Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31363/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (medici)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da alcuni medici specializzandi per il tardivo e parziale recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva comunitaria che imponeva il riconoscimento di una remunerazione adeguata per l’intera durata della formazione specialistica. La Corte d’appello di Roma aveva accolto in parte le domande, condannando la Presidenza del Consiglio al pagamento di somme a favore di alcuni medici, rigettando invece le domande di altri. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione delle direttive CEE 82/76, 93/16, 75/362 e 75/363, dell’art. 2043 c.c., dell’art. 11 l. n. 370/1999 e della sentenza della Corte di giustizia del 24 gennaio 2018. Secondo la ricorrente, il diritto alla remunerazione/risarcimento non avrebbe dovuto spettare ai medici che avessero iniziato la specializzazione prima del 1982 e che fossero semplicemente in corso al 1 gennaio 1983; in sostanza, contestava l’estensione del diritto ai corsi iniziati in anni anteriori al 1982-1983.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché il principio affermato dalle Sezioni Unite sulla frazionabilità dell’anno accademico 1982-1983 implica che il diritto al risarcimento spetti per la sola frazione temporale successiva al 31 dicembre 1982, senza che assuma rilievo decisivo il fatto che la formazione specialistica sia iniziata nel 1982 o anche prima. La Corte richiama inoltre la successiva pronuncia della Corte di giustizia UE del 3 marzo 2022 e la sentenza delle Sezioni Unite n. 20278/2022, che hanno chiarito che la remunerazione adeguata spetta anche alle formazioni iniziate prima del 1982-1983 e proseguite dopo la scadenza del termine di recepimento, con decorrenza dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione, purché si tratti di specializzazioni comuni nei termini indicati dalle direttive. Le spese sono state integralmente compensate per la sopravvenienza e l’incidenza delle pronunce intervenute in corso di causa. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato come base del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge e delle norme euro-unitarie richiamate.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma risarcitoria posta a fondamento della domanda di danno da mancato recepimento della direttiva.

  • art. 11 l. n. 370/1999

    Richiamato dalla ricorrente nell’ambito della censura sulla spettanza del risarcimento ai medici specializzandi.

  • direttiva 82/76/CEE

    La Corte la considera fonte dell’obbligo di remunerazione adeguata per i medici specializzandi e ritiene che il risarcimento per il ritardo nel recepimento decorra dalla scadenza del termine di trasposizione.

  • direttiva 75/362/CEE

    Richiamata come direttiva di base, come modificata dalla 82/76/CEE; il diritto alla remunerazione adeguata riguarda le specializzazioni comuni indicate agli artt. 5 e 7.

  • direttiva 75/363/CEE

    Richiamata insieme alla 75/362/CEE; la Corte afferma che, come modificata, deve essere interpretata nel senso di imporre la remunerazione adeguata per la formazione che prosegua dopo la scadenza del termine di recepimento.

  • art. 267 TFUE

    È la base del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulle questioni interpretative della disciplina euro-unitaria.

  • art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento per il mancato o tardivo recepimento della direttiva sulla remunerazione dei medici specializzandi spetta anche a chi abbia iniziato la formazione prima dell’anno accademico 1982-1983, purché la formazione sia proseguita oltre la scadenza del termine di trasposizione, con decorrenza della tutela dalla data di inadempimento dello Stato.
  • L’anno accademico 1982-1983 è frazionabile ai fini del risarcimento: non rileva l’intera durata dell’anno accademico, ma soltanto la frazione successiva al 31 dicembre 1982 (o alla diversa data indicata dalle fonti euro-unitarie e dalla giurisprudenza interpretativa), momento in cui si consolida l’inadempimento statale.
  • Ai fini della spettanza del risarcimento occorre verificare che la specializzazione rientri tra quelle comuni a tutti gli Stati membri o a due o più Stati membri e sia ricompresa nelle previsioni delle direttive richiamate.
  • Quando intervengono pronunce della Corte di giustizia e delle Sezioni Unite idonee a chiarire la disciplina applicabile, può giustificarsi la compensazione integrale delle spese per la novità e l’evoluzione del quadro interpretativo.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PA
RamiResponsabilità civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.