Cassazione Civile, Ordinanza n. 02602/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Un soggetto invalido in misura superiore all'80% aveva agito per ottenere l'accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata prevista per gli invalidi, sostenendo che non dovesse applicarsi la finestra mobile annuale introdotta dal d.l. n. 78 del 2010. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo che, in assenza di una previsione espressa di estensione di quel regime alla pensione anticipata d'invalidità, dovesse conservarsi il trattamento più favorevole. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, sostenendo un'interpretazione letterale della norma che includerebbe anche le pensioni anticipate per invalidità nel meccanismo delle finestre mobili e richiamerebbe, per i rinvii agli "specifici ordinamenti", anche questo tipo di pensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando il diritto del resistente a conseguire la pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal 1 giugno 2015. Ha inoltre compensato le spese dell'intero processo, valorizzando il sopravvenire dell'orientamento giurisprudenziale seguito solo in epoca successiva alla proposizione del giudizio di primo grado, e ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è stata utilizzata la censura per violazione di legge, incentrata sull'erronea esclusione dell'applicazione dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010.
art. 12 d.l. 31 maggio 2010 n. 78, conv. con modif. dalla l. 30 luglio 2010 n. 122
le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità rientrano nel meccanismo delle finestre mobili previsto dalla norma.
art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503 del 1992
costituisce la base del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia invocato dal resistente.
art. 24, comma 5, d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011
non si applica ai pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità, poiché il successivo intervento normativo ha riguardato solo i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti dai commi successivi della stessa disposizione.
Massime di principio
- Le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità sono soggette al meccanismo delle finestre mobili previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, salvo espressa esclusione normativa.
- In tema di decorrenza delle pensioni, l'assenza di una previsione specifica di esclusione non consente di conservare un regime più favorevole quando la disciplina generale risulti applicabile per interpretazione sistematica e letterale della norma.
- Le modifiche normative successive che eliminano la disciplina delle finestre mobili non si estendono automaticamente a tutte le categorie pensionistiche, ma solo ai soggetti espressamente incisi dalla ridefinizione dei requisiti di pensionamento.
- Quando la causa sia matura e non richieda ulteriori accertamenti istruttori, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dal sopravvenire di un orientamento giurisprudenziale consolidato successivamente alla proposizione del giudizio di primo grado.
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