Cassazione Penale, Sentenza n. 20183/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 12/08/2021 che aveva rigettato la richiesta di riesame della custodia in carcere. Il ricorrente contestava la carenza e l'apparenza della motivazione del Tribunale del riesame quanto alla sussistenza di gravi indizi di partecipazione come capo/promotore all'associazione mafiosa (art. 416-bis) e alla contestazione di associazione finalizzata allo spaccio (art. 74 d.P.R. 309/1990). In particolare veniva criticata la valutazione delle intercettazioni e delle captazioni, ritenute non contestualizzate e non idonee a dimostrare un ruolo organizzativo; si sosteneva che i rapporti di parentela non possono essere di per sé indizio di appartenenza mafiosa, che mancavano prove della ripartizione dei ruoli e della stabile attività di spaccio e che la sentenza si fondava su argomentazioni apodittiche senza adeguata verifica dei reati-fine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, confermando che il Tribunale del riesame aveva adeguatamente e logicamente analizzato le intercettazioni, i riscontri con sequestri e perquisizioni, e gli elementi indiziari circa il ruolo di vertice e le modalità organizzative (approvvigionamento, confezionamento, fornitura quotidiana, uso e disponibilità di armi, direttive ai sodali). La Corte ha inoltre richiamato i limiti del sindacato di legittimità (controllo sulla logicità e completezza della motivazione, non sulla riconsiderazione dei fatti) e ha ribadito che le intercettazioni tra terzi possono costituire prova diretta se valutate logicamente. Ha ricordato che ai fini dell'art. 416-bis non è necessaria la prova della commissione di reati-fine. Infine la Corte ha richiamato l'applicazione della doppia presunzione prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p. per i delitti di stampo mafioso, con conseguente obbligatorietà, salvo prova contraria, della custodia in carcere. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riconosciuta la sussistenza di gravi indizi di partecipazione all'associazione mafiosa e del ruolo di vertice del ricorrente; la Corte ricorda che la configurabilità dell'associazione non richiede la prova della commissione dei reati-fine.
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamata la doppia presunzione in presenza di reati di stampo mafioso: presunzione relativa sulla concretezza del pericolo di recidiva e presunzione sull'adeguatezza della custodia cautelare in carcere, superabili solo con elementi specifici.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto provata, anche con captazioni e riscontri, la costituzione e l'organizzazione di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte di legittimità ha confermato la logica della valutazione.
Sul tema dell'insussistenza dei gravi indizi la Corte afferma che la Cassazione può intervenire solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione, non per una diversa rivalutazione dei fatti.
Le intercettazioni, anche se tra terzi, possono costituire fonte diretta di prova senza necessità di riscontri aggiuntivi, purché il giudice valuti il loro significato secondo criteri di linearità e logica.
art. 606 comma 1 lettera e) cod. proc. pen.
Norma sui motivi di ricorso in Cassazione per vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto le censure del ricorrente come una richiesta di diversa valutazione dei fatti, non ammissibile se non fondata su manifesta illogicità.
Richiamato marginalmente in relazione alla distinzione tra concorso di persone e associazione; la Corte sottolinea che una mera teoria alternativa di concorso non è sufficiente a invalidare la motivazione che prova l'associazione.
Riforma che ha inciso sull'art. 275 c.p.p.; la Corte ricorda l'effetto della riforma sulla presunzione di adeguatezza della custodia per reati associativi di stampo mafioso.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione sindaca la motivazione del giudice di merito solo nei limiti della logicità e della completezza: non può sostituirsi alla valutazione probatoria se non vi è manifesta illogicità.
- Le intercettazioni, anche tra terzi, possono avere valore probatorio diretto se contestualmente valutate e riscontrate, e la loro interpretazione criptica è questione di fatto rimessa al giudice di merito.
- I legami di parentela o amicizia non sono di per sé prova di appartenenza mafiosa, ma possono concorrere a formare il quadro indiziario quando integrati da elementi concreti e riscontri investigativi.
- Ai fini dell'art. 416-bis non è necessaria la prova della commissione dei reati-fine: la configurazione dell'associazione si basa sulla struttura, stabilità e finalità criminale.
- In presenza di contestazione di delitti di stampo mafioso opera la presunzione prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p.: la custodia in carcere è presumibilmente adeguata salvo elementi specifici che dimostrino il contrario.
- Nel ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari il difensore deve indicare censure precise circa vizi logici o violazioni di norme; la semplice richiesta di diversa valutazione dei fatti è inammissibile.
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