Cassazione Civile, Ordinanza n. 31428/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia origina dall'opposizione a due ordinanze-ingiunzione emesse dall'INPS per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di una società. Il Tribunale di Catania aveva ritenuto la propria competenza territoriale, valorizzando il luogo in cui aveva sede l'impresa. Il Tribunale di Caltagirone, invece, ha rimesso la questione alla Corte di cassazione sostenendo che, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, la competenza spettasse al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, ossia al luogo in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento dei contributi, coincidente con la sede dell'ente previdenziale che ha contestato l'illecito. Il Procuratore generale ha concluso per la competenza del Tribunale di Catania.
La decisione
La Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Catania. Ha ritenuto applicabile, in tema di opposizione a ordinanza-ingiunzione, il criterio dell'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, che radica la competenza nel luogo della commessa violazione. Poiché si trattava di omesso pagamento di contributi, ha applicato la regola dell'art. 1182, comma 3, c.c., qualificando il debito contributivo come obbligazione pecuniaria da adempiere al domicilio del creditore. Ne è conseguito che la violazione si è consumata presso la sede dell'INPS di Catania, unico ufficio territorialmente coinvolto nella contestazione e nell'emissione delle ordinanze. La causa è stata quindi rimessa dinanzi al Tribunale di Catania. Non è stata disposta pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d'ufficio.
Norme richiamate
Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione la competenza territoriale si radica nel luogo della commessa violazione.
Il debito relativo a crediti pecuniari deve essere adempiuto al domicilio del creditore; perciò, nelle obbligazioni contributive, il luogo dell'adempimento coincide con la sede dell'ente creditore.
Le controversie sugli obblighi dei datori di lavoro e sulle relative sanzioni civili rientrano nella competenza del Tribunale in funzione di giudice del lavoro nel cui circondario ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale legittimato a ricevere i contributi.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, il criterio di competenza territoriale è quello del luogo in cui la violazione amministrativa si è consumata.
- Quando la violazione consiste nell'omesso pagamento di contributi o altre somme pecuniarie, il luogo della violazione coincide con il domicilio del creditore, in quanto l'obbligazione va adempiuta presso tale luogo ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c.
- Ai fini della competenza nelle controversie previdenziali e sanzionatorie, rileva l'ufficio territoriale dell'ente previdenziale che è legittimato a ricevere i contributi e a contestarne l'omissione.
- Se l'ufficio dell'ente che ha gestito la contestazione e ha emesso il provvedimento sanzionatorio è quello di una determinata sede territoriale, la competenza va radicata presso il giudice del luogo in cui ha sede tale ufficio.
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