Cassazione Penale, Sentenza n. 14480/2023 del 05/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza di riesame con unico motivo relativo alle esigenze cautelari: si contestava l'attuale e concreto pericolo di reiterazione del reato, deducendo l'incensuratezza della ricorrente, la lontananza temporale di gran parte delle condotte (principalmente dal dicembre 2021 e, per alcune, dal giugno 2021), l'ammissione di responsabilità e l'omessa valutazione di sostituzione della custodia cautelare con arresti domiciliari in luogo distante dall'ambiente in cui erano stati commessi i fatti. Le imputazioni contestate includevano promozione e direzione di associazione per delinquere finalizzata all'introduzione in carcere di telefoni cellulari e stupefacenti (capo A), concorso in più episodi di introduzione di telefoni (capi B-F), concorso in violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (capi G-I) e concorso nella corruzione continuata di un incaricato di pubblico servizio (capo M).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per essere rivolto esclusivamente ai fatti e per genericità. Il Tribunale ha confermato la valutazione del GIP che ritenne sussistenti gravi esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere, valorizzando il ruolo della ricorrente come promotrice di un'attività associativa radicata volta a introdurre telefoni e droga nel carcere di Poggioreale, la fitta rete di contatti con i familiari dei detenuti e la corruzione del garante comunale dei detenuti. Il Tribunale ha inoltre rilevato la persistenza delle condotte fino al 2022 (richiamando una intercettazione del 16/02/2022) e l'assenza di elementi concreti idonei a rendere efficace una misura meno afflittiva; ha quindi rigettato la richiesta di sostituzione della misura e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
La norma è stata richiamata in relazione alle ipotesi di concorso nella detenzione/introduzione di sostanze stupefacenti; il Tribunale ha ritenuto che le condotte contestate integrino rilevanti profili di pericolosità in ragione della finalità associativa e della continuità delle condotte.
La norma è stata applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a una somma alla Cassa delle ammende in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. di att. c.p.p.
Richiamato in ordine agli adempimenti di cancelleria disposti alla fine del provvedimento; il provvedimento dispone la trasmissione agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti all'ordinanza.
Massime di principio
- Un ricorso per riesame fondato su argomentazioni esclusivamente fattuali e generiche può essere dichiarato inammissibile: è necessario articolare specifici e concreti profili di grave violazione procedurale o giuridica.
- L'incensuratezza e la distanza temporale delle condotte non sono di per sé sufficienti a escludere il pericolo di reiterazione: il giudice valuta la gravità del ruolo, la persistenza dell'attività illecita e la rete di contatti che possono agevolare la reiterazione.
- La sussistenza di elementi probatori che indicano continuità e organizzazione (es. intercettazioni, ruolo di promotore/direttore dell'associazione, corruzione di pubblici ufficiali) giustifica la custodia in carcere quando misure meno afflittive non appaiono idonee a impedire la reiterazione.
- La richiesta di sostituzione della misura cautelare con gli arresti domiciliari richiede prova concreta che la nuova misura sia idonea ad eliminare il rischio di reiterazione (es. assenza di collegamenti con reti illecite, controllo effettivo sul luogo di detenzione domiciliare).
- Per le impugnazioni cautelari è strategico indicare elementi nuovi o specifici che contrastino le valutazioni del giudice di merito; in mancanza, il ricorso può essere sanzionato con condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende.
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