Cassazione Civile, Ordinanza n. 09387/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una decisione assunta il 1° marzo 2013 da un organismo rappresentativo di un complesso formato da più edifici, con la quale vennero affidati lavori di manutenzione del vialetto adiacente a una scala, determinato il costo complessivo dell’intervento e ripartite le spese tra i partecipanti secondo criteri contestati. In primo grado la domanda di impugnazione era stata accolta; in appello, invece, la domanda era stata dichiarata inammissibile perché il giudice di merito aveva ritenuto che la riunione non avesse i caratteri di una vera assemblea, che non risultasse una regolare convocazione e che il documento prodotto non fosse un verbale deliberativo ma una mera comunicazione o espressione di volontà non impugnabile. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., sostenendo che il documento del 1° marzo 2013 dovesse essere interpretato come vera deliberazione assembleare: l’assemblea, alla presenza dei delegati di alcuni edifici e in assenza di altro rappresentante, avrebbe deliberato all’unanimità l’affidamento dei lavori, la quantificazione della spesa e la ripartizione degli oneri; inoltre la decisione sarebbe stata eseguita, senza successive deliberazioni incompatibili tali da mutarne la natura. Il controricorrente ha resistito affermando la natura solo propositiva e non deliberativa del verbale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la decisione del 1° marzo 2013, così come risultante dal verbale, non poteva essere degradatta a mera riunione priva di rilevanza deliberativa solo per carenze formali della convocazione o della verbalizzazione. Ha quindi riconosciuto che il condomino aveva interesse concreto e attuale a impugnare la decisione, perché diretta a incidere sull’assetto organizzativo delle spese di manutenzione straordinaria e a generare incertezza sul contenuto dei rapporti tra i partecipanti. Ne consegue la cassazione della sentenza d’appello con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, affinché riesamini la causa attenendosi ai principi enunciati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L’interpretazione del contenuto della decisione assembleare o della riunione dei partecipanti è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici del contratto/atto negoziale.
L’interesse ad agire sussiste quando il condomino prospetta una lesione individuale di rilievo patrimoniale e un’utilità concreta dall’eliminazione della decisione contestata.
I vizi di convocazione, costituzione o verbalizzazione non escludono di per sé la riconducibilità della decisione al modello deliberativo; incidono semmai sul regime dell’invalidità impugnabile.
Richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso nel testo applicabile ratione temporis.
Richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso nel testo applicabile ratione temporis.
art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022
Richiamato per individuare il regime processuale applicabile ratione temporis.
Massime di principio
- In materia di impugnazione delle delibere condominiali, l’attore deve provare anzitutto l’esistenza della deliberazione o della decisione impugnata; tuttavia non ogni irregolarità formale nella convocazione o nella verbalizzazione esclude la natura deliberativa dell’atto.
- Una decisione dei partecipanti a un condominio o supercondominio può essere qualificata come deliberazione anche se assunta in forma irregolare, purché esprima una volontà organizzativa riferibile alla collettività dei partecipanti e non sia un mero atto consultivo o preparatorio.
- L’inesistenza della delibera ricorre solo quando manchi un elemento costitutivo essenziale del procedimento collegiale, tale da rendere impossibile identificare una volontà collegiale imputabile alla maggioranza; in tal caso non vi è un’azione di annullamento, ma può residuare un’azione di accertamento dell’inesistenza o nullità se sussiste un interesse concreto e attuale.
- L’interesse ad agire del condomino è integrato quando la decisione contestata incide sull’assetto organizzativo della gestione comune e genera una situazione di obiettiva incertezza che l’impugnazione mira a rimuovere.
- L’interpretazione del contenuto di una decisione collegiale avente natura negoziale è questione di fatto riservata al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di interpretazione.
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