Cassazione Civile, Ordinanza n. 19484/2021 del 08/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto di espulsione amministrativa emesso dal Prefetto di Taranto e notificato al destinatario, il quale aveva proposto opposizione tardivamente secondo i giudici di merito; il Giudice di pace aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché presentato oltre il termine di cui all'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011. La Corte di cassazione, con precedente ordinanza, aveva confermato l'inammissibilità, ritenendo che le contestazioni sulla difformità tra testo italiano e traduzione del decreto integrassero al più una nullità e non l'inesistenza del provvedimento, e aveva reputato inammissibili le doglianze sul patrocinio a spese dello Stato, indicando l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002. Il ricorrente ha quindi proposto revocazione deducendo due motivi: 1) errore di fatto per omessa pronuncia su alcune censure relative alla motivazione del provvedimento e alla sottoscrizione del decreto di espulsione, sostenendo che tali questioni non erano state assorbite e che l'eventuale nullità del decreto impediva il decorso del termine di impugnazione o imponeva la rimessione in termini; 2) errore di fatto/errore nell'interpretazione di norme di legge quanto alla ritenuta inammissibilità del motivo relativo al patrocinio a spese dello Stato, assumendo che l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 non fosse il rimedio corretto nel caso di ammissione ex lege prevista per il giudizio di opposizione all'espulsione. In via subordinata, ha chiesto la rimessione della questione alle Sezioni Unite per contrasto giurisprudenziale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che non vi fosse un errore di fatto rilevante ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., poiché la precedente ordinanza si era comunque pronunciata sul capo della domanda, sebbene qualificando le censure come infondate o assorbite; il ricorso tendeva in realtà a contestare l'interpretazione data dalla Corte ai motivi di impugnazione, quindi un errore di giudizio e non di percezione. La Corte ha inoltre escluso che la nota di trasmissione del fascicolo o il principio della ragione più liquida potessero trasformare la dedotta omissione in un errore revocatorio. Quanto al secondo motivo, ha affermato che il rimedio revocatorio non è esperibile quando l'errore denunciato concerne norme di diritto o la loro interpretazione, anche se influenzata da orientamenti giurisprudenziali contrastanti o da mutamenti normativi: si tratterebbe comunque di error iuris e non di error facti. Le spese non sono state liquidate per mancata costituzione degli intimati; la Corte ha altresì precisato che non si applica il contributo unificato aggiuntivo in ragione dell'esenzione del procedimento.
Norme richiamate
art. 18, comma 3, d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150
stabilisce il termine per proporre l'opposizione avverso il decreto di espulsione; la tardività comporta inammissibilità del ricorso
art. 18, comma 4, d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150
richiamato dal ricorrente come base per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di opposizione all'espulsione
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
secondo la precedente ordinanza, l'opposizione è il rimedio contro la statuizione in tema di patrocinio a spese dello Stato; la revocazione non può essere usata per contestarne l'applicazione come questione di diritto
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina del patrocinio a spese dello Stato
art. 142 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina del patrocinio a spese dello Stato
artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
la revocazione delle sentenze della Cassazione è ammessa solo per errore di fatto percettivo, non per errori di giudizio o di interpretazione della legge
art. 276, secondo comma, c.p.c.
evocato per chiarire che il principio della ragione più liquida è un criterio di economia processuale e non una regola vincolante che consenta di superare preclusioni processuali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non applicabile al procedimento perché esente dal contributo unificato
Massime di principio
- La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando sussista una svista percettiva immediatamente rilevabile sul contenuto degli atti interni al giudizio di legittimità; non è invece esperibile quando la censura investa l'interpretazione del motivo di ricorso o la qualificazione giuridica delle doglianze.
- Non integra errore di fatto la situazione in cui la Corte abbia comunque deciso sul capo impugnato, anche se non abbia esaminato tutte le singole argomentazioni svolte dalla parte: in tal caso il vizio dedotto attiene semmai a un errore di giudizio o di interpretazione, non revocabile.
- L'errore revocatorio non può fondarsi sulla falsa applicazione o interpretazione di norme di legge, neppure quando l'errore sia stato favorito da orientamenti giurisprudenziali contrastanti o da mutamenti del quadro normativo; tali questioni restano ricompresse nell'error iuris.
- Il principio della ragione più liquida è un criterio di economia processuale e non una regola processuale suscettibile di rendere ammissibile o fondata una domanda preclusa da ragioni processuali.
- Quando il giudizio è esente dal contributo unificato, non trova applicazione la maggiorazione prevista per il versamento ulteriore ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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