Cassazione Civile, Ordinanza n. 05483/2023 del 22/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un circolo nautico aveva impugnato dinanzi al giudice tributario due avvisi di accertamento Tarsu relativi agli anni 2011 e 2012, emessi per l'occupazione di un'area demaniale adibita ad ormeggio di natanti in forza di concessione demaniale. In primo grado era stata accolta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del Comune, ritenendo competente in materia l'Autorità marittima. In appello il Comune aveva sostenuto la propria legittimazione ad applicare la Tarsu nelle aree portuali prive di Autorità portuale. La CTR ha però rigettato l'appello, richiamando anche la motivazione insufficiente degli avvisi, il lungo mancato esercizio della pretesa tributaria, il regolamento comunale e la tariffa ritenuta incongrua. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione omessa, contraddittoria o illogica e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; 2) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e delle norme del processo tributario per asserita extra-petizione, avendo la CTR esaminato il difetto di motivazione degli avvisi senza appello incidentale della contribuente; 3) omessa pronuncia e violazione dell'art. 62, comma 5, d.lgs. n. 507/1993, per non avere la CTR riconosciuto la competenza comunale a imporre la Tarsu nelle aree portuali prive di Autorità portuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza di merito superava il minimo costituzionale e, inoltre, si trattava di doppia conforme. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque infondato, rilevando che nel processo tributario l'eccezione non accolta in primo grado può essere riproposta in appello nelle controdeduzioni senza necessità di appello incidentale. Ha ritenuto il terzo motivo inammissibile per carenza di interesse, poiché la decisione di merito era sorretta da una duplice ratio decidendi e una di esse, relativa all'insufficienza di motivazione degli avvisi, era rimasta ferma. La Corte ha quindi confermato la sentenza impugnata e condannato il ricorrente alle spese, oltre agli oneri di legge.
Norme richiamate
richiamato come base dell'obbligo di denuncia Tarsu in relazione all'occupazione dell'area demaniale
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
invocato per dedurre vizi di violazione di legge, nullità e vizio motivazionale; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la violazione rileva solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente, non per semplice insufficienza
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il requisito della motivazione della sentenza
la mancata allegazione dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio non comporta automaticamente improcedibilità, salvo indispensabilità degli atti mancanti
in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è ulteriormente limitato nei termini previsti dalla norma
richiamato per il vizio di ultrapetizione; la Corte esclude l'errore perché l'eccezione era stata riproposta
richiamato quale parametro di decisione conforme a diritto
art. 54 d.l. n. 83/2012 convertito in L. n. 134/2012
ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. restringendo il sindacato sulla motivazione
art. 111, comma 6, Cost.
fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione della sentenza
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4
nel processo tributario impone l'esposizione concisa dei motivi in fatto e diritto della decisione
la parte totalmente vittoriosa in primo grado deve riproporre le eccezioni disattese o assorbite; la riproposizione può avvenire nelle controdeduzioni
art. 62, comma 5, d.lgs. n. 507/1993
richiamato nel motivo sul riparto di competenza in materia di Tarsu nelle aree portuali
Massime di principio
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle sole anomalie che si risolvono in una violazione costituzionalmente rilevante dell'obbligo di motivazione; non sono più deducibili in cassazione la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- La motivazione è solo apparente quando la sentenza non espone, neppure sinteticamente, il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non consente di comprendere la ragione della decisione; se invece le ragioni sono intellegibili, il vizio non sussiste.
- Nel processo tributario la parte vittoriosa in primo grado, per far riesaminare in appello questioni disattese o assorbite, deve riproporle nelle controdeduzioni; non è necessario proporre appello incidentale, purché la riproposizione sia effettiva.
- La mancata trasmissione o allegazione dell'istanza relativa al fascicolo d'ufficio non determina di per sé improcedibilità del ricorso per cassazione, occorrendo verificare se gli atti mancanti siano effettivamente indispensabili per la decisione.
- Quando la sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e una sola di esse resiste al ricorso o non è censurata, il motivo di impugnazione difetta di interesse ed è inammissibile, perché l'eventuale cassazione non eliminerebbe comunque la base della decisione.
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