Cassazione Penale, Sentenza n. 50012/2023 del 15/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 13/04/2023 sostenendo: insufficiente motivazione e mancata specificazione delle condotte ascritte a lui in relazione ai reati di riciclaggio (capo 1) e alle fattispecie connesse indicate nei capi 2, 4 e 6; mancanza di prova della consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni (occasione del veicolo IVECO e prelievi dal conto corrente), e che il conto non era stato sottratto alla disponibilità di De Pascalis; contestazione della qualificazione del ruolo della Rizzello come coadiutore di fatto; contestazioni sull'altruità del bene nel capo 3 (furto di fragole) sulla base di fatture e dichiarazioni che proverebbero l'acquisto; censura sull'applicazione delle aggravanti (artt. 61 n.2/7 e art. 625 n.2) per il capo 5; carenza di elementi per ritenere l'autoriciclaggio (art. 648-ter) e la partecipazione del ricorrente alla truffa ai danni dello Stato (capo 7); infine, deduce che i fatti non sono riconducibili all'associazione per delinquere (capo 9) e che il Tribunale non ha adeguatamente valutato le esigenze cautelari, in particolare l'attualità e concretezza del pericolo di recidiva alla luce della personalità dell'indagato e della documentata ablazione dei beni.
La decisione
La Cassazione ha in parte accolto il ricorso. Ha ritenuto fondate le censure di omessa/insufficiente motivazione con riferimento ai capi 1, 4 e 6, perché il Tribunale non ha specificato le condotte concrete attribuite a De Pascalis Aldo dopo la riqualificazione e l'assorbimento di altre contestazioni: per tali capi ha annullato l'ordinanza con rinvio al Tribunale di Potenza per nuova e più puntuale motivazione. Ha invece rigettato le censure sull'associazione per delinquere (capo 9), confermando la qualificazione dell'esistenza di un sodalizio familiare con programma criminoso sistematico e indeterminato e ritenendo adeguata la valutazione dei gravi indizi nei confronti del ricorrente. Quanto al capo 7 (truffa in danno dello Stato aggravata), la Corte ha annullato senza rinvio la qualificazione aggravata ex art. 640, comma secondo, n.1 c.p., ritenendo che non sussista struttura logica per imputare la truffa allo Stato in assenza di danno patrimoniale immediato e diretto e perché il sequestro operato aveva finalità impeditive (art. 321, comma 1 c.p.p.) e non finalità di confisca (art. 321, comma 2 c.p.p.). Per effetto di ciò, ha disposto la cessazione dell'efficacia della misura cautelare riferita a tale titolo. Infine ha annullato l'ordinanza anche relativamente alle esigenze cautelari, rinviando per nuovo esame. Nel resto il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
Richiamata per la riqualificazione della fattispecie principale in termini di riciclaggio; la Corte ha chiesto che il Tribunale specifichi quali condotte concrete siano ritenute ascrivibili a De Pascalis Aldo ai fini della configurazione del reato.
Norma originariamente contestata (intestazione fittizia); il Tribunale aveva ritenuto che la condotta di cui al capo 2 fosse assorbita nel capo 1.
Richiamata in relazione all'autoriciclaggio; la Corte ha ritenuto carente la motivazione circa elementi idonei a dimostrare ruoli gestori o operativi di De Pascalis Aldo nella nuova compagine societaria necessari per integrare il reato.
comma primo e comma secondo, n.1
La Corte ha precisato che la truffa in danno dello Stato (comma secondo) richiede un danno patrimoniale immediato e diretto alla pubblica amministrazione; nel caso concreto l'ulteriore provvedimento di confisca rendeva non sussistente tale danno immediato, con conseguente esclusione dell'aggravante e annullamento senza rinvio.
Differenza fra sequestro con finalità impeditive (comma 1) e sequestro con finalità di confisca (comma 2) è determinante: solo il sequestro volto alla confisca può fondare agevolmente la nozione di danno diretto allo Stato presa a riferimento dal Tribunale, mentre il sequestro impeditivo non produce automaticamente tale danno.
Richiamato nel ragionamento sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della custodia cautelare (pena edittale superiore a tre anni). La Corte ha rilevato che, esclusa la qualificazione aggravata per la truffa, quel titolo non giustifica più la misura cautelare.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui non rileva, ai fini della misura cautelare personale, la semplice presenza di aggravanti comuni quando la pena massima dei reati residui non supera la soglia prevista dall'art. 280 c.p.p.
Norma sull'associazione per delinquere: la Corte ha confermato l'applicazione richiamando criteri giurisprudenziali di stabilità del vincolo associativo, sistematicità delle condotte e indeterminatezza del programma criminoso.
Richiamata solo per esclusione: il Tribunale aveva escluso l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto la materia non direttamente rilevante rispetto alle aggravanti in contestazione.
Utilizzato nella giurisprudenza richiamata come esempio: la vendita simulata dell'autoveicolo per sottrarlo a futura confisca non comporta, di per sé, un danno patrimoniale immediato allo Stato.
Massime di principio
- Il giudice che riqualifica o assorbe più contestazioni deve indicare con chiarezza le condotte concrete attribuite a ciascun indagato: la mancanza di tale specificazione è vizio grave e comporta annullamento con rinvio.
- Per il reato di riciclaggio/autoriciclaggio è necessario motivare in modo puntuale la partecipazione e la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni; elementi come la disponibilità del conto o il ruolo gestionale nella nuova società devono essere esplicitamente collegati all'elemento soggettivo.
- La configurabilità della truffa "in danno dello Stato" richiede un danno patrimoniale immediato e diretto alla pubblica amministrazione: atti successivi (es. confisca) o sequestri a finalità impeditive non bastano automaticamente a fondare l'aggravante.
- La distinzione tra sequestro con finalità impeditive (art. 321, comma 1 c.p.p.) e con finalità di confisca (comma 2) è sostanziale e può incidere sulla tipizzazione del danno e sulle aggravanti applicabili.
- In tema di associazione per delinquere, l'accertamento della sussistenza richiede elementi di stabilità del vincolo, sistematicità delle condotte e indeterminatezza del programma criminoso; accordi limitati e occasionali sono piuttosto compatibili con il concorso di persone nel reato continuato.
- La modifica o esclusione di uno o più capi di imputazione comporta la necessità di riesaminare le esigenze cautelari: la riduzione della gravità o della pena edittale può determinare la cessazione o la modifica delle misure personali.
- In ricorsi per vizio di motivazione avverso provvedimenti cautelari la Cassazione verifica la congruenza logica e giuridica della motivazione del giudice del riesame, ma non rivaluta i fatti in termini di merito quando la motivazione è congrua.
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