Cassazione Civile, Ordinanza n. 13600/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza di condanna al risarcimento dei danni ottenuta nei confronti di un istituto bancario da una società commerciale e da un socio persona fisica. Prima che il titolo divenisse irrevocabile, la società creditrice era stata cancellata d’ufficio dal registro delle imprese per omesso deposito dei bilanci di liquidazione. Sulla base della sentenza, i creditori hanno notificato precetti alla banca subentrata nella posizione dell’originaria debitrice, per ottenere il pagamento delle somme liquidate in favore della società estinta e del socio in proprio. La banca ha proposto opposizione all’esecuzione, sostenendo che: a) il credito della società, al momento della cancellazione, non era "certo" perché la sentenza era ancora sub iudice in cassazione; b) i crediti meramente azionati o azionabili e comunque incerti non si trasferiscono ai soci; c) la cancellazione d’ufficio, determinata dall’omesso deposito del bilancio di liquidazione per tre anni, varrebbe come presunzione di rinuncia o remissione del credito. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione ritenendo che i soci fossero succeduti nel credito della società estinta in regime di contitolarità indivisa e che non vi fosse prova di una reale volontà abdicativa. La banca ha quindi ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 2909 c.c. per avere il Tribunale considerato trasferibile un credito che, a suo dire, non era ancora definitivo; violazione degli artt. 2490 e 2495 c.c. per aver ritenuto che il credito della società, pur non inserito nel bilancio finale e pur in presenza di cancellazione d’ufficio, si trasferisse ai soci anziché considerarsi rinunciato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, a seguito dell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione si trasferiscono ai soci in regime di comunione indivisa, mentre restano escluse solo le mere pretese e i crediti ancora incerti o illiquidi, la cui mancata appostazione può rivelare una rinuncia della società, da allegare e provare rigorosamente. La Corte ha però precisato che la pendenza del giudizio sul credito al momento della cancellazione non impedisce la successione dei soci nel credito e non ne determina l’estinzione automatica. Inoltre, la cancellazione d’ufficio per omesso deposito del bilancio non integra di per sé una presunzione di rinuncia né equivale a remissione del debito. In assenza di prova di un atto abdicativo inequivoco, l’opposizione della banca era correttamente respinta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’assenza di certezza del credito prima del giudicato; la Corte esclude che la mancanza di giudicato impedisca, di per sé, la successione del credito ai soci della società estinta.
la cancellazione d’ufficio per omesso deposito del bilancio di liquidazione per oltre tre anni non comporta automaticamente rinuncia ai crediti della società.
l’estinzione della società per cancellazione determina il trasferimento ai soci dei rapporti attivi non liquidati, salvo prova di una rinuncia o remissione.
la remissione del debito richiede una volontà abdicativa inequivoca e specificamente diretta al debitore, da allegare e provare rigorosamente.
i soci possono proseguire o riassumere il giudizio interrotto per l’estinzione della società, quali successori dell’ente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell’inserimento dell’art. 13, comma 1 quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Dopo l’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, i diritti e i beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa.
- La pendenza di un giudizio sul credito al momento della cancellazione non impedisce il trasferimento del credito ai soci; il credito non si estingue automaticamente per il solo fatto di non essere ancora definitivo.
- La mancata indicazione del credito nel bilancio finale di liquidazione non equivale, di per sé, a rinuncia al credito o a remissione del debito: occorre una prova rigorosa di una volontà abdicativa inequivoca.
- La cancellazione d’ufficio della società per omesso deposito dei bilanci di liquidazione non costituisce, da sola, presunzione di rinuncia ai crediti sociali.
- In caso di estinzione della società durante il giudizio, i soci possono proseguire o riassumere il processo come successori dell’ente.
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