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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23483/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione e trasporto, a fini di spaccio, di sostanza stupefacente di tipo cocaina, pari a circa 340 grammi e circa 1.075 dosi medie singole, occultata in ovuli e detenuta all'interno della propria abitazione. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sul diniego della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990; con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e ha ritenuto corretta la motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, valorizzando l'assenza di elementi positivi e il comportamento non collaborativo dell'imputato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo e completo sia sul diniego dell'ipotesi di lieve entità, in ragione del significativo dato ponderale della cocaina trasportata e detenuta, sia sul diniego delle attenuanti generiche, evidenziando l'assenza di elementi positivamente apprezzabili e il comportamento non collaborativo dell'imputato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 6, D.P.R. 309/1990

    Norma richiamata come base della condanna per detenzione e trasporto di stupefacente a fini di spaccio; la decisione presuppone la riconducibilità della condotta alla fattispecie incriminatrice ordinaria.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    L'ipotesi di lieve entità è stata esclusa perché il dato ponderale e le modalità del fatto non consentivano di qualificare la condotta come di minima offensività.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi o circostanze di segno positivo; lo stato di incensuratezza non è di per sé sufficiente dopo la riforma del 2008.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica se manca la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125

    Richiamato come intervento che ha inciso sull'art. 62-bis c.p., rendendo non sufficiente il solo stato di incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche.

Massime di principio

  • Per escludere l'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti, il giudice può valorizzare in modo decisivo il dato ponderale della sostanza, le modalità di confezionamento e la quantità di dosi ricavabili, quando tali elementi denotino una offensività non minimale della condotta.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando non emergano elementi positivamente apprezzabili in favore dell'imputato; dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non basta a fondare la concessione della diminuente.
  • In sede di legittimità, la motivazione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti è insindacabile se sorretta da una disamina completa, coerente e non manifestamente illogica degli elementi di fatto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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