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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33173/2026 del 09/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal G.U.P. del Tribunale di Velletri alla pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione e di 20.000 euro di multa per due ipotesi di reato commesse in concorso, riconducibili all'art. 73, comma 1, aggravato dall'art. 80, lett. g), del D.P.R. n. 309 del 1990. La Corte di appello di Roma aveva confermato la decisione. Con ricorso per cassazione, la difesa deduceva, da un lato, vizio di motivazione sulla responsabilità penale, sostenendo in sostanza una diversa valutazione degli elementi probatori; dall'altro, violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e per la mancata riqualificazione dei fatti nell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto alla responsabilità, ha rilevato che la censura sollecitava una rilettura del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità in assenza di specifiche incongruenze logico-giuridiche della motivazione. Anche la doglianza sulle attenuanti generiche è stata ritenuta inammissibile, poiché la Corte di appello aveva adeguatamente motivato il diniego e la motivazione risultava immune da vizi logici. In ordine alla lieve entità, la Corte ha richiamato la necessità di una valutazione complessiva di mezzi, modalità e circostanze dell'azione, nonché di quantità e qualità della sostanza, osservando che la Corte territoriale aveva motivatamente escluso l'ipotesi attenuata valorizzando elementi indicativi della professionalità dell'attività di spaccio. Alla dichiarazione di inammissibilità sono seguite la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    La condotta contestata era riferita a ipotesi commesse in concorso di persone.

  • art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990

    È la fattispecie base in materia di stupefacenti contestata all'imputato.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990

    La qualificazione come lieve entità richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi indicati dalla norma; la Corte ha ritenuto adeguato il diniego motivato sulla base di elementi indicativi della professionalità dello spaccio.

  • art. 80, lett. g), D.P.R. n. 309/1990

    È l'aggravante contestata insieme alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 1.

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    Il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione non consente una rivalutazione autonoma degli elementi di fatto né la sostituzione della valutazione probatoria del giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato dalla Corte territoriale.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione non è consentito chiedere una mera rilettura degli elementi di fatto o una diversa valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito; la censura è ammissibile solo se individua uno specifico vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p.
  • La motivazione del giudice di merito sulla concessione o sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando espone ragioni coerenti, logicamente non contraddittorie e conformi alle risultanze processuali.
  • La fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990 deve essere accertata mediante una valutazione complessiva di mezzi, modalità e circostanze dell'azione, nonché di quantità e qualità della sostanza, considerata anche la sua purezza.
  • Il riconoscimento della lieve entità può essere escluso quando anche uno solo degli elementi normativamente rilevanti, adeguatamente valorizzato nella motivazione, dimostri che l'offesa al bene giuridico non è di minima entità.
  • La professionalità delle modalità di svolgimento dell'attività di spaccio costituisce elemento idoneo, se adeguatamente motivato nel quadro complessivo del fatto, a escludere la qualificazione di lieve entità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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