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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09387/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condomino)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una decisione assunta il 1° marzo 2013 da un organismo rappresentativo di un complesso formato da più edifici, con la quale vennero affidati lavori di manutenzione del vialetto adiacente a una scala, determinato il costo complessivo dell’intervento e ripartite le spese tra i partecipanti secondo criteri contestati. In primo grado la domanda di impugnazione era stata accolta; in appello, invece, la domanda era stata dichiarata inammissibile perché il giudice di merito aveva ritenuto che la riunione non avesse i caratteri di una vera assemblea, che non risultasse una regolare convocazione e che il documento prodotto non fosse un verbale deliberativo ma una mera comunicazione o espressione di volontà non impugnabile. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., sostenendo che il documento del 1° marzo 2013 dovesse essere interpretato come vera deliberazione assembleare: l’assemblea, alla presenza dei delegati di alcuni edifici e in assenza di altro rappresentante, avrebbe deliberato all’unanimità l’affidamento dei lavori, la quantificazione della spesa e la ripartizione degli oneri; inoltre la decisione sarebbe stata eseguita, senza successive deliberazioni incompatibili tali da mutarne la natura. Il controricorrente ha resistito affermando la natura solo propositiva e non deliberativa del verbale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la decisione del 1° marzo 2013, così come risultante dal verbale, non poteva essere degradatta a mera riunione priva di rilevanza deliberativa solo per carenze formali della convocazione o della verbalizzazione. Ha quindi riconosciuto che il condomino aveva interesse concreto e attuale a impugnare la decisione, perché diretta a incidere sull’assetto organizzativo delle spese di manutenzione straordinaria e a generare incertezza sul contenuto dei rapporti tra i partecipanti. Ne consegue la cassazione della sentenza d’appello con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, affinché riesamini la causa attenendosi ai principi enunciati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione del contenuto della decisione assembleare o della riunione dei partecipanti è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici del contratto/atto negoziale.

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire sussiste quando il condomino prospetta una lesione individuale di rilievo patrimoniale e un’utilità concreta dall’eliminazione della decisione contestata.

  • art. 1137 c.c.

    I vizi di convocazione, costituzione o verbalizzazione non escludono di per sé la riconducibilità della decisione al modello deliberativo; incidono semmai sul regime dell’invalidità impugnabile.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso nel testo applicabile ratione temporis.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso nel testo applicabile ratione temporis.

  • art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022

    Richiamato per individuare il regime processuale applicabile ratione temporis.

Massime di principio

  • In materia di impugnazione delle delibere condominiali, l’attore deve provare anzitutto l’esistenza della deliberazione o della decisione impugnata; tuttavia non ogni irregolarità formale nella convocazione o nella verbalizzazione esclude la natura deliberativa dell’atto.
  • Una decisione dei partecipanti a un condominio o supercondominio può essere qualificata come deliberazione anche se assunta in forma irregolare, purché esprima una volontà organizzativa riferibile alla collettività dei partecipanti e non sia un mero atto consultivo o preparatorio.
  • L’inesistenza della delibera ricorre solo quando manchi un elemento costitutivo essenziale del procedimento collegiale, tale da rendere impossibile identificare una volontà collegiale imputabile alla maggioranza; in tal caso non vi è un’azione di annullamento, ma può residuare un’azione di accertamento dell’inesistenza o nullità se sussiste un interesse concreto e attuale.
  • L’interesse ad agire del condomino è integrato quando la decisione contestata incide sull’assetto organizzativo della gestione comune e genera una situazione di obiettiva incertezza che l’impugnazione mira a rimuovere.
  • L’interpretazione del contenuto di una decisione collegiale avente natura negoziale è questione di fatto riservata al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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