Cassazione Penale, Sentenza n. 3153/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo relativo a preziosi e argenteria, sostenendo: 1) di avere interesse ad impugnare in quanto socio di maggioranza (90%) della società VEXTRA s.r.l., la quale risulta proprietaria dei beni sequestrati e in liquidazione, sicché senza la restituzione non si potrebbe portare a termine la liquidazione; 2) violazioni nella motivazione e nelle modalità del sequestro (sequestro indifferenziato e mancanza di catalogazione e collegamento puntuale dei singoli beni alle ipotesi delittuose).
La decisione
La Corte ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo e ha assorbito i restanti. Ha confermato che il singolo socio non ha interesse concreto e attuale ad impugnare provvedimenti di sequestro riguardanti beni di proprietà della società, non essendo titolare di un diritto immediato alla restituzione o a una quota equivalente. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di interesse ad impugnare; la Corte ha ritenuto che la norma non giustifica l'impugnazione da parte del singolo socio quando manca un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene sequestrato
Norma che disciplina il sequestro preventivo; il ricorrente contestava la mancata motivazione e la mancanza di nesso pertinenziale dei beni alle ipotesi accusatorie, ma tali censure sono state ritenute assorbite o non sufficienti a superare l'inammissibilità per carenza di interesse
art. 8, decreto legislativo n. 92/2017
Norma penale richiamata in relazione al reato contestato; citata nell'ambito del fatto-reato che ha motivato il sequestro dei beni
Norma del codice penale relativa a ricettazione/reati connessi; indicata come altra fattispecie contestata e collegata al sequestro dei preziosi
Norma che disciplina la condanna per impugnazioni inammissibili o infondate; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria equilibrata in euro 3.000
Massime di principio
- Il singolo socio non ha, in linea generale, interesse attuale e concreto ad impugnare provvedimenti di sequestro riguardanti beni di proprietà della società; l'interesse spetta normalmente alla società stessa tramite i suoi organi rappresentativi
- Se il legale rappresentante della società resta inerte e la società subisce un danno dal mancato dissequestro, il socio può sollecitare gli organi sociali ad agire, ma non sostituirsi automaticamente nella titolarità dell'impugnazione
- Per contestare la correttezza del sequestro (es. mancanza di catalogazione o di nesso di pertinenzialità), è necessario che l'impugnante abbia legittimazione e interesse concreto; altrimenti tali censure possono risultare ininfluenti ai fini dell'ammissibilità
- Tentativi di impugnazione palesemente infondati o privi di interesse concreto possono comportare condanne alle spese e sanzioni ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi consigliabile valutare preliminarmente la legittimazione dell'impugnante
- In situazioni simili, il percorso consigliato è: 1) far agire la società tramite il suo legale rappresentante; 2) in assenza di azione della società, documentare lo stato di inerzia e il danno concreto subito per giustificare un intervento del socio; 3) raccogliere prove specifiche sul nesso tra singoli beni e reato (catalogazione, documentazione probatoria) prima di proporre impugnazioni
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