La somma dovuta ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere liquidata equitativamente, assumendo quale parametro il valore della controversia e la durata del processo.
La Corte richiama la norma per affermare che l’insostenibilità giuridica degli argomenti può costituire indizio della colpa grave.
La parte risponde del comportamento del proprio difensore nei confronti della controparte processuale.
È richiamato come parametro della diligenza qualificata richiesta al difensore, specie cassazionista.
art. 111 Cost.
La ragionevole durata del processo impone un uso responsabile del giudizio di legittimità e un filtro contro ricorsi manifestamente infondati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel pignoramento presso terzi, l’ordinanza di assegnazione delimita il titolo esecutivo: il creditore non può pretendere coattivamente somme ulteriori rispetto a quelle espressamente assegnate, salvo avere tempestivamente attivato i rimedi contro il provvedimento che ha formato il titolo.
- Le eventuali omissioni, errori o incompletezze dell’ordinanza di assegnazione devono essere fatte valere con opposizione agli atti esecutivi; non è consentito superare ex post il contenuto del titolo mediante una diversa lettura della dichiarazione del terzo.
- Nel ricorso per cassazione la censura per violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se non indica con precisione la norma, il suo contenuto precettivo e il punto della decisione che vi contrasterebbe; non è sufficiente riproporre le doglianze di merito.
- La deduzione di un vizio di violazione di legge non può mascherare una contestazione sulla ricostruzione della fattispecie concreta o sulla valutazione delle prove, che resta riservata al giudice di merito.
- La proposizione di un ricorso manifestamente insostenibile, privo di serio confronto con il diritto vivente e con la ratio della sentenza impugnata, può integrare colpa grave ai fini dell’art. 96, comma 3, c.p.c., con condanna d’ufficio a una somma equitativa in favore della controparte.
- La liquidazione della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. è rimessa al prudente apprezzamento del giudice e può essere parametrata al valore della lite e alla durata del processo.
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